IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visti  gli  articoli  da 6 a 12 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
recante: "Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza";
  Visto l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilita' pubblica";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.
378,  recante  "Approvazione del regolamento concernente le procedure
di  raccolta,  accesso,  comunicazione,  correzione, cancellazione ed
integrazione  dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi
magnetici  del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge
1o aprile 1981, n. 121", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000, n.
225,  recante  modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio  1982,  n.  378,  in  materia  di  accesso del personale della
polizia  municipale  allo  "schedario  dei  veicoli rubati" presso il
centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza;
  Ritenuto  di  dover  definire  le  modalita' di collegamento fra il
predetto  centro  elaborazione  dati ed i sistemi informativi posti a
disposizione  del  personale  della  polizia  municipale  addetto  ai
servizi  di polizia stradale, a norma del richiamato decreto-legge n.
8 del 1993;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Sentiti  l'Associazione  dei  comuni  d'Italia (ANCI) e l'Automobil
club d'Italia (ACI);
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                       Collegamenti telematici

  1.   Al  fine  di  consentire,  a  norma  dell'art.  16-quater  del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 10-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1982,  n.  378, e successive
modificazioni  e  integrazioni, l'accesso del personale della polizia
municipale  allo  schedario  automotoveicoli  rubati  del  centro  di
elaborazione  dati  di  cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n.
121, di seguito denominato CED, sono attivati collegamenti telematici
tra gli uffici della polizia municipale e il predetto CED.
  2.  I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il
CED  per  i  corpi di polizia municipale dei comuni di Bari, Bologna,
Cagliari,  Catania,  Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio
Calabria,  Roma, Torino, Trieste e Venezia, ovvero attraverso la rete
telematica  dell'ANCITEL S.p.a. per la polizia municipale degli altri
comuni.
  3.  I  costi  dei  collegamenti  medesimi, per quanto di rispettiva
competenza,  saranno  a  carico  dell'ANCITEL  S.p.a.  e  dei  comuni
direttamente collegati.