IL MINISTRO DELL'INTERNO
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ed
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267, che detta norme in materia di status degli
amministratori;
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento deg1i enti locali, il quale disciplina
il  versamento  da  parte  delle  amministrazioni  locali degli oneri
assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a
favore  degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un
rapporto   di  lavoro  dipendente  e  collocati  in  aspettativa  non
retribuita:
  Visto  in  particolare  il  comma 2 del citato art. 86 in forza del
quale  le  amministrazioni  locali, a favore degli amministratori che
non  siano  lavoratori  dipendenti  e che rivestano le stesse cariche
indicate  nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una
cifra   annuale   forfetaria,  da  versare,  per  quote  mensili,  ai
rispettivi istituti previdenziali;
  Visto  che  la  stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86
demanda  ad  apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
del  lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica  l'individuazione  dei
criteri  per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con
quanto  previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma
pensionistica  presso  la  quale  il  lavoratore  non  dipendente era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico;
  Tenuto   conto  che  per  le  varie  categorie  di  lavoratori  non
dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo e'
gestito da enti pubblici e da enti privatizzati cosi' individuati:
    Istituto  nazionale  della previdenza sociale, per gli artigiani,
commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
    Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
    Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;
    Ente  nazionale  di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro;
    Cassa  italiana  di  previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti;
    Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
    Cassa  nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti liberi professionisti;
    Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
    Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  in favore degli
infermieri    professionali,    assistenti    sanitari,   vigilatrici
d'infanzia;
    Cassa nazionale del notariato;
    Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
    Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
    Cassa   nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
ragionieri e periti commercialisti;
    Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
    Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;
    Cassa   nazionale   di   previdenza   e  assistenza  dei  dottori
commercialisti;
    Ente  nazionale  di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura;
    Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;
    Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio;
    Gestione  separata  di  cui  all'art.  2,  comma  26, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
  Rilevato   che   ogni  ente  di  previdenza  ed  assistenza  adotta
differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;
  Ritenuto  di  dover  garantire  ai  lavoratori  non  dipendenti che
rivestono  le  cariche  di  amministratori locali di cui all'art. 86,
comma  1,  del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali  la contribuzione minima cosi' come prevista dagli istituti di
previdenza ed assistenza di appartenenza;
  Ritenuto  opportuno  di  dovere  individuare  per ogni categoria di
lavoratori  non  dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte
degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti
lavoratori  che  rivestono  la  carica di amministratori locali erano
iscritti  o  continuano  ad  essere  iscritti alla data dell'incarico
pubblico;
  Sentita l'A.N.C.I.;
  Sentita l'U.P.I.;
  Sentita l'U.N.C.E.M.;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  lavoratori  non  dipendenti  che rivestono la carica di
sindaci,  di  presidenti  di  provincia,  di  presidenti di comunita'
montane,  di  unioni  di  comuni  e  di  consorzi fra enti locali, di
assessori  provinciali  e  di  assessori  dei  comuni con popolazione
superiore  a  10.000  abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni
con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti,  di  presidenti dei
consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei
casi  in  cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo
decentramento  di  funzioni  e  di  presidenti  delle  aziende  anche
consortili  fino all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da
pagare  mensilmente,  a  favore  delle forme pensionistiche presso le
quali  i  predetti  soggetti  erano  iscritti  o continuano ad essere
iscritti  alla  data  di conferimento del mandato, da determinare, in
riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i
criteri di cui all'art. 2.