IL DIRIGENTE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale la sig.ra Dyrmishi Blerina ha chiesto
il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la
scuola professionale per infermieri "Elena Gjika" di Elbasan
(Albania) della sig.ra Dyrmischi Blerina, nata a Lushnje (Albania) il
giorno 10 luglio 1971 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
2. La sig.ra Dyrmishi Blerina e' autorizzata ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
infermiera, previa iscrizione al collegio professionale
territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio
stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di
soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2001
Il dirigente generale: Mastrocola