IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:
-  la  legge  18  maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto
organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo" e successive
modifiche ed integrazioni;
-  in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "valore,
finalita' e contenuti del piano di bacino";
-  il  DPCM  10  agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di
bacino del fiume Po";
-  il  DPR  22  marzo 1974, n.381, recante "Norme di attuazione dello
Statuto  speciale  per la regione Trentino - Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche";
-  in  particolare,  l'art.5  del  suddetto  Decreto, come modificato
dall'art.2  del  Decreto legislativo 11 novembre 1999, n.463, recante
"Norme  di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino -
Alto  Adige  in  materia  di demanio idrico, di opere idrauliche e di
concessione   di   grandi   derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  di
produzione e distribuzione di energia elettrica";
-  il  DPCM  7  dicembre  1995,  recante  "Approvazione  dello schema
previsionale  e  programmatico  per  il risanamento idrogeologico del
bacino   del   fiume   Toce",  integrato  dal  DPCM  27  marzo  1998,
"Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale
programmatico  del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme
di attuazione";
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "Misure urgenti per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone
colpite  da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.267,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "Piani
stralcio  per  la  tutela  dal  rischio  idrogeologico  e  misure  di
prevenzione per le aree a rischio";
-  Il  DPCM  24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali";
-   il   DPCM  29  settembre  1998,  recante  "Atto  di  indirizzo  e
coordinamento   per   l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli
adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11
giugno 1998, n.180 ";
-  il  Decreto  legge  12  ottobre  2000,  n.279, recante "Interventi
urgenti  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico  molto elevato e in
materia  di  protezione  civile,  nonche' a favore di zone colpite da
calamita'  naturali",  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n.365;
-  in  particolare,  l'art.1bis  della suddetta normativa, relativo a
"Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio";

RICHIAMATE:
-  la  propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo
Comitato  ha approvato il "Programma di redazione del Piano di bacino
del Po per stralci relativi a settori funzionali";
- la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo
Comitato  ha  adottato  il  "Piano  Stralcio delle Fasce Fluviali, in
attuazione  della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9
novembre 1995";
-  la  propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, con cui questo
Comitato ha approvato "Criteri di intervento per l'adozione del piano
stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  in  conformita' al decreto -
legge  11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998,
n.267";
-  la  propria  deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, con cui questo
Comitato  ha  adottato  il  "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico";
-  la  propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo
Comitato  ha  adottato  il "Piano Straordinario per le aree a rischio
idrogeologico  molto  elevato e adozione delle misure di salvaguardia
per   le  aree  perimetrate",  nonche'  le  successive  modifiche  ed
integrazioni a detta deliberazione;
-  la propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, avente ad oggetto
"Deliberazione n.1/99, adottata dal Comitato Istituzionale in data 11
maggio  1999 - Variazioni alla delimitazione delle Fasce fluviali dei
torrenti Agogna e Terdoppio in provincia di Novara";

PREMESSO CHE:
-  il  territorio  del  bacino  del  fiume  Po  costituisce un bacino
idrografico  di  rilievo  nazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
-  con  DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino
del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato
dall'art.12  del  Decreto  legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in
legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di
bacino  idrografico  possano  essere  redatti  ed approvati anche per
sottobacini  o  per stralci relativi a settori funzionali, che devono
costituire  fasi  interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello
stesso   articolo,   garantendo   la   considerazione  sistemica  del
territorio  e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
-  in  attuazione  del  menzionato  art.17,  comma  6ter  della legge
183/1989,  questo  Comitato,  con  propria  deliberazione  n.19 del 9
novembre  1995,  ha  approvato un programma di redazione del piano di
bacino  del  fiume  Po  per  stralci  relativi  a  settori funzionali
individuando,  tra  l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio
relativo  all'assetto  idrogeologico,  in  relazione  allo  stato  di
avanzamento  delle  analisi propedeutiche alla redazione del piano di
bacino  ed  alle  priorita'  connesse  alla  necessita' di difesa del
suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali
degli ultimi anni;
-  con  il  DPCM  7 dicembre 1995, recante "Approvazione dello schema
previsionale  e  programmatico  per  il risanamento idrogeologico del
bacino   del   fiume   Toce",  integrato  dal  DPCM  27  marzo  1998,
"Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale
programmatico  del bacino del Toce - revisione e modifica delle norme
di  attuazione'" sono state dettagliatamente analizzate le condizioni
di  rischio  del  bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di
inedificabilita', aventi efficacia, per i territori interessati, fino
alla revisione degli strumenti urbanistici comunali;
- con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano Stralcio delle
Fasce  Fluviali"  (di  seguito brevemente definito PSFF), il quale ha
delimitato  e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del
sottobacino  del  Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, nonche'
dell'asta  del  Po  fino  all'incile  del  Delta,  e  degli affluenti
emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
-  il  Decreto  legge  11  giugno  1998, n.180, convertito in legge 3
agosto  1998,  n.267  dispone  all'art.1,  comma  1,  come sostituito
dall'art.9,  comma  1  del  Decreto  legge  13  maggio  1999,  n.132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, che
"entro   il   termine   perentorio   del   30  giugno  2001  (termine
successivamente  anticipato  al  30  aprile  2001 dall'art.1bis della
legge    365/2000),    le    autorita'    di    bacino   di   rilievo
nazionale....adottano.....piani  stralcio  di  bacino  per  l'assetto
idrogeologico,  redatti  ai  sensi  del  comma 6ter dell'art.17 della
legge   18   maggio  1989,  n.183  e  successive  modificazioni,  che
contengano  in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a rischio
idrogeologico  e  la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure
di salvaguardia, nonche' le misure medesime";
-  con DPCM 29 settembre 1998 e' stato adottato un "atto di indirizzo
e  coordinamento  per  l'individuazione  dei  criteri  relativi  agli
adempimenti  di  cui  all'art.1,  commi 1 e 2, del decreto - legge 11
giugno  1998,  n.180  ",  il  quale  contiene indirizzi e criteri per
l'individuazione   e   la   perimetrazione   delle   aree  a  rischio
idrogeologico e le misure di salvaguardia;
- con propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, questo Comitato
ha  approvato  i  "criteri  di  intervento  per  l'adozione del piano
stralcio  per  l'assetto  idrogeologico  in  conformita' al decreto -
legge  11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998,
n.267",  definendo  in  tal modo le linee d'azione per l'adozione del
Progetto  di  Piano  Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico e per la
perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la
verifica  delle  situazioni  di  dissesto,  secondo quanto prescritto
dalla citata legge n.267/1998;
-  con  successiva deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, il medesimo
Comitato  ha  adottato,  ai  sensi  dell'art.18  comma  1 della legge
183/1989,  il  Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(di seguito brevemente denominato Progetto di PAI);
-  successivamente, con propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000,
questo  Comitato  ha disposto variazioni alle delimitazioni, adottate
con la suddetta deliberazione n.1/1999, delle Fasce fluviali A, B e C
dei torrenti Agogna e Terdoppio, in provincia di Novara, sottoponendo
nel  contempo  a misure temporanee di salvaguardia le aree delimitate
da  apposito  segno  grafico  nelle  planimetrie allegate alla stessa
deliberazione n.10;
-  con  deliberazione  n.14  del  26  ottobre 1999 questo Comitato ha
approvato,  ai  sensi  dell'art.1,  comma 1bis della menzionata legge
267/1999,  il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico
molto  elevato,  adottando  al contempo misure di salvaguardia per le
aree perimetrate;
-  ai  sensi  del  gia'  citato  articolo 18 della legge 183/1989, le
Regioni hanno provveduto a dare notizia dell'adozione del Progetto di
PAI  sui  propri  Bollettini Ufficiali, con le indicazioni prescritte
dal comma 3 del medesimo articolo 18;
-  i  soggetti  interessati hanno proceduto ad inoltrare osservazioni
sul  menzionato  Progetto  di  PAI  alle  Regioni  ed  alla Provincia
autonoma  di  Trento  territorialmente  competenti,  affinche' queste
ultime  potessero  esprimersi  su  dette  osservazioni  e formulare i
rispettivi pareri sul Progetto medesimo;
-  nel  corso  del suddetto procedimento, disciplinato dal piu' volte
richiamato  art.18  della  legge  n.183/1989, e' entrato in vigore il
Decreto  legge  12  ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni
dalla  legge  11 dicembre 2000, n.365, il quale dispone all'art.1bis,
comma   2,   che   "l'adozione   dei  piani  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  e'  effettuata,  sulla  base  degli  atti e dei pareri
disponibili........entro  e  non  oltre  il termine perentorio del 30
aprile  2001,  per i progetti di piano adottati antecedentemente alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto";
-  il  medesimo  articolo,  ai  successivi commi 3 e 4, integrando la
procedura  di  adozione  di  Piano  prevista  dall'art.18 della legge
183/1989,  stabilisce  che  "ai  fini dell'adozione ed attuazione dei
piani  stralcio  e  della  necessaria  coerenza tra pianificazione di
bacino  e  pianificazione  territoriale,  le  regioni  convocano  una
conferenza  programmatica....alla  quale partecipano le province ed i
comuni  interessati,  unitamente  alla regione e ad un rappresentante
dell'Autorita'  di bacino" e che "la conferenza esprime un parere sul
progetto  di  piano  con  particolare riferimento alla integrazione a
scala  provinciale  e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le
necessarie  prescrizioni  idrogeologiche  ed  urbanistiche. Il parere
tiene  luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 18
maggio   1989,   n.183.   Il  comitato  istituzionale.....sulla  base
dell'unitarieta'  della  pianificazione  di bacino, tiene conto delle
determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano";
-  in  ottemperanza  alla procedura risultante dal combinato disposto
dell'art.18   della   legge  183/1989  e  dell'art.1bis  della  legge
365/2000,   le  Regioni  hanno  provveduto  alla  convocazione  delle
Conferenze   programmatiche   previste   dal  comma  3  del  suddetto
art.1bis.;  dette  Conferenze  si  sono svolte in numero di quaranta,
articolate sia per sezioni provinciali che per circondari di Comuni;

CONSIDERATO CHE:
- il PAI viene redatto, ai sensi dell'art.17, comma 6ter della citata
legge  183/1989,  come  modificato  dall'art.12  del  Decreto legge 5
ottobre  1993,  n.398,  convertito  in  legge 4 dicembre 1993, n.493,
quale Piano stralcio del piano di bacino del fiume Po;
-  il  PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino
del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di
dissesto  idraulico  e  idrogeologico, attraverso il ripristino degli
equilibri  idrogeologici  e  ambientali,  il  recupero  degli  ambiti
fluviali  e  del sistema delle acque, la programmazione degli usi del
suolo   ai   fini   della   difesa,   della   stabilizzazione  e  del
consolidamento  dei  terreni,  il  recupero  delle  aree  fluviali ad
utilizzi ricreativi;
-  come  specificato  nei  documenti  costituenti  il  Piano  stesso,
l'ambito   territoriale   di   riferimento   del  PAI  e'  costituito
dall'intero  bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po
di  Goro,  ad  esclusione del Delta, per il quale verra' adottata una
separata deliberazione;
-  nella  definizione  grafica delle zone interessate dal PAI e nella
relativa regolamentazione sono garantite, ai sensi dell'art.17, comma
6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio
e   l'interrelazione   dei   contenuti  con  le  fasi  successive  di
pianificazione;
- il Progetto di PAI adottato da questo Comitato con la deliberazione
n.1  dell'11  maggio  1999,  contiene,  tra l'altro, l'elaborato n.2,
"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri
abitati  montani esposti a pericolo", nel quale sono state delimitate
le aree in dissesto;
-  il  PAI  allegato  contiene  inoltre,  al Titolo II delle norme di
attuazione,  "Norme  per  le  Fasce fluviali" con cui si estendono la
delimitazione  e  la  normazione  delle Fasce fluviali, contenute nel
PSFF, al rimanente reticolo idrografico del bacino del fiume Po;
-  con  la  deliberazione  n.1/1999, di adozione del Progetto di PAI,
questo  Comitato  ha adottato, per le aree in dissesto e per le fasce
fluviali   menzionate   in   precedenza,   misure   cautelari   e  di
salvaguardia;
-  in  base  all'art.1  della  citata  legge  267/1998,  il  PAI deve
contenere,   tra  l'altro,  l'individuazione  delle  aree  a  rischio
idrogeologico;
- l'art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1998 ha previsto che
le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, derogando alle procedure
della   legge   183/1989,  approvano  piani  straordinari  diretti  a
rimuovere le situazioni a rischio piu' alto, redatti anche sulla base
delle proposte delle Regioni e degli enti locali
- in ottemperanza della suddetta norma, questo Comitato Istituzionale
ha  approvato, con propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, il
citato    Piano   straordinario,   contenente   in   particolare   la
individuazione e perimetrazione di aree a rischio idrogeologico molto
elevato   per  l'incolumita'  delle  persone  e  la  sicurezza  delle
infrastrutture  e  del  patrimonio  ambientale e culturale, adottando
contestualmente misure di salvaguardia per dette aree;
- ai sensi del citato art.1, comma 1bis della legge 267/1998, qualora
le  suddette  misure  di  salvaguardia  siano adottate in assenza dei
Piani  stralcio  di  cui all'art.17, comma 6ter della legge n.183 del
1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani;
-  per  i  territori dei Comuni assoggettati al DPCM 7 dicembre 1995,
recante  "Approvazione  dello schema previsionale e programmatico per
il  risanamento  idrogeologico  del bacino del fiume Toce", integrato
dal  DPCM  27  marzo  1998,  "Modificazione  al  DPCM 7 dicembre 1995
recante  'Schema  previsionale  programmatico  del  bacino del Toce -
revisione   e   modifica  delle  norme  di  attuazione'"  sono  state
dettagliatamente  analizzate,  tramite  i  citati  provvedimenti,  le
condizioni di rischio di quel bacino ed apposti i conseguenti vincoli
di  inedificabilita',  aventi  efficacia  fino  alla  revisione degli
strumenti urbanistici comunali;
-  ai  sensi  dell'art.18,  comma 9, della legge 183/1989, le Regioni
hanno provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto
di PAI ad esse presentate dai soggetti interessati;
-  successivamente,  le  Conferenze  programmatiche  convocate  dalle
Regioni ai sensi dell'art.1bis della legge 365/2000 hanno provveduto,
ai  sensi  del  comma  4  di  detto articolo, ad esprimere pareri sul
Progetto  di PAI, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto
precedente   e   dei   relativi   pareri   espressi   dalle   Regioni
territorialmente  competenti;  detti  pareri,  che  tengono  luogo di
quelli  previsti  dall'art.18,  comma 9, della legge n.183/1989, sono
stati  successivamente  trasmessi  a  questo Comitato Istituzionale e
sono  stati inseriti in un apposito allegato (allegato "A"), il quale
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione;
-  a  seguito  dei  pareri  delle Conferenze programmatiche citate in
precedenza,   e'   stata  predisposta  l'allegata  proposta  di  PAI,
contenente  le  modifiche  normative  e cartografiche enunciate nella
relazione  di  cui  all'Allegato 3 dell'elaborato 1 del PAI medesimo,
nonche'  l'individuazione  delle  aree  a  rischio idrogeologico e di
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
- in particolare, il PAI individua quali aree a rischio idrogeologico
quelle  previamente  individuate  e  perimetrate  dal  suddetto Piano
straordinario,  nonche'  quelle  che risultano tali in base ai pareri
espressi  dalle  Conferenze programmatiche e dalle osservazioni degli
interessati;
-  per  le  aree  in  dissesto  non  classificate  ad elevato rischio
idrogeologico e non ancora perimetrate si rende necessaria l'adozione
di  prescrizioni  idonee  a  permettere l'adeguamento degli strumenti
urbanistici  vigenti  alle  disposizioni del PAI ai sensi della legge
183/1989,   prevedendo   contestualmente   tempi   e   modalita'  per
accertamenti  di  carattere  puntuale  che  si  rendano eventualmente
necessari;
-  a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, si sono resi
necessari   approfondimenti   di   studio   che  hanno  portato  alla
ridefinizione delle condizioni di rischio e delle linee di intervento
ad  esse  conseguenti, cosi' come rappresentato nell'allegato 1 della
relazione generale;
-  si  rende  necessario  prevedere che nei territori della Fascia C,
situati  a  tergo  del limite di Progetto della Fascia B e delimitati
con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e
la  Fascia  C" nelle tavole grafiche i Comuni interessati, in sede di
adeguamento  dei  loro  strumenti urbanistici al PAI, siano tenuti ad
effettuare,  in  via  prioritaria  e  sulla  base delle condizioni di
pericolosita'  esistente,  un'idonea  verifica circa la necessita' di
applicare  in  tutto  o  in parte, fino all'avvenuta esecuzione delle
opere,  gli  articoli delle Norme di attuazione del PAI relative alla
Fascia  B  e  che  tale  verifica  vada  effettuata, entro il termine
fissato  dall'art.17,  comma 6 della legge 183/1989, anche sulla base
degli  indirizzi  emanati  dalle  Regioni  ai  sensi  della  medesima
disposizione di legge;
- in ordine all'applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del
PAI  appare  opportuno  procedere,  sulla base delle risultanze delle
Conferenze   programmatiche,   ad   una   prima   integrazione  della
cartografia  del dissesto a scala comunale per la parte relativa alle
eventuali ulteriori aree in dissesto da sottoporre alla disciplina di
cui al medesimo art.9;
-   la  Regione  Autonoma  della  Valle  d'Aosta  ha  approvato,  con
deliberazione  di  Giunta  11  dicembre  2000  n.4268,  le istruzioni
concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal
punto  di  vista  urbanistico in relazione all'evento alluvionale del
mese  di ottobre 2000, stabilendo norme di uso restrittive sia per le
aree  dissestate  durante  l'evento  sia  per quelle delimitate nella
cartografia di cui all'Elaborato n.2 del PAI (intitolato "Atlante dei
rischi  idraulici  ed  idrogeologici  - Inventario dei centri abitati
montani  esposti a pericolo"), fino a quando non siano redatte oppure
aggiornate le cartografie delle aree a rischio idrogeologico ai sensi
della  legge  regionale  6  aprile  1998,  n.11,  recante  "Normativa
urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
ACQUISITI
- i pareri sul Progetto di PAI delle Conferenze programmatiche di cui
all'art.1bis del decreto legge 12 ottobre 2000 n.279, come convertito
dalla  legge  11 dicembre 2000 n.365, indicati nell'allegato "A", che
costituisce   parte   integrante   e   costitutiva   della   presente
deliberazione,  i  quali  sono  stati espressi anche sulla base delle
osservazioni  di  cui  all'art.18, comma 8 della legge 183/1989 e dei
relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti;
-  il  parere  favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, nel
corso  delle  sedute  del  13  marzo, 27 marzo, 10 aprile e 19 aprile
2001, in relazione al PAI adottando;

RITENUTO
di adottare l'allegato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per
il  bacino idrografico del fiume Po, tenendo conto anche dei suddetti
pareri espressi dalle Conferenze programmatiche;
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto,
questo Comitato Istituzionale

                              DELIBERA
ART.1
E'  adottato,  ai  sensi  dell'art.18, comma 10 della legge 18 maggio
1989,  n,183,  nonche'  dell'art.1  del Decreto legge 11 giugno 1998,
n.180,  convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267
e  dell'art.1bis del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito
con  modificazioni  nella  legge  11  dicembre 2000, n.365, il "Piano
Stralcio   per   l'Assetto   Idrogeologico"  (di  seguito  brevemente
denominato  PAI),  il  quale  e' allegato alla presente deliberazione
come parte integrante.
Il PAI si compone degli elaborati gia' costituenti il Progetto di PAI
adottato  con  deliberazione  del  Comitato Istituzionale n.1 dell'11
maggio  1999,  nonche'  delle  modifiche  ed integrazioni, di seguito
indicate  tra  parentesi  quadra,  successivamente apportate ai sensi
delle  norme  di  cui  al  comma precedente, tenendo conto dei pareri
delle Conferenze programmatiche:
1. Relazione generale - Relazione di sintesi.
-  Allegato  1:Analisi  dei  principali  punti critici - Strategie di
intervento  [revisione dei nodi critici soggetti ad approfondimenti a
seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000];
- Allegato 2:Programma finanziario;
- [Allegato 3:Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate].
2.  Atlante  dei  rischi  idraulici  e idrogeologici - Inventario dei
centri abitati montani esposti a pericolo.
-  Allegato  1:Elenco  dei  Comuni  per classi di rischio (articolo 7
delle Norme di attuazione) [con revisioni];
-  Allegato  2:Quadro  di  sintesi dei fenomeni di dissesto a livello
comunale;
-   Allegato  3:Inventario  dei  centri  abitati  montani  esposti  a
pericolo;
-  Allegato  4:Delimitazione  delle aree in dissesto - Cartografia in
scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella
I,  che  costituisce  parte  integrante  e sostanziale della presente
deliberazione].
3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico.
3.1Asta Po;
Allegato 1 - Navigazione interna.
3.2  Mincio,  Oglio,  Adda sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce,
Terdoppio, Agogna.
3.3  Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone,
Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia.
3.4  Oltrepo'  Pavese,  Trebbia,  Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza,
Crostolo, Secchia, Panaro.
3.5 Arno, Rile, Tenore;
Allegato  1  - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in
scala 1:10.000.
3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna);
Allegato  1  - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in
scala 1:25.000.
4.  Caratteri  paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e
ambientali.
5. Quaderno delle opere tipo.
6. Cartografia di Piano.
-  Tavole  1.1,  1.2,  1.3:Ambito  di  applicazione  del Piano (scala
1:250.000);
- Tavole 2.1, 2.2, 2.3:Ambiti fisiografici (scala 1:250.000);
-  Tavola  3:Corsi  d'acqua  interessati  dalle fasce fluviali (scala
1.500.000);
- Tavole 4.1, 4.2, 4.3:Geolitologia (scala1:250.000);
- Tavole 5.1, 5.2, 5.3:Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato
delle   opere   idrauliche   dei   principali  corsi  d'acqua  (scala
1:250.000);
-  Tavole  6.1,  6.2,  6.3:Rischio  idraulico  e idrogeologico (scala
1:250.000) [aggiornamento della classificazione dei Comuni];
-  Tavole  7.1,  7.2,  7.3:Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e
storico  -  culturali  presenti  nelle  aree  di dissesto idraulico e
idrogeologico (scala 1:250.000);
-  Tavole  8.1, 8.2, 8.3:Sintesi delle linee di intervento sulle aste
fluviali (scala 1:250.000);
- Tavole 9.1, 9.2, 9.3:Sintesi delle linee di intervento sui versanti
(scala 1:250.000);
7. Norme di attuazione
-  Titolo  I  - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e
dei versanti [aggiornamento];
Allegato  1  al  Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero
territorio comunale;
Allegato  2  al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del
territorio comunale;
Allegato  3  al  Titolo  I  -  Tratti a rischio di asportazione della
vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale;
Allegato  4  al  Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano
interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto.
- Titolo II - Norme per le fasce fluviali [aggiornamento];
Allegato  1  al  Titolo  II  - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione
delle fasce fluviali;
Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali;
Allegato  3  al  Titolo  II  -  Metodo  di  delimitazione delle fasce
fluviali.
-   Titolo   III  -  Derivazione  di  acque  pubbliche  e  attuazione
dell'art.8,   comma   3,   della   legge   2   maggio   1990,   n.102
[aggiornamento];
Allegato  1  al  Titolo  III  -  Bilancio  idrico  per il sottobacino
dell'Adda sopralacuale [rettifica dei cartogrammi].
-  [Titolo  IV  -  Norme  per  le  aree a rischio idrogeologico molto
elevato].
-  [Allegato  alle  Norme  di  attuazione - Direttive tecniche di cui
all'allegata   Tabella   IV,   che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione].
8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali:
- n.25 tavole in scala 1:50.000;
-  n.127  tavole  in scala 1:25.000 [con modifiche alle tavole di cui
all'allegata   Tabella   II,   che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione];
-  n.80  tavole  in  scala 1:10.000 [con modifiche alle tavole di cui
all'allegata   Tabella   III,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione].
9. Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
ART.2
Fatto  salvo quanto previsto dall'art.1, commi 13 e 14 delle Norme di
attuazione  del  PAI,  ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge
183/1989,  in  seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione
del   PAI,  rivestono  carattere  immediatamente  vincolante  per  le
amministrazioni  ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, le
prescrizioni  contenute  nelle seguenti Norme di attuazione del Piano
medesimo:  art.1,  commi 5 e 6; art.9 (limitatamente alla fattispecie
di  cui  al  successivo  articolo 3); art.10; art.11; art.12; art.19;
art.19bis;  art.22; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3
e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art.41; tutte
gli articoli del Titolo IV.
Dalla  data  di  entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le
amministrazioni   e   gli   enti   pubblici  non  possono  rilasciare
concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di
trasformazione   del   territorio  che  siano  in  contrasto  con  le
prescrizioni  di  cui  al  capoverso  precedente,  fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli della presente deliberazione.
Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla
legge  24  febbraio  1992, n.225 sulla Protezione Civile, nonche' dal
decreto  legge  11  giugno  1998, n,180, convertito con modificazioni
nella  legge  3 agosto 1998, n.267, ai fini della prevenzione e della
gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.
ART.3
Per  le  aree  in  dissesto delimitate ed indicate con apposito segno
grafico1  nell'Allegato  4  (Delimitazione  delle  aree in dissesto -
Cartografia  in  scala  1:25.000) e nell'Allegato 4.2 (Perimetrazione
delle  aree  in  dissesto  -  Cartografia in scala 1: 10.000/1:5.000)
dell'elaborato   n.2   del   PAI  "Atlante  dei  rischi  idraulici  e
idrogeologici  -  Inventario  dei  centri  abitati  montani esposti a
pericolo", ai sensi dell'art.17, comma 6 della citata legge 183/1989,
le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM
di  approvazione  del  PAI  medesimo  sulla  Gazzetta Ufficiale o nei
Bollettini   Ufficiali,  emanano,  ove  necessario,  le  disposizioni
concernenti  l'attuazione  del  Piano  nel  settore  urbanistico, nel
rispetto  delle  norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI
("Norme   di   attuazione").   Decorso   tale   termine,   gli   enti
territorialmente   interessati  dal  Piano  sono  comunque  tenuti  a
rispettarne  le  previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti  non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi
ai  propri  strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla  data  di
comunicazione  delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi
dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le Regioni.
ART.4
Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni
dalla  presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente
sono  sottoposte  a  misure  temporanee  di  salvaguardia  aventi  il
contenuto dell'art.9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine, fermi
i  poteri  del  Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma
6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data di adozione della presente
deliberazione  le  amministrazioni  e  gli  enti pubblici non possono
rilasciare,   durante   il   periodo   di  vigenza  delle  misure  di
salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata  previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398,
convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed
integrazioni,   qualora   i  relativi  lavori  siano  stati  iniziati
precedentemente   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  DPCM  di
approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il
termine  di  tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorita'
amministrativa  competente  e'  tenuta a notificare al titolare della
concessione la condizione di pericolosita' rilevata dal Piano.
ART.5
Per  le  aree  in dissesto di cui all'allegato 4 dell'elaborato 2 del
PAI  nonche'  per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il
Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale formulata
entro  e  non  oltre  il  termine  di novanta giorni dalla data della
presente  deliberazione  e  tenuto  conto  delle determinazioni delle
Conferenze   programmatiche,   provvede  a  deliberare  le  ulteriori
integrazioni  della  cartografia  che  si  rendano necessarie ai fini
dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano.
ART.6
Per  le  aree  in  dissesto  non  rientranti  tra  quelle  di  cui al
precedente  art.4  le  Regioni,  entro  diciotto mesi dall'entrata in
vigore   del  PAI,  trasmettono  all'Autorita'  di  bacino  eventuali
proposte  di  aggiornamento dell'elaborato n.2 dello stesso ("Atlante
dei  rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento
adottate  dai comuni ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 delle Norme di
attuazione del PAI medesimo.
Entro  i  tre  mesi  successivi,  l'Autorita'  di  bacino provvede al
suddetto  aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art.1, comma
10  delle  citate  Norme  di  attuazione, garantendone la pubblicita'
mediante  la  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale e l'affissione
all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.
Fino  alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorita' di
bacino,  nelle  aree  di  cui  al  comma  1 del presente articolo non
possono  essere  rilasciate  concessioni, autorizzazioni, nullaosta o
atti  equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del
territorio,  in  assenza  di una previa documentata valutazione della
compatibilita'   dell'intervento   con  le  condizioni  di  dissesto,
effettuata   a   cura   del   richiedente,   sulla   base  di  idonea
documentazione  tecnica.  Di  tale valutazione terra' conto il Comune
competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da
garantire   la   sicurezza   dei   singoli   interventi   edilizi  ed
infrastrutturali  e  il non aggravio del dissesto idrogeologico e del
rischio  presente.  Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da'
altresi' comunicazione alla Regione.
Successivamente  alle  intervenute  pubblicazioni,  i  Comuni che non
abbiano  provveduto  all'adozione  delle  varianti  di adeguamento ai
sensi  dell'art.18  delle  Norme  di attuazione del PAI sono comunque
tenuti  a  rispettare  le  prescrizioni  di cui all'art.9 delle Norme
medesime.
ART.7
Alle  aree  a  rischio  idrogeologico molto elevato di cui all'art.1,
comma  1bis  del  decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con
modificazioni   nella   legge   3   agosto   1998,   n.267,  comprese
nell'Allegato  4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato
n.2   del  PAI  "Atlante  dei  rischi  idraulici  e  idrogeologici  -
Inventario  dei centri abitati montani esposti a pericolo" si applica
il  Titolo  IV  delle  Norme  di attuazione del PAI "Norme per aree a
rischio idrogeologico molto elevato".
ART.8
Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni
dalla  loro  adozione,  nelle  aree  di  cui  all'articolo precedente
continuano   ad   applicarsi,   le  misure  di  salvaguardia  di  cui
all'art.17,  comma  6bis della legge 183/1989 gia' adottate da questo
Comitato,   ai  sensi  dell'art.1,  comma  1bis  della  citata  legge
267/1998, mediante il Piano straordinario approvato con deliberazione
n.14 del 26 ottobre 1999.
Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni
dalla   presente   deliberazione,  nelle  ulteriori  aree  a  rischio
idrogeologico  molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui
al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il
contenuto  delle  "Norme  per  aree  a  rischio  idrogeologico  molto
elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.
Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17,
comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  di  adozione della
presente  deliberazione  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non
possono  rilasciare,  durante  il  periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui ai commi precedenti.
Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata  previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398,
convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed
integrazioni,   qualora   i  relativi  lavori  siano  stati  iniziati
precedentemente   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  DPCM  di
approvazione del PAI e purche' gli stessi vengano completati entro il
termine  di  tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorita'
amministrativa  competente  e'  tenuta a notificare al titolare della
concessione la condizione di rischio rilevata dal Piano.
ART.9
Le  delimitazioni  delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano,
per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
approvato con DPCM 24 luglio 1998.
Le  disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art.1, comma 5
delle  Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato
Piano  Stralcio  delle Fasce Fluviali e, in caso di incompatibilita',
prevalgono su queste ultime.
ART.10
Fino  all'entrata  in  vigore  del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza,  per  un  periodo  pari e comunque non superiore a tre anni
dalla  loro adozione, per le aree classificate come fascia fluviale A
e  B  e  delimitate  da  apposito segno grafico nelle Tavole in scala
1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di
salvaguardia  di  cui  all'art.17,  comma  6bis  della legge 183/1989
limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle
Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2; art.30,
comma  2;  art.32,  commi  3  e  4;  art.38; art.38bis; art.39, commi
1,2,3,4,5,6; art.41.
Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17,
comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  di  adozione della
presente  deliberazione  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non
possono  rilasciare,  durante  il  periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia,  concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al comma precedente.
ART.11
Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.1, comma 1 lett. b) del
Decreto  legge n.279/2000, come modificato dalla legge di conversione
n.365/2000,  nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite
di  progetto  della  Fascia B e delimitati con segno grafico indicato
come  "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole
grafiche,  per  i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai
sensi dell'art.17, comma 6 della legge 183/1989, i Comuni competenti,
in  sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine
fissato  dal  suddetto  art.17,  comma  6  ed  anche sulla base degli
indirizzi  emanati  dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma
6,  sono  tenuti  a  valutare  le condizioni di rischio e, al fine di
minimizzare  le  stesse,  ad  applicare anche parzialmente, fino alla
avvenuta  realizzazione  delle  opere,  gli  articoli  delle Norme di
attuazione del PAI relativi alla Fascia B.
ART. 12
Nei  territori  dei  Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7
dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico
per  il  risanamento  idrogeologico del bacino del fiume Toce", cosi'
come  integrato  con  DPCM  27  marzo  1998, "Modificazioni al DPCM 7
dicembre  1995,  recante  (Schema  previsionale  e  programmatico del
bacino  del  fiume  Toce(  -  revisione  e  modifica  delle  norme di
attuazione"  continuano  ad  applicarsi,  salvo quanto previsto dagli
artt.10  e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite
dai  DPCM  suddetti  fino  alla revisione degli strumenti urbanistici
comunali  prevista  dai  medesimi  Decreti  e  comunque  non oltre la
scadenza di cui all'art.6 della presente deliberazione.
Dalla  scadenza  del  termine  di cui al comma precedente, nelle aree
suddette  i  Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni
di cui all'art.9 delle Norme di attuazione del PAI.
ART. 13
Fino  all'adeguamento di cui all'art.18 delle Norme di attuazione del
PAI,  per il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta si
applicano,  in  luogo  delle  misure di cui agli artt.2, 3, 4, 5 e 10
della  presente  deliberazione  ed  in  quanto piu' restrittive delle
stesse,   le   misure  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta
Regionale 11 dicembre 2000, n.4268 in quanto compatibili con le Norme
di attuazione del PAI stesso.
ART.14
Entro  e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data
di  adozione  della presente deliberazione il Comitato Istituzionale,
su  proposta  formulata dal Segretario Generale, provvede ad adottare
con  propria  deliberazione  il  Programma Triennale di Intervento ai
sensi dell'art.21 della legge 18 maggio 1989, n.183.
Il  Programma  di  cui al primo comma contiene gli interventi urgenti
necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori
individuati  dal  PAI  e  caratterizzati  da  condizioni  di  rischio
idraulico  e  idrogeologico  molto  elevato  ed  elevato, nonche' gli
interventi   di   manutenzione   straordinaria   delle  opere  e  del
territorio.
ART.15
Copia  della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni
interessati  dalle  misure  temporanee di salvaguardia, e' pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  nonche' sui
Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.
Entro   30   giorni   decorrenti   dal   ricevimento  della  presente
deliberazione,  le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei
Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli
elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa.
Entro  i  15  giorni  successivi al ricevimento della copia di cui al
comma  precedente,  i  Sindaci  dei  Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare  gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante
affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
I Sindaci suddetti sono altresi' tenuti a trasmettere alle Regioni la
certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
ART.16
Entro   dodici   mesi   dalla   data   di   adozione  della  presente
deliberazione, l'Autorita' di bacino, provvedera' a redigere il testo
aggiornato  ed  unificato  di tutte le disposizioni normative e della
cartografia  di riferimento; detto testo sara' sottoposto al Comitato
Istituzionale per l'approvazione.



 Il Segretario Generale                    Il Presidente
 (Prof. Roberto Passino)          (On.le Dott. Valerio Calzolaio)