IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto  l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7
novembre 1942, n. 1528;
    Visto  il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
    Vista  la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione
e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
    Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione  europea  per  la  elaborazione di una
Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
    Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria
1995-1997);
    Vista  la  risoluzione  AP-CSP  (00) 1 adottata in data 25 aprile
2000  dal  Consiglio  d'Europa,  Comitato di sanita' pubblica, con la
quale  e'  stata decisa l'entrata in vigore del supplemento 2001 alla
3a edizione della Farmacopea europea;
    Ritenuto  di  dover  disporre  l'entrata in vigore nel territorio
nazionale  del  predetto  supplemento  2001  alla  3a  edizione della
Farmacopea  europea,  come previsto dal citato art. 26 della legge 24
aprile  1998,  n.  128,  nonche' di chiarire che i testi nelle lingue
inglese  e  francese  di  cui  al presente provvedimento sono esclusi
dall'ambito  di  applicazione  della disposizione contenuta nell'art.
123,  primo  comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I  testi  nelle  lingue  inglese  e  francese di monografie e
capitoli  pubblicati  nel  "Supplemento  2001" alla 3a edizione della
Farmacopea  europea,  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,
entrano  in  vigore nel territorio nazionale come facenti parte della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    2.  I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1
non  sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
      Roma, 31 maggio 2001
                                            Il Ministro: Veronesi