IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  della  legge  8 febbraio 2001, n. 12,
concernente  "norme  per  agevolare  l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei  nella  terapia del dolore", che integra e modifica il testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto  in  particolare  i  commi  2-bis e 4 dell'art. 43 del citato
testo  unico,  introdotti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del
2001,  che demandano al Ministro della sanita' la predisposizione del
modello  delle  ricette  per  le  prescrizioni  dei  farmaci  di  cui
all'allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia del
dolore nei pazienti e negli animali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme
d'uso.
  2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in
blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
  3. La  stampa  delle  ricette  e'  effettuata  a cura dell'Istituto
Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato.  Le  aziende  sanitarie  locali
provvedono   alla   distribuzione  delle  ricette  ai  medici  ed  ai
veterinari  operanti  nel  territorio  di  competenza, in ragione del
fabbisogno preventivato dagli stessi.
  4. Le  aziende  sanitarie  locali provvedono alla conservazione dei
ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.