IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di status degli amministratori; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento deg1i enti locali, il quale disciplina il versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita: Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali; Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico; Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo e' gestito da enti pubblici e da enti privatizzati cosi' individuati: Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia; Cassa nazionale del notariato; Ente nazionale di previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio; Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare; Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione minima cosi' come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza; Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico; Sentita l'A.N.C.I.; Sentita l'U.P.I.; Sentita l'U.N.C.E.M.; Decretano: Art. 1. 1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.