IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli da 6 a 12 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza"; Visto l'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante "Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000, n. 225, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo "schedario dei veicoli rubati" presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza; Ritenuto di dover definire le modalita' di collegamento fra il predetto centro elaborazione dati ed i sistemi informativi posti a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, a norma del richiamato decreto-legge n. 8 del 1993; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Sentiti l'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI) e l'Automobil club d'Italia (ACI); E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Collegamenti telematici 1. Al fine di consentire, a norma dell'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso del personale della polizia municipale allo schedario automotoveicoli rubati del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, di seguito denominato CED, sono attivati collegamenti telematici tra gli uffici della polizia municipale e il predetto CED. 2. I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il CED per i corpi di polizia municipale dei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, ovvero attraverso la rete telematica dell'ANCITEL S.p.a. per la polizia municipale degli altri comuni. 3. I costi dei collegamenti medesimi, per quanto di rispettiva competenza, saranno a carico dell'ANCITEL S.p.a. e dei comuni direttamente collegati.