IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati, della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27 marzo  2001,  n.  122  con  la  quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista la domanda presentata dalla regione Marche in data 10 gennaio
2000  che  ha  fatto  propria, con delibera della Giunta regionale in
data  20 dicembre  1999, l'istanza dell'associazione produttori della
Vinea  redatta  in  collaborazione  con l'Agenzia Servizi nel Settore
Agroalimentare  per  la Regione Marche (ASSAM), intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Offida";
  Visto  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  formulati  dal  comitato
stesso,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59
del 12 marzo 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini "Offida" ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Offida" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare
di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2001.