IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della Cereal
Puglia  S.p.a.  societa'  con la quale viene richiesta la concessione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile
1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 21350 del 18 settembre 1996 di
autorizzazione  del  trattamento  di  integrazione salariale ai sensi
dell'art.  3  legge n. 223 del 23 luglio 1991 in favore di un massimo
di ventotto dipendenti;
  Considerato  che  il  sig.  Michele  Di  Leo, gia' dipendente dalla
predetta S.p.a., e' stato licenziato in data 28 giugno 1993;
  Visto  il  ricorso  presentato  dal  citato  lavoratore  avverso il
suindicato licenziamento, ritenuto illegittimo;
  Vista  la sentenza del tribunale di Trani n. 352 dell'8 aprile 1999
depositata  in  cancelleria  il  4 novembre  1999,  che,  in grado di
appello,  dichiarava  illegittimo  il  licenziamento  ed  ordinava al
curatore  fallimentare  di  reintegrare  il  Di  Leo nel suo posto di
lavoro presso l'azienda predetta;
  Vista  la  nota  del  19 febbraio  2001  con  la  quale il curatore
fallimentare  della  fallita Cereal Puglia S.p.a. ha avanzato istanza
per estendere al predetto dipendente il decreto ministeriale n. 21350
del 18 settembre 1996;
  Ritenuto,  quindi,  di dover reintegrare il sig. Di Leo Michele nel
numero  dei  lavoratori  della  fallita  Cereal  Puglia S.p.a. aventi
diritto ad usufruire del trattamento di integrazione salariale per il
periodo dal 23 aprile 1996 al 22 aprile 1997;
                              Decreta:
  Per  le  considerazioni  in  premessa  esplicitate,  il trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposto con il decreto
ministeriale  n.  21350  del  18 settembre  1996,  per il periodo dal
23 aprile  1996  al  22 aprile  1997,  ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e'  esteso  in  favore  del
dipendente Di Leo Michele.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale al lavoratore interessato, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2001
                                         Il direttore generale: Daddi