L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'ente
nazionale  per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in
capo   al   commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C.  delle  procedure
liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale  per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli
adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000,
con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed  affidata  all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n.
337/1995  che  dispone  che  il  Ministero del tesoro, a liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3
novembre 2000, col quale si conferma la necessita' di addivenire alla
devoluzione  delle  aziende agro-forestali al fine di evitare sia una
loro  gestione  a  tempo  indeterminato non compatibile con gli scopi
propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di
personale e di produttivita';
  Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n.
337/1995,  avanzata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con
deliberazione  della  giunta  della  regione  autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 245 del 25 gennaio 2001, trasmessa dalla stessa regione con
la  nota  del  7 febbraio  2001,  prot.  n.  FIN/2649  e  relativa al
complesso  aziendale "Volpares", sito nella provincia di Udine, i cui
elementi  identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto, di proprieta'
della  liquidazione  dell'ente  nazionale  per  la cellulosa e per la
carta  ed  intestato in catasto in parte al predetto ente ed in parte
alla  societa'  agricola  e forestale per le piante da cellulosa e da
carta  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in
I.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C.
e societa' controllate;
  Considerato  che  con la medesima deliberazione la giunta regionale
della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  si  e' impegnata ad
avviare  l'iter  legislativo per il trasferimento del personale della
liquidazione  unificata  E.N.C.O.  e  societa'  controllate  operante
presso il suddetto complesso aziendale,
  Considerato   che   con  la  devoluzione  del  complesso  aziendale
"Volpares",  comprensivo  anche  di  tutti  i  beni  mobili,  scorte,
materiali  e  beni  mobili  registrati  di  cui  all'allegato  B  che
costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,  la  regione
autonoma  Friuli-Venezia Giulia e' obbligata ad assumere i dipendenti
del  ruolo  unico  transitorio  della  liquidazione operanti in detto
complesso  aziendale  e  che  il  mancato adempimento di tale obbligo
costituisce   condizione  risolutiva  dell'atto  di  devoluzione  del
complesso medesimo;
  Considerato  inoltre che nell'azienda "Volpares" insistono impianti
sperimentali  di rilevante valore scientifico su complessivi Ha 2,90,
ovvero  impianti  che  contengono  materiale  genetico  meritevole di
essere conservato;
  Vista  la  sentenza  n. 872/1999 del 7 giugno 1999, con la quale il
tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214
della  legge  fallimentare  - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - presentata
dalla   S.A.F.  S.p.a.  in  liquidazione  coatta  amministrativa  con
assunzione  da  parte  dell'E.N.C.C.  e  conseguente trasferimento al
predetto E.N.C.C. di tutte le attivita' e passivita' comunque facenti
capo   alla   predetta   S.A.F.   S.p.a.   in   liquidazione   coatta
amministrativa;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 21 giugno 1995,
n.  240  convertito  in  legge  3 agosto  1995,  n. 337, il complesso
aziendale  "Volpares" sito nella provincia di Udine, come in premessa
indicato,  e'  devoluto  a  titolo  gratuito  alla  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
  2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995, gli atti
compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
  3.  Il  mancato  adempimento  dell'obbligo relativo alla definitiva
assunzione   dei   dipendenti   del  ruolo  unico  transitorio  della
liquidazione  operanti  presso  il complesso aziendale "Volpares", da
parte  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia, e' condizione
risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.
  4.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti   la   devoluzione  del  complesso  aziendale  "Volpares"
provvedera',  direttamente  e  con oneri a proprio carico, la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.
  5. L'amministrazione che subentrera' nella gestione delle attivita'
di  ricerca  e  sperimentazione  finora  svolte dall'E.N.C.C. o dalle
societa' controllate, previa valutazione dell'opportunita' di portare
a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del
patrimonio   genetico   esistente,   avra'  il  diritto  di  accedere
nell'azienda  e  di  effettuare  gli  interventi  necessari. Le spese
relative  al  mantenimento  degli  impianti  ed  agli  interventi  da
eseguire   saranno   a   carico   dell'amministrazione  che  effettua
l'attivita' di ricerca, salvo diverso accordo con la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
  6.  Il  complesso  aziendale  di  cui  al punto 1, e' devoluto alla
regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  libero  da  oneri,  pesi e
contenziosi di qualsiasi natura e tipo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 maggio 2001
                                 L'Ispettore generale capo: D'Antuono