Fanno  parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti
di     seguito    elencati,    disponibili    sul    sito    internet
www.iniziativecomunitarie.it   e   presso   gli  uffici  indicati  al
paragrafo 10:
la domanda di ammissione (allegata altresi' al presente Avviso);
il Formulario di candidatura;
la Guida alla compilazione del Formulario;
la Guida all'Iniziativa Comunitaria EQUAL.
Il  presente  Avviso  fa  riferimento  diretto  alle  seguenti  fonti
normative:
il  Regolamento  (CE)  N. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.99 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
il  Regolamento  (CE)  N.  1784/1999  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la  Comunicazione  della  Commissione  europea  n.  C(2000)  853  del
14.4.2000 che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria
EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove
pratiche  di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni
tipo in relazione al mercato del lavoro;
la  Decisione  della  Commissione  C(2001)  43  del  26.03.01 recante
approvazione  del  programma  di  iniziativa comunitaria per la lotta
contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato
del lavoro (EQUAL) in Italia;
la  Deliberazione  del  22  giugno  2000  del  CIPE, che definisce le
aliquote  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale per i programmi di
iniziativa  comunitaria  EQUAL,  INTERREG  III,  LEADER + e URBAN II,
relativi al periodo 2000-2006.

1. OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA EQUAL E MISURE DI ATTUAZIONE

1.1
Contesto e obiettivo dell'Iniziativa
La  crescente  interdipendenza  delle  economie degli Stati membri ha
portato  all'inserimento  di  un  nuovo  titolo  sull'occupazione nel
Trattato  di  Amsterdam,  che  definisce una strategia coordinata per
l'occupazione  e  adotta orientamenti di cui gli Stati membri tengono
conto  nella  formulazione  delle rispettive politiche occupazionali.
Tale  strategia  si  propone  di  raggiungere  un  elevato livello di
occupazione  per  tutte le categorie presenti sul mercato del lavoro,
sia  sviluppando  le  competenze  e l'occupabilita' di quanti ne sono
attualmente  esclusi,  sia  migliorando  le competenze di quanti sono
gia' attivi, soprattutto nei settori piu' vulnerabili.
Nel  quadro  della strategia europea per l'occupazione, EQUAL mira ad
innovare  gli  approcci  e  le politiche finalizzati a contrastare il
fenomeno  della  discriminazione  e della disuguaglianza nel contesto
del   mercato   del   lavoro,   proponendosi   come  laboratorio  per
sperimentazioni su base transnazionale.
Sulla  scorta delle esperienze maturate nel contesto delle Iniziative
ADAPT   e   OCCUPAZIONE,   l'innovazione  puo'  essere  definita  con
riferimento a tre categorie ben distinte:
innovazione  orientata  ai processi, che implica lo sviluppo di nuovi
metodi,  approcci  o  strumenti  o  il miglioramento / adattamento di
quelli esistenti;
innovazione   orientata  agli  obiettivi,  che  e'  incentrata  sulla
formulazione  di  nuovi  obiettivi  e focalizzata sui risultati delle
attivita',  per esempio l'identificazione di nuovi profili formativi,
la  promozione  di  nuovi  spazi occupazionali, o l'individuazione di
nuove aree d'intervento;
innovazione  orientata  al contesto, che si prefigge di sviluppare il
quadro istituzionale e politico nel quale si realizzano le attivita'.
1.2 Assi e misure a livello nazionale
Gli   Assi  dell'Iniziativa  coincidono  con  i  cosiddetti  pilastri
attraverso   i   quali   si   articola   la   strategia  europea  per
l'occupazione:
OCCUPABILITA';
IMPRENDITORIALITA';
ADATTABILITA';
PARI OPPORTUNITA'.
Un  quinto Asse, invece, contempla azioni destinate esclusivamente ai
richiedenti asilo.
Con  riferimento ai settori tematici descritti nel paragrafo 16 della
Comunicazione  istitutiva  di  EQUAL,  nonche' alle indicazioni della
Commissione  europea in materia di richiedenti asilo (paragrafi 19-21
della Comunicazione), le scelte operate a livello nazionale prevedono
l'attivazione delle seguenti Misure:
Misura  1.1:	Creare  le  condizioni  per l'inserimento lavorativo dei
soggetti piu' deboli sul mercato del lavoro.
Misura   1.2:  	Prevenire  l'insorgere  di  fenomeni  di  razzismo  e
xenofobia.
Misura  2.2:	Rafforzare  l'economia  sociale  (terzo  settore)  nelle
direzioni  della  sostenibilita' e della qualita' delle imprese e dei
servizi.
Misura  3.1:  	Utilizzare  la  leva  della  formazione  continua  per
combattere  le discriminazioni e le disuguaglianze di trattamento nel
mercato del lavoro.
Misura  4.2:	Contrastare  i  meccanismi  di  segregazione verticale e
orizzontale e promuovere nuove politiche dei tempi.
Misura  5.1:	Migliorare  la  qualita'  dell'accoglienza  e promuovere
nuovi approcci formativi dei richiedenti asilo.
Gli  ambiti  di  intervento  e  gli orientamenti relativi alle azioni
finanziabili a titolo delle suddette Misure sono illustrati nel DOCUP
dell'Iniziativa.
Fermo  restando  che  il  quadro  tematico di riferimento generale e'
quello  delineato  nel  DOCUP,  gli  interventi  realizzati a livello
geografico  (secondo  le  indicazioni  del paragrafo 2.1.1), dovranno
assicurare  la migliore coerenza con le priorita' regionali riportate
nel  DOCUP  medesimo  e  nella Guida alla compilazione del Formulario
(cfr.  item  3.21  della  Guida  alla  compilazione  del  Formulario,
contenente  ulteriori  specifiche  relative  alle Regioni Piemonte ed
Umbria).

2. SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

2.1 Partnership di Sviluppo
I  soggetti attuatori di EQUAL sono partnership strategiche, definite
partnership  di  sviluppo, appositamente costituite da una pluralita'
di   organismi,  con  competenze  ed  esperienze  diversificate,  per
elaborare  e  realizzare  azioni  integrate  nell'ambito degli Assi e
delle Misure contemplate dall'Iniziativa.
Le  partnership  di  sviluppo  (PS) sono strutturate formalmente ed i
soggetti  che  le  compongono  agiscono in una ottica di cooperazione
attiva  sin  dalle  fasi  iniziali della progettazione, prestando una
particolare   attenzione  alla  definizione  congiunta  di  obiettivi
comuni, ruoli e responsabilita'.
Le  scelte  relative  alla  composizione  della  partnership  saranno
oggetto di esame durante la valutazione delle candidature presentate;
in  tale  sede  si valorizzera' non tanto la numerosita' dei partner,
quanto la coerenza del raggruppamento rispetto all'idea progettuale.
Possono  partecipare  alla  costituzione di una PS ed alle successive
attivita',  tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni, pubbliche
e  private, che operano nei settori tematici oggetto dell'Iniziativa,
come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
agenzie di lavoro temporaneo;
amministrazioni  pubbliche  (ad  eccezione  di quelle successivamente
segnalate nel presente paragrafo);
associazioni ed enti di volontariato;
cooperative sociali;
imprese e loro consorzi;
parti datoriali e sindacali;
scuole, universita', enti di ricerca, organismi di formazione;
servizi per l'impiego;
servizi sociali, sanitari ed assistenziali.
Le  Amministrazioni  centrali  dello  Stato, le Regioni e le Province
Autonome  non  possono  partecipare  ad alcuna PS, sia settoriale che
geografica.  Eventuali  accordi  comunque  risultanti  dal dossier di
candidatura verranno considerati nulli ad ogni effetto.
Le predette Amministrazioni peraltro, dopo la conclusione dell'Azione
1  ed  in  ogni  caso  in posizione esterna alla PS, possono svolgere
attivita'  di supporto ed accompagnamento in favore delle partnership
ammesse  all'Azione  2.  Tali attivita' dovranno essere espressamente
previste  da  apposito  protocollo  di  intesa  tra l'Amministrazione
pubblica e la PS interessata.
Al  fine  di  rendere possibile le azioni in favore della popolazione
carceraria, in via d'eccezione, e' ammessa la partecipazione alle PS,
sin  dalla  fase di progettazione iniziale finalizzata all'ammissione
all'Azione  1,  del  Ministero  della  Giustizia,  per gli interventi
rivolti ai detenuti.
2.1.1 Tipologie di partnership di sviluppo
Le  PS  possono essere create su base geografica, riunendo i soggetti
interessati in un determinato territorio. Si trattera' in questo caso
di  partnership  geografiche.  La  PS geografica e' costituita su una
base  territoriale  relativamente  limitata.  La dimensione dell'area
geografica  nella  quale  si  realizza l'intervento non puo' eccedere
l'ambito  subregionale  ed in ogni caso deve essere accessibile anche
alle  piccole  organizzazioni e favorire il coinvolgimento di tutti i
partner nei processi decisionali all'interno della PS.
Le  PS  possono  essere  create  anche  su  base  settoriale.  La  PS
settoriale  si  caratterizza  come  tale  perche'  interviene  in  un
determinato   settore   economico,   senza   riferimenti   geografici
predefiniti;  rientrano  nella categoria "settoriale" anche le azioni
focalizzate  su  un  tema  di particolare rilevanza nell'ambito della
lotta alla discriminazione, all'esclusione ed alla diseguaglianza nel
mercato del lavoro ed eventualmente gli interventi a favore di gruppi
specifici  tra  quelli che subiscono discriminazioni o diseguaglianze
rispetto al mercato del lavoro.
Gli interventi riconducibili alla Misura 1.2 - "Prevenire l'insorgere
di  fenomeni  di razzismo e xenofobia" ed alla Misura 5 - "Migliorare
la  qualita'  dell'accoglienza  e promuovere nuovi approcci formativi
per  i richiedenti asilo", potranno essere proposti soltanto dalle PS
settoriali,  mentre  concorrono  a  tutte  le  altre Misure sia le PS
geografiche,  sia  quelle settoriali, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie  riportate nell'allegata tabella finanziaria (allegato n.
1).
2.1.2 Partecipazione attiva
Il  principio  della  partecipazione  attiva  e'  uno  degli elementi
centrali  della  strategia  di  attuazione  di  EQUAL. Concretamente,
nell'ambito  di  ciascuna  PS,  tale  principio  implica che tutte le
persone che intervengono nella realizzazione delle attivita', inclusi
i  destinatari  delle  azioni  finanziate,  partecipano  al  processo
decisionale.   Questo   aspetto  e'  oggetto  di  esame  in  sede  di
valutazione (cfr. paragrafo 5.2).
2.1.4 Dimensione transnazionale
La dimensione transnazionale rappresenta un valore aggiunto in quanto
contribuisce  ad  identificare  le  strategie  piu'  efficaci  per la
soluzione   delle   problematiche   rilevate   nei  diversi  contesti
territoriali.
Nella   realizzazione  dell'Iniziativa,  la  transnazionalita'  sara'
caratterizzata da:
una  forte integrazione tra le sperimentazioni realizzate dalle PS in
ambito nazionale e le attivita' di cooperazione transnazionale;
una   tipologia  di  cooperazione  transnazionale  che  privilegi  lo
sviluppo  progettuale  comune ed il coinvolgimento del maggior numero
possibile di attori all'interno della PS;
la  creazione  di  partnership  caratterizzate  da un alto livello di
coerenza  interna,  sia  per quanto riguarda le scelte tematiche, sia
per   cio'   che   si   riferisce   alle  modalita'  attuative  della
collaborazione,  sia,  infine,  per  quanto  concerne  la scelta e la
valorizzazione dei risultati.
Gli  aspetti  procedurali  relativi  alla  creazione del partenariato
transnazionale sono illustrati al successivo paragrafo 3.1.1 .

3. ARTICOLAZIONE DELL'INIZIATIVA

3.1 Azioni
Gli  interventi  delle  PS  si sviluppano e si realizzano all'interno
delle tre Azioni previste nella Comunicazione istitutiva di EQUAL:
a)  Azione  1:  creazione  delle  partnership  di  sviluppo  e  della
cooperazione transnazionale;
b)  Azione 2: realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership
di sviluppo;
c)  Azione  3:  networking  tematico,  diffusione  di  buone prassi e
impatto sulla politica nazionale.
Le Azioni 1 e 2 sono sequenziali, mentre l'Azione 3 sara' avviata dal
momento  in  cui  potranno  essere  diffusi  i  primi risultati. Piu'
precisamente,  l'iter  procedurale  dell'Iniziativa,  con riferimento
alle tre Azioni, puo' essere cosi' schematizzato:
i)  Per partecipare al processo di selezione, i promotori interessati
presentano   i   rispettivi   dossier   di   candidatura  secondo  le
disposizioni   del   presente  Avviso.  Nel  dossier  sono  descritti
l'intervento da realizzare e la partnership che si intende attivare.
ii)  Le candidature sono valutate da Comitati appositamente istituiti
e  gli  interventi  selezionati  sono  ammessi all'Azione 1. Entro un
termine  di  novanta  giorni  dal  termine  fissato dalla Commissione
europea  per  l'avvio  dell'Azione  1,  i  promotori degli interventi
selezionati devono:
costituire  la  PS  stabilita  a  livello  nazionale, precisandone il
programma  di  lavoro  in  maniera  coerente rispetto alla previsione
d'intervento iniziale;
concordare  il  piano  di lavoro transnazionale con almeno un partner
titolare di analogo intervento ammesso all'Azione 1 in un altro Stato
membro.
Al termine di questa fase, infatti, gli interessati devono produrre i
documenti e le informazioni che comprovano:
la effettiva costituzione della PS con relativo programma di lavoro;
la  creazione di un partenariato transnazionale, con relativo accordo
di cooperazione.
iii)  Le  attivita'  necessarie alla formalizzazione della PS ed alla
creazione  del  partenariato  transnazionale  sono  finanziate con un
contributo  pari  al 2% dell'ammontare richiesto per l'Azione 2, fino
ad  un  massimo  di  cinquanta milioni di lire, per ciascuna PS; tali
fondi sono destinati esclusivamente alle PS ammesse all'Azione 1.
iv)  L'ammissione  all'Azione 2 non e' automatica ed avviene soltanto
dopo   l'esame,  da  parte  delle  Amministrazioni  interessate,  dei
documenti  prodotti  e  delle informazioni fornite dalle PS alla fine
dell'Azione 1.
v)  L'ammissione  all'Azione  2  comporta l'approvazione di un budget
pluriennale per la realizzazione del programma di lavoro.
vi)  L'Azione 2, quindi, verte essenzialmente sulla realizzazione del
programma   di  lavoro  della  PS,  che  include  anche  l'attuazione
dell'accordo di cooperazione transnazionale.
vii)   Alle   attivita'   di   networking  e  diffusione  contemplate
dall'Azione  3  partecipano le PS invitate dall'autorita' competente,
in funzione delle loro capacita' ed esperienze. Per la partecipazione
a  tale  Azione  sono rese disponibili risorse finanziarie aggiuntive
rispetto al budget approvato per l'Azione 2.
3.1.1 Azione 1: creazione della partnership di sviluppo
L'ammissione   all'Azione  1  costituisce  la  tappa  principale  del
processo  di  selezione degli interventi da finanziare nell'ambito di
EQUAL.
Le  attivita'  realizzate  nel  corso  dell'Azione 1 si prefiggono un
duplice obiettivo:
creare   la   partnership   di   sviluppo  descritta  nella  proposta
progettuale selezionata;
favorire  la  creazione del partenariato transnazionale con una PS di
un altro Stato membro.
Pertanto,  durante  questa  fase  l'idea  progettuale  presentata nel
Formulario  di candidatura viene ulteriormente sviluppata in funzione
delle   effettive   adesioni  alla  PS  e  sulla  base  del  rapporto
transnazionale  instaurato;  da questo punto di vista l'Azione 1 puo'
essere   considerata  preparatoria  all'Azione  2,  che  rappresenta,
invece, la fase attuativa dell'intervento progettato.
I risultati delle attivita' realizzate nell'Azione 1 si concretizzano
in  due  documenti chiave, indispensabili per l'ammissione all'Azione
2:
il programma di lavoro della PS;
l'accordo di cooperazione transnazionale.
La  modulistica  relativa ai suddetti documenti sara' fornita alle PS
ammesse all'Azione 1.
Premesso  che  in  ogni caso le attivita' progettuali svolte dalle PS
non  devono  avere  fine  di lucro, nel corso dell'Azione 1 le stesse
dovranno appositamente strutturarsi in uno dei seguenti modi:
a)costituzione,   mediante   atto  pubblico,  di  forme  associative;
b)accordo   di  cooperazione  sottoscritto  da  tutti  gli  organismi
interessati, registrato presso l'Ufficio del Registro.
Nel  primo  caso  la  rappresentanza legale della PS e' regolamentata
dalle  disposizioni  di  legge  e dallo statuto, mentre nella seconda
ipotesi  sono  i  partecipanti  a  demandare  espressamente  uno  dei
sottoscrittori dell'accordo a rappresentare la PS nei confronti delle
Amministrazioni  interessate.  Il  partner cosi' designato e' l'unico
interlocutore   delle   Amministrazioni   ed   e'  definito  soggetto
referente.
Nello  statuto  o  nei  patti  parasociali,  ovvero  nell'accordo  di
cooperazione,   a  seconda  della  forma  prescelta,  i  compiti  dei
partecipanti  alla  PS sono definiti chiaramente e sono disciplinati,
in particolare, i seguenti aspetti:
le responsabilita' di indirizzo e di gestione della partnership;
la  suddivisione delle responsabilita' per l'esecuzione materiale del
programma  di lavoro approvato (contatti transnazionali, gestione dei
rapporti con le Amministrazioni referenti, gestione e controllo delle
risorse   finanziarie,   valutazione,   compiti   specifici  riferiti
all'attuazione dell'intervento, ecc.);
l'organizzazione  delle  modalita'  di  gestione  dei rapporti con le
Amministrazioni referenti;
le  modalita'  di gestione dei contributi finanziari, soprattutto con
riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.
Per essere ammessa all'Azione 2, ciascuna PS deve:
dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria e' assicurata
da   un'organizzazione  in  grado  di  gestire  fondi  pubblici  (con
esperienze pregresse in materia);
accettare  che  i risultati delle sue attivita' (prodotti, strumenti,
metodologie,  ecc.)  siano  diffusi,  pubblicizzati e resi di dominio
pubblico;
dimostrare  la  sua  capacita' di organizzare i soggetti interessati.
Particolare  attenzione  sara'  dedicata  agli strumenti e meccanismi
posti  in  essere per assicurare la collaborazione di tali soggetti -
autorita' pubbliche, ONG, imprese, parti sociali, ecc. - per tutta la
durata  della  partnership. In questa ottica, la PS dovra' dimostrare
che  le  piccole  organizzazioni interessate hanno la possibilita' di
partecipare a pieno titolo;
dimostrare  la  sua capacita' e volonta' di operare in un contesto di
cooperazione   transnazionale,   di   networking   e  diffusione  dei
risultati.
Inoltre, prima dell'ammissione all'Azione 2, per tutti gli interventi
settoriali, il Ministero del Lavoro chiedera' alle Regioni e Province
Autonome interessate di esprimere un parere motivato, non vincolante,
sulla  coerenza  dell'intervento  rispetto alle politiche e priorita'
regionali.
Per  cio'  che riguarda la dimensione transnazionale, la costituzione
del  partenariato transnazionale e' l'altra condizione indispensabile
per  l'ammissione  all'Azione  2.  Il  partenariato transnazionale si
intende  validamente  costituito  se  coinvolge almeno una PS ammessa
all'Azione 1 in un altro Stato membro, preferibilmente a titolo della
stessa  Misura  attivata  dalla  PS nazionale. Il partner / i partner
cosi' qualificati sono definiti partner transnazionali titolari.
Possono  aderire  al  partenariato  transnazionale,  in  aggiunta  al
partner titolare, anche progetti analoghi finanziati in altri Stati a
titolo  dei  programmi  PHARE,  TACIS  o MEDA, a condizione che siano
chiaramente  individuabili  il  potenziale  valore  aggiunto  di tale
adesione  e  la  capacita'  del partner esterno a EQUAL di coprire le
proprie  spese di partecipazione. Alle medesime condizioni, ma in via
del   tutto   eccezionale   e   per  casi  debitamente  motivati,  la
cooperazione   transnazionale  puo'  essere  estesa  anche  ad  altri
organismi, pubblici e privati.
L'adesione  di  organismi  esterni all'Iniziativa EQUAL e' soggetta a
specifica approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
I partner esterni all'Iniziativa sono definiti partner transnazionali
associati.
Al  termine  dell'Azione  1  la  PS  deve  produrre, per poter essere
ammessa   all'Azione  2,  l'accordo  di  cooperazione  transnazionale
firmato  con  il  partner  / i partner, contenente almeno le seguenti
informazioni:
gli  estremi  dei  partner  titolari  ed  eventualmente  dei  partner
associati;
gli   obiettivi   perseguiti  ed  il  valore  aggiunto  atteso  dalla
cooperazione transnazionale;
il programma di lavoro dettagliato (natura delle attivita', budget di
ciascuna attivita', calendario di realizzazione);
il  ruolo  di ciascuna PS ed eventualmente dei partner transnazionali
associati   (risorse   finanziarie   destinate   alla   cooperazione,
responsabilita' dei partner, ecc.);
la descrizione delle modalita' comuni di adozione delle decisioni;
le    disposizioni   organizzative   e   gestionali   (coordinamento,
segreteria);
i  meccanismi  e  le  metodologie di controllo e di valutazione delle
attivita' congiunte.
Il  partenariato  transnazionale,  quindi,  si costruisce nell'ambito
dell'Azione 1 e le PS potranno avvalersi del supporto degli organismi
di  assistenza  tecnica  che  forniranno  strumenti  e  know-how  per
facilitare  il  processo.  Una  banca dati creata appositamente dagli
Stati  membri  e dalla Commissione europea sara' messa a disposizione
delle  PS  ammesse all'Azione 1 per facilitare il processo di ricerca
dei partner transnazionali.
Le attivita' descritte al presente paragrafo devono essere completate
entro  novanta  giorni  dal termine fissato dalla Commissione europea
per l'avvio dell'Azione 1.
3.1.2  Azione 2: attuazione dei programmi di lavoro delle partnership
di sviluppo
L'Azione  2  costituisce  la  fase  operativa  durante la quale le PS
realizzano  i  programmi  di  lavoro  approvati in sede di ammissione
all'Azione 2 stessa.
I  programmi  di lavoro hanno una durata variabile da due a tre anni.
In  funzione dello stato di avanzamento complessivo dell'Iniziativa e
dei  risultati ottenuti, il periodo di finanziamento delle PS ammesse
all'Azione 2 potra' essere prorogato, con la conseguente attribuzione
di   ulteriori   risorse   finanziarie,   previa   presentazione   ed
approvazione di un nuovo programma di lavoro.
Nel  periodo  di attuazione dei programmi, le PS sono assistite dalle
Amministrazioni  referenti  ed  in  particolare  dalle  strutture  di
assistenza tecnica appositamente istituite.
3.1.3  Azione 3: realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone
prassi e impatto sulle politiche nazionali
L'Azione 3 e' finalizzata alla realizzazione di reti tematiche e alla
diffusione  di  buone  prassi  per favorire l'impatto delle attivita'
realizzate   sulle  politiche  locali  e  nazionali.  L'attivita'  di
networking   comportera',   da  parte  di  tutti  gli  Stati  membri,
l'attivazione  di meccanismi finalizzati ad agevolare la lotta contro
la  discriminazione  sul mercato del lavoro, sia con riferimento alle
organizzazioni  che operano in un settore identico o analogo (livello
orizzontale),  sia  nel contesto delle politiche nazionali e locali e
dei Fondi strutturali (livello verticale).
Pertanto, l'Azione 3 comportera':
un'analisi  dell'impatto  reale  delle  PS  sulle priorita' politiche
nazionali   e   sui  vari  gruppi  che  subiscono  discriminazioni  e
disuguaglianze   sul  mercato  del  lavoro;  l'identificazione  e  la
valutazione  dei fattori che generano buone prassi e la realizzazione
di un bilancio comparativo dei risultati.
Le   buone   prassi  saranno  diffuse  a  partire  dalla  conclusione
dell'Azione 1.
Le PS parteciperanno obbligatoriamente all'Azione 3, su richiesta del
Ministero  del  Lavoro, sulla base delle loro competenze specifiche e
capacita'.
Le spese di partecipazione all'Azione 3 non gravano sul finanziamento
concesso alle PS, ma sono coperte da risorse ad hoc.

4. GESTIONE DELL'INIZIATIVA

4.1 Autorita' di gestione e di pagamento
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento (CE) N. 1260/99 del
Consiglio,  del  21  giugno  1999,  recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali, l'autorita' di gestione e' il Ministero del Lavoro
e  della Previdenza Sociale, Ufficio Centrale per l'Orientamento e la
Formazione  Professionale  dei Lavoratori. L'autorita' di gestione e'
il   principale   organo   responsabile  della  corretta  gestione  e
attuazione  dell'Iniziativa e l'articolo 34 del citato Regolamento ne
definisce  le  competenze: istituisce un dispositivo di raccolta dati
sull'attuazione,  organizza  e  cura il monitoraggio e la valutazione
delle   azioni,  realizza  le  azioni  informative  e  pubblicitarie,
istituisce  controlli  e verifiche sulla regolarita' delle operazioni
finanziate, ecc.
Il Ministero del Lavoro e' anche l'autorita' di pagamento, cosi' come
definita  dall'art.  9  lettera  o) del predetto Regolamento. In tale
veste,  certifica  come  regolari e corrette le spese dichiarate alla
Commissione europea, provvede affinche' il beneficiario finale riceva
tempestivamente  il  contributo  UE, assicura registrazioni contabili
soddisfacenti  ai  fini  dei  controlli, provvede alla gestione delle
operazioni   di  rettifica  e  di  recupero  di  eventuali  pagamenti
indebiti,  promuove  l'applicazione  del  principio  di sana gestione
finanziaria in tutto il sistema, ecc.
4.2 Compiti del Ministero del Lavoro - U.C.O.F.P.L. e delle Regioni /
Province Autonome
Al fine di consentire una gestione efficace dell'Iniziativa nel pieno
rispetto  delle  competenze territoriali degli Enti Regionali, alcune
delle   funzioni   riservate   dal   Regolamento   (CE)   N.  1260/99
all'autorita'  di gestione e di pagamento sono assegnate alle Regioni
e  Province  Autonome;  piu'  precisamente, tali Amministrazioni sono
responsabili:
della valutazione e dell'approvazione delle PS geografiche;
della gestione degli interventi realizzati dalle PS geografiche;
della verifica dei rendiconti delle PS geografiche;
dei controlli sull'andamento dei singoli interventi approvati;
della  collaborazione nei confronti dell'autorita' di gestione per la
realizzazione dell'Azione 3;
della programmazione degli interventi sul territorio regionale;
della definizione delle priorita' regionali;
della promozione delle partnership geografiche.
Nello svolgimento di tali compiti, le Amministrazioni si fanno carico
di  informare  tempestivamente il Ministero del Lavoro sull'esito dei
controlli e sulle attivita' di vigilanza e garantiscono, altresi', il
supporto   necessario   per  l'espletamento  delle  attivita'  svolte
direttamente dal Ministero, anche nei confronti delle PS geografiche.
L'autorita'   di   gestione   rimane,   comunque,   responsabile  del
coordinamento dell'intervento nel suo complesso.
Il Ministero del Lavoro cura direttamente la gestione ed il controllo
amministrativo  -  contabile  degli  interventi  realizzati  dalle PS
settoriali e dell'Azione 3.

5. PROCEDURE DI SELEZIONE

5.1 Organismi coinvolti e competenze
Ai  fini  della loro ammissione all'Azione 1, gli interventi proposti
dalle  PS  geografiche  sono  valutati  ed  approvati dalle Regioni e
Province  Autonome,  le  quali si avvalgono di Comitati appositamente
istituiti.  La valutazione e l'approvazione degli interventi proposti
dalle  PS  settoriali  e'  curata dal Ministero del Lavoro, assistito
anch'esso da un Comitato ad hoc.
L'ammissione  all'Azione  1  viene comunicata alle PS geografiche dai
competenti uffici delle Regioni e Prov. Autonome, mentre il Ministero
del Lavoro provvede nei confronti delle PS settoriali.
Alla  fine dell'Azione 1, per ottenere la conferma della selezione e,
quindi, la definitiva approvazione e l'ammissione all'Azione 2, le PS
geografiche   producono   alle   Amministrazioni  regionali  /  Prov.
Autonome,  nei termini stabiliti, la documentazione e le informazioni
indicate  in precedenza, mentre le PS settoriali le sottopongono alla
valutazione del Ministero del Lavoro. Sulla base della documentazione
prodotta,  le  PS  vengono  confermate  o  meno dalle Amministrazioni
responsabili dell'approvazione iniziale.
Al   termine   degli  adempimenti  descritti,  le  PS  geografiche  e
settoriali  sono  informate,  rispettivamente  dalle  Regioni / Prov.
Autonome   e  dal  Ministero  del  Lavoro,  dell'avvenuta  definitiva
approvazione.
L'ammissione  all'Azione 2 comporta la contestuale approvazione di un
bilancio  pluriennale  per  la  realizzazione dei programmi di lavoro
delle PS.
5.2 Requisiti di ammissibilita', criteri e punteggi di valutazione
5.2.1 Requisiti formali di ammissibilita'
L'esame  della sussistenza dei requisiti formali di ammissione di cui
al  successivo  paragrafo  7.2  viene svolto in via preliminare dalle
Amministrazioni  destinatarie  delle domande di ammissione all'Azione
1.
5.2.2 Requisiti di accesso alla valutazione
I  dossier  di candidatura che superano la verifica di ammissibilita'
ai  sensi del paragrafo precedente, vengono sottoposti ai Comitati di
Valutazione   appositamente  istituiti.  I  Comitati  di  Valutazione
dovranno  a  loro volta preliminarmente verificare la sussistenza dei
seguenti requisiti di accesso alla valutazione.

Requisiti di accesso alla valutazione
A. Presenza dei seguenti dati nel Formulario(1):
tipologia della PS (geografica o settoriale);
durata dell'intervento;
Misura    di   riferimento   dell'intervento   (n.b.:   a   pena   di
inammissibilita'  ciascun intervento puo' far riferimento ad una sola
Misura);
estremi del soggetto referente e degli altri organismi candidati;
preventivo delle spese.
B.  Coerenza  dell'intervento  con le politiche nazionali a carattere
sociale  e  occupazionale,  contenute nel Piano di azione nazionale e
nella normativa italiana (cfr. DOCUP EQUAL pp. 49-56 e 109-121).
C.  Candidatura  presentata  da  almeno  due partner aventi finalita'
diverse.
Solo per le PS geografiche:
D. Coerenza dell'intervento con le priorita' espresse dalle Regioni e
Prov.  Autonome  (cfr.  allegati  al  DOCUP  EQUAL  e  la  Guida alla
compilazione   del   Formulario,   item  3.21,  contenente  ulteriori
specifiche relative alle Regioni Piemonte ed Umbria).
E.   Dimensione   dell'area   geografica   nella  quale  si  realizza
l'intervento non eccedente l'ambito subregionale.
L'assenza  di  uno solo degli elementi evidenziati con riferimento ai
requisiti  A  -  D  determina  l'inammissibilita'  del  dossier  alla
valutazione.
(1)  In  ogni caso, l'errata o incompleta compilazione delle voci del
Formulario  puo'  penalizzare  la candidatura in sede di valutazione.
Pertanto  si  raccomanda di compilare il Formulario in ogni sua voce,
secondo le informazioni fornite nell'apposita Guida.

5.2.3 Criteri di valutazione

---------------------------------------------------------------------
Ambito sottoposto
 a valutazione                    Criteri                 Punteggio
---------------------------------------------------------------------
Descrizione della situazione  Completezza ed esaustività
problematica da cui trae      analisi.
origine l'intervento.         Livello di approfondimento.
                              Collegamento con le analisi
                              dei fabbisogni da parte delle
                              parti sociali e Unioncamere.
                                                   Totale       120

Strategia generale.           Coerenza con il problema
                              individuato.
                              Pertinenza della strategia
                              rispetto al problema.
                              Varietà degli approcci ipotizzati.
                              Presenza dell'approccio di genere.
                              Utilizzo di precedenti esperienze,
                              metodologie, strumenti maturati
                              in Adapt o Occupazione.
                              Identificazione dei fattori di
                              successo.
                              Considerazione delle specifiche
                              esigenze delle persone disabili
                              al fine di  garantire loro
                              l'accesso all'intervento.
                              Identificazione delle ricadute sul
                              sistema economico e/o di settore e/o
                              territoriale.
                                                   Totale       110

Descrizione degli ambiti di   Varietà delle attività
intervento e dei campi        preventivate.
d'azione.                     Coerenza con la strategia formulata.
                              Pertinenza rispetto al problema.
                                                   Totale        90

Partnership nazionale.        Identificazione dei partner
                              all'atto della candidatura.
                              Diversità dei partner.
                              Esperienza e ramificazione sul
                              territorio, in relazione al settore,
                              al tema o ai beneficiari.
                              Presenza di organizzazioni innovative
                              di piccole dimensioni.
                              Pertinenza e coerenza rispetto al
                              problema e alla strategia prospettati.
                              Identificazione del ruolo (compresa
                              la partecipazione attiva).
                              Capacità dei partner di collaborare
                              al processo di diffusione e
                              implementazione dei risultati.
                                                   Totale       100

Capacità gestionale.          Presenza, in almeno uno dei partner,
                              di esperienza e capacità gestionale
                              e finanziaria.
                                                   Totale        70

Partnership transnazionale.   Pertinenza motivazioni scelta.
                              Chiarezza dei ruoli identificati.
                                                   Totale        80

Carattere innovativo rispetto Chiarezza descrizione.
agli interventi diversamente  Innovazione di processo: coerenza e
finanziati.                   pertinenza degli elementi descritti
                              rispetto alla strategia adottata.
                              Innovazione di contesto: coerenza e
                              pertinenza degli elementi descritti
                              rispetto alla strategia adottata.
                              Innovazione di obiettivi: coerenza e
                              pertinenza degli elementi descritti
                              rispetto alla strategia adottata.
                              Presenza e coerenza di misure per
                              l'integrazione delle politiche del
                              lavoro e sociali.
                              Presenza e coerenza di misure per
                              promuovere una società dell'informa-
                              zione non discriminatoria.
                              Presenza e coerenza di misure per
                              promuovere lo sviluppo locale, lo
                              sviluppo sociale e quello
                              occupazionale.
                                                   Totale       140

Mainstreaming.                Previsione del mainstreaming
                              orizzontale e verticale.
                              Previsione del mainstreaming
                              di genere.
                              Ricchezza del processo previsto.
                              Previsione del coinvolgimento
                              dei partner transnazionali.
                              Chiarezza nell'identificazione
                              dei ruoli.
                              Pertinenza dei ruoli individuati
                              rispetto all'obiettivo progettuale.
                                                   Totale       120

Preventivo.                   Presenza cofinanziamento privato2.
                              Congruità rispetto alla durata.
                              Congruità rispetto alle attività
                              pianificate.
                                                   Totale       170

Solo per PS settoriali:
Coerenza con le politiche     Identificabilità del valore
nazionali in tema di aggiunto della proposta rispetto
sviluppo,del mercato del      alle politiche nazionali.
lavoro, della formazione
continua, delle politiche
sociali e delle pari
opportunità di genere.
                                                   Totale       200

Solo per PS geografiche:
Priorità regionali.           Identificabilità del valore
                              aggiunto della proposta rispetto
                              alle politiche regionali di
                              sviluppo.
                                                   Totale       200
Punteggio massimo PS settoriali:                               1200
Punteggio massimo PS geografiche:                              1200

Si  segnala,  infine, in riferimento alle possibili azioni sinergiche
da  attivare  con  il  Ministero  dell'Interno  per  la  gestione, il
supporto  e  l'integrazione  con le azioni previste dal Fondo europeo
rifugiati  (FER)(3),  che  nell'ambito  della  Misura 5.1 verra' data
priorita' alle PS comprendenti soggetti titolari di finanziamenti FER
che,  avendo  avuto  approvati  progetti  specifici  di  accoglienza,
richiedano  di completare la loro azione con interventi di formazione
e  sostegno  all'integrazione  dei richiedenti asilo (cfr. pp. 99-100
del DOCUP).
(2)  Non  da  luogo  a punteggio il cofinanziamento privato dovuto in
ragione del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti  destinati  alla formazione, di cui al paragrafo 9 del presente
Avviso.

(3)   Cfr.  Decisione  del  Consiglio,  del  28  settembre  2000,  n.
2000/596/CE,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  delle Comunita'
europee L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

6. ASPETTI FINANZIARI

6.1 Tipologie di spese ammissibili
Le  spese  ammissibili  a  contributo  nell'ambito  del Fondo Sociale
Europeo  sono  quelle  indicate  nel Regolamento (CE) N. 1260/99, nel
Regolamento  (CE)  N.  1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del   12  luglio  1999  relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo  e  nel
Regolamento  (CE)  N.  1685/00  della  Commissione del 28 luglio 2000
recante  disposizioni  di applicazione del Regolamento N. 1260/99 per
quanto   riguarda   l'ammissibilita'   delle   spese  concernenti  le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
Le  voci  di  spesa  ricorrenti  nella  realizzazione delle attivita'
contemplate nell'ambito di EQUAL sono riportate nel preventivo di cui
al Formulario di candidatura.
Alle  PS ammesse all'Azione 1 sara' fornito un manuale esplicativo di
tutte  le  procedure  e  prescrizioni  che  interessano  gli  aspetti
finanziari,   che  terra'  conto  delle  particolari  caratteristiche
dell'Iniziativa.
6.2 Preventivi di spesa
Per  la particolare natura delle attivita' riconducibili all'Azione 1
e  dato  il  termine di novanta giorni entro il quale realizzarle, il
preventivo  di  spesa  per  tale Azione - contenuto nel Formulario di
candidatura  -  puo'  essere  variato  in corso d'opera a discrezione
della  PS  beneficiaria  dei  contributi,  fermo  restando  l'importo
complessivo approvato per l'Azione medesima.
Per  quanto  riguarda  il  preventivo  dell'Azione  2  contenuto  nel
Formulario,  lo  stesso deve riflettere nella misura del possibile le
spese    prevedibili   per   la   realizzazione   di   tale   Azione.
Successivamente,  durante  l'elaborazione del programma di lavoro per
l'Azione  2,  le  PS  dovranno  dettagliare  ulteriormente le voci di
spesa;  in  tale  occasione  potranno  apportare  le  modifiche e gli
aggiustamenti  ritenuti  necessari,  fermo  restando l'importo totale
preventivato per l'Azione 2 nel Formulario di candidatura.
Per  il  dimensionamento  di  alcune  voci  di  spesa si rimanda alla
Circolare del Ministero del Lavoro del 17 luglio 1997, n. 101/97.
Il  costo  complessivo  di  ciascun intervento (Azione 1 + Azione 2),
comprensivo  dei  contributi  pubblici  e  degli eventuali contributi
privati,  non  puo'  essere  inferiore  a  1,5 miliardi di lire. Tale
importo  e' da intendersi comprensivo di tutti i contributi, pubblici
e privati, comunque destinati all'intervento.
6.3 Risorse disponibili
Coerentemente  con  le  indicazioni  di  cui  al  paragrafo  62 della
Comunicazione  EQUAL, sono previste almeno due fasi di attuazione; la
prima fase interessa le annualita' 2001 - 2002 - 2003.
Le  risorse  complessive  disponibili  per la prima fase, oggetto del
presente  Avviso,  sono pari a 367,547 milioni di EURO. Detto importo
e' comprensivo sia del Fondo Sociale Europeo che della quota pubblica
nazionale.  Il  Fondo  Sociale  Europeo  ammonta a 183,774 Milioni di
EURO;  i  restanti 183,774 Meuro sono a carico del Fondo di Rotazione
(L.  183/87 ) per 141,804 Meuro, e a carico dei bilanci regionali per
41,970 Meuro.
I  predetti  importi  sono  comprensivi  delle  risorse  destinate  a
finanziare  l'Azione 1 e l'Azione 3 oltre alle risorse a disposizione
dell'Azione 2, pertanto gli importi realmente a disposizione delle PS
per  la  preparazione e la realizzazione delle attivita' progettuali,
nell'ambito  dell'Azione 1 e dell'Azione 2, sono pari a 347,174 Meuro
di  cui  279,797  Meuro  a disposizione delle PS geografiche e 67,377
Meuro  per  le  PS  settoriali.  I  restanti  20,373  Meuro rimangono
disponibili  per  l'attuazione dell'Azione 3 secondo le modalita' e i
criteri previsti dal presente Avviso e dal DOCUP dell'Iniziativa.
Per  cio'  che  riguarda le PS geografiche, nel formulare le proposte
bisognera'  tener conto delle scelte effettuate dalle singole Regioni
e  Province  Autonome.  A tal fine e' allegata al presente Avviso una
tabella (cfr. allegato n.1) recante le disponibilita', per misura, in
capo  alle  Regioni  e  Province Autonome. Le proposte possono essere
presentate   esclusivamente   per  le  misure  per  le  quali  esiste
disponibilita'   finanziaria   nella  Regione  /  Provincia  Autonoma
interessata.
Si  ribadisce  che  gli  interventi  riconducibili  alla Misura 1.2 -
"Prevenire  l'insorgere  di fenomeni di razzismo e xenofobia" ed alla
Misura  5  -  "Migliorare  la  qualita' dell'accoglienza e promuovere
nuovi  approcci  formativi  per i richiedenti asilo", potranno essere
proposti  soltanto  dalle PS settoriali, mentre concorrono a tutte le
altre Misure sia le PS geografiche, sia quelle settoriali, nei limiti
delle predette disponibilita' finanziarie.
6.4 Pagamenti alle partnership di sviluppo - obblighi contabili
Le  richieste di pagamento del contributo nazionale e comunitario, da
parte  delle  PS  geografiche,  sono indirizzate alle Regioni e Prov.
Autonome   competenti,   le  quali  provvedono  all'istruzione  delle
richieste   ed  all'erogazione  dei  fondi  dopo  aver  accertato  la
sussistenza  dei requisiti prescritti. I pagamenti alle PS settoriali
sono gestiti direttamente dal Ministero del Lavoro.
Successivamente all'ammissione all'Azione 1, entrambe le tipologie di
PS  ricevono  un  contributo  pari  al  2% del costo preventivato per
l'Azione 2, fino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, a titolo
di  rimborso per le spese sostenute nella creazione della partnership
nazionale e transnazionale.
I  pagamenti  relativi all'Azione 2, per entrambe le tipologie di PS,
avvengono secondo le medesime procedure che regolano il trasferimento
dei contributi da parte della Commissione europea:
a)  il primo acconto viene erogato dopo l'ammissione all'Azione 2, in
proporzione ai fondi resi disponibili dalla Commissione europea; b) i
versamenti  successivi  avvengono  esclusivamente  in  funzione delle
spese  effettivamente  sostenute  dalle  PS  e  comprovate da fatture
quietanzate   o   documenti   contabili   aventi   forza   probatoria
equivalente, in misura pari all'importo speso.
Le  PS geografiche certificano le spese alle Regioni e Prov. Autonome
competenti,  mentre  le  PS  settoriali  le  inviano al Ministero del
Lavoro.
Le   PS   devono   assicurare,   pena  la  revoca  del  finanziamento
"l'utilizzazione  ........, di un sistema contabile distinto o di una
codificazione  contabile  appropriata  di  tutti gli atti contemplati
dall'intervento"  (Regolamento  (CE)  N.  1260/99,  art. 34, punto 1,
lettera  e),  da  realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato
sistema  contabile,  correlato alla contabilita' generale, al fine di
poter  definire  in  ogni  momento le disponibilita' relative ad ogni
singola  voce  di costo. Tale sistema dovra', altresi', consentire di
poter  dimostrare  la  congrua  ripartizione  dei  costi indiretti di
progetto  e  di funzionamento tra le diverse attivita' svolte. A tale
fine le PS dovranno utilizzare l'applicativo informatico, fornito dal
Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza Sociale, per la gestione
finanziaria ed il controllo delle attivita' e, in ogni caso, dovranno
predisporre  gli  atti  necessari  per eventuali visite ispettive che
potranno  essere  svolte  per  verificare  l'effettivita' della spesa
sostenuta durante lo svolgimento del progetto.
6.5 Contributo comunitario e nazionale
Il  costo  degli  interventi  approvati  (Azione  1  e  Azione  2) e'
ripartito come di seguito specificato.
a)PS settoriali
Il  costo grava in parti uguali sul Fondo Sociale Europeo (50%) e sul
Fondo  di  rotazione ex L. 183/87 (50%). Pur non essendo obbligatoria
la   partecipazione   finanziaria   di   altri  soggetti  pubblici  o
privati(4),  le PS settoriali possono cofinanziare gli interventi con
i  fondi  eventualmente  resi  disponibili  da  altre amministrazioni
pubbliche  (Province,  ASL,  Comuni,  ecc.) o da soggetti privati. La
disponibilita'   delle   suddette  risorse  deve  essere  chiaramente
indicata nel preventivo di cui al Formulario di candidatura. Entrambe
tali  risorse  sono  sostitutive, per l'importo reso disponibile, del
contributo  pubblico  nazionale  a  carico  del Fondo di rotazione e,
quindi, ove previste nel Formulario, diventano obbligatorie.
(4)  Ad eccezione dei fondi privati dovuti in ragione del Regolamento
(CE)    N.   68/2001   della   Commissione   del   12/1/01   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione, di cui al paragrafo 9 del presente Avviso
Le  risorse  di  natura  privata danno luogo ad apposito punteggio in
sede  di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 5.2.3),
a  condizione  che  non si tratti di contributi dovuti in ragione del
Regolamento  (CE)  N.68/2001  della Commissione del 12/01/01 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione.
Per  ulteriori  indicazioni  circa  la  ripartizione  delle  quote di
finanziamento  nell'ambito del preventivo, si rimanda alla Guida alla
compilazione del Formulario.
b)PS geografiche
Il costo delle PS geografiche e' cosi' ripartito:
50% a carico del Fondo Sociale Europeo;
35% a carico del Fondo di rotazione ex L. 183/87;
15% a carico dei bilanci delle Regioni e Province Autonome.
Pur  non  essendo obbligatoria la partecipazione finanziaria di altri
soggetti   pubblici   o   privati(5),   le   PS  geografiche  possono
cofinanziare   gli   interventi   con   i  fondi  eventualmente  resi
disponibili   da  altre  amministrazioni  pubbliche  (Province,  ASL,
Comuni, ecc.) o da soggetti privati. La disponibilita' delle suddette
risorse  deve  essere  chiaramente  indicata nel preventivo di cui al
Formulario  di  candidatura.  Entrambe tali risorse sono sostitutive,
per  l'importo reso disponibile, del contributo a carico del bilancio
regionale   e,   quindi,   ove  previste  nel  Formulario,  diventano
obbligatorie.
(5)  Anche  in  questo  caso  vale  l'eccezione  segnalata  al  punto
precedente   circa   i  fondi  privati  dovuti  in  applicazione  del
Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01.
Le  risorse  di  natura  privata danno luogo ad apposito punteggio in
sede  di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 5.2.3),
a  condizione  che  non si tratti di contributi dovuti in ragione del
Regolamento  (CE)  N.68/2001  della Commissione del 12/01/01 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione.
Per  ulteriori  indicazioni  circa  la  ripartizione  delle  quote di
finanziamento  nell'ambito del preventivo, si rimanda alla Guida alla
compilazione del Formulario.

7. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

7.1 Soggetti proponenti
Il  dossier  di candidatura per l'ammissione all'Azione 1 deve essere
presentato  alle  Amministrazioni  competenti  da  almeno due partner
aventi  finalita'  diverse  (per  esempio:  un  Comune  ed un ente di
formazione; un'impresa ed un'associazione di volontariato....).
Le  candidature  presentate  da  un  solo soggetto, o da due soggetti
aventi  finalita'  analoghe,  sono  inammissibili.  Le  finalita' dei
partner sono quelle rilevabili esclusivamente dallo statuto.
Nella    domanda    e   nel   Formulario   i   presentatori   debbono
obbligatoriamente   individuare   il   soggetto   referente   per  le
Amministrazioni  interessate;  in  questa  fase  della  procedura, il
soggetto    referente   rappresenta   l'unico   interlocutore   delle
Amministrazioni  ed  e',  altresi',  il  destinatario  del contributo
relativo all'Azione 1.
7.2 Modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento
A  pena  di  inammissibilita',  ciascun  intervento  proposto,  sia a
livello  geografico  che settoriale, puo' far riferimento ad una sola
Misura.
I  dossier  di  candidatura  delle  PS  geografiche  sono  presentati
direttamente  agli  uffici delle Regioni e Prov. Autonome competenti,
mentre  quelli  relativi  alle  PS  settoriali  sono  indirizzati  al
Ministero del Lavoro, come di seguito specificato.
Per le PS geografiche, il dossier di candidatura e' costituito da:
a)  la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello
di cui all'allegato 2, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti
richiedenti;
b)  il  Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in
ogni  sua  parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione
del  Formulario,  firmato  dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti
richiedenti;
c)  il  dischetto contenente la versione automatizzata del Formulario
debitamente compilato (procedura in Microsoft Visual Basic);
d) copia del documento di identita' dei firmatari della domanda e del
Formulario;
e)  copia  dello  statuto  di  tutti  gli organismi che presentano la
candidatura;
f)  copia della ricevuta di spedizione del plico inviato al Ministero
del Lavoro, come di seguito specificato.
L'assenza  di  uno  dei  citati elementi determina l'inammissibilita'
della candidatura.
Un  duplicato  del  dossier,  contenente tutti gli elementi di cui ai
summenzionati  punti a), b), c), d), e) deve essere inviato, entro lo
stesso  termine,  al  Ministero  del  Lavoro  per posta Raccomandata,
indicando  chiaramente  sulla busta che trattasi di "copia di dossier
di  PS  geografica"  . Copia della ricevuta di spedizione va allegata
alla domanda di ammissione (di cui al precedente punto a), presentata
dalle  PS  geografiche  agli  uffici  delle  Regioni / Prov. Autonome
competenti;   l'assenza   della   copia   della   ricevuta  determina
l'inammissibilita' della candidatura.
Per le PS settoriali, il dossier di candidatura e' costituito da:
a)  la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello
di cui all'allegato 2, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti
richiedenti;
b)  il  Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in
ogni  sua  parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione
del  Formulario,  firmato  dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti
richiedenti;
c)  il  dischetto contenente la versione automatizzata del Formulario
debitamente compilato (procedura in Microsoft Visual Basic);
d) copia del documento di identita' dei firmatari della domanda e del
Formulario;
e)  copia  dello  statuto  di  tutti  gli organismi che presentano la
candidatura.
L'assenza  di  uno  dei  citati elementi determina l'inammissibilita'
della candidatura.
Nel  caso  di amministrazioni pubbliche, per entrambe le categorie di
PS,  la  domanda ed il Formulario possono essere firmati dagli organi
competenti   ad   impegnare   le   amministrazioni   ai   fini  della
partecipazione al presente Avviso.
I  dossier  di  candidatura, anche se inviati a mezzo postale, devono
pervenire,  a  pena  di irricevibilita', entro l'orario d'ufficio del
sessantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  Italiana,  presso  le  Amministrazioni
competenti di seguito elencate.
Indirizzi per la presentazione delle candidature:
PS settoriali e copia dei dossier presentati dalle PS geografiche:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei
Lavoratori (UCOFPL)
Divisione IV
Vicolo D'Aste, 12 - 00159 ROMA

PS geografiche:
REGIONE ABRUZZO
Direzione   Politiche   Attive   del   Lavoro,   della  Formazione  e
dell'Istruzione
Via Raffaello, 137 - 60124 PESCARA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport
Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Servizio Fondo Sociale Europeo
Via Piave, 2 - 39100 BOLZANO

REGIONE CALABRIA
Dipartimento XII Formazione Professionale e Politiche del Lavoro
Via Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO

REGIONE CAMPANIA
Settore Formazione Professionale - Servizio Programmazione
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 NAPOLI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio  Gestione  Diretta  delle  Attivita'  della Direzione Lavoro
Formazione
Viale Aldo Moro, 38
Vo piano, stanza n. 505
40127 BOLOGNA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Regionale della Formazione Professionale
Via S. Francesco, 37 - 34100 TRIESTE

REGIONE LAZIO
Dipartimento 9 - Scuola, Lavoro e Politiche per il Lavoro
Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA

REGIONE LIGURIA a) Per l'invio a mezzo postale:
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Fieschi, 15 - Sede Legale
16121 GENOVA b) Per la consegna a mano:
Protocollo Generale della Regione Liguria
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarieta' Sociale
Professional Innovazione, Progetti e Ricerche - Via Pola, 9/11
20124 MILANO

REGIONE MARCHE
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro della Regione
Marche
Via Tiziano, 44 - 60100 ANCONA

REGIONE MOLISE
Assessorato alla Formazione Professionale
Settore Formazione Professionale
Via S. Antonio Abate 236/B
86100 CAMPOBASSO

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Industria, Lavoro, New Economy, Formazione Professionale,
Politiche Comunitarie, Affari Istituzionali, Partecipazioni
Direzione Formazione Professionale - Lavoro
Via Pisano, 6 - 10152 TORINO

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Formazione Professionale
Settore F.P.
Piazza Aldo Moro, 37 - 70121 BARI

REGIONE SARDEGNA
Assessorato   del   Lavoro,  Formazione  Professionale,  Sicurezza  e
Cooperazione Sociale
Servizio Affari Generali, Bilancio, Programmazione
Via XXVIII Febbraio, 5
09100 CAGLIARI

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Lavoro, della P.S. della F.P. e della Emigrazione
Direzione F.P. e Orientamento
Via Imperatore Federico
90144 PALERMO

REGIONE TOSCANA
Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali
Servizio Lavoro
Piazza della Liberta', 16 - 50129 FIRENZE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Addestramento e Formazione Professionale
Via Diaz, 15 - 38100 TRENTO

REGIONE UMBRIA
Direzione   Cultura,  Turismo,  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  -
Servizio Politiche Attive del Lavoro, Centro Direzionale Fontivegge
Via Mario Angeloni, 63
06124 PERUGIA

REGIONE VALLE D'AOSTA
Dipartimento Politiche del Lavoro
Agenzia Regionale del Lavoro
Via Garin, 1
11100 AOSTA

REGIONE VENETO
Giunta Regionale del Veneto
Segreteria Regionale - Formazione e Lavoro-Direzione Lavoro
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901 - 30123 VENEZIA

8. SOGGETTO DESTINATARIO DEI CONTRIBUTI

Nell'Azione  1,  il  percettore  del  finanziamento  e'  il  soggetto
referente descritto al precedente paragrafo 7.1.
Nell'Azione 2, nel caso delle PS costituite secondo le previsioni del
paragrafo  3.1.1 punto (a), e' la PS medesima a ricevere direttamente
il  finanziamento;  nel  caso  delle  PS  fondate  su  un  accordo di
cooperazione  come descritto al paragrafo 3.1.1 punto (b), il partner
indicato  come  soggetto  referente  nell'accordo stesso ricevera' il
finanziamento,  per  conto di tutti i partner che compongono la PS. A
tale  proposito si rammenta che il soggetto referente, in entrambe le
Azioni,  deve  dimostrare  di  possedere la capacita' organizzativa e
l'esperienza  necessaria  per  assicurare  la  corretta  gestione dei
fondi.

9. AIUTI DI STATO

Le  azioni  formative destinate a personale dipendente di imprese, di
qualsiasi  dimensione,  sono  soggette  alle  disposizioni  di cui al
Regolamento  (CE)  N.  68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
destinati  alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee L 10/20 del 13.01.01).
A  tale  proposito si precisa che non costituiscono aiuti di stato le
seguenti misure:
a)  la  formazione  professionale  iniziale,  inclusi  i  sistemi  di
formazione in alternanza ed i contratti di apprendistato;
b)  la  formazione  o la riqualificazione dei disoccupati, compresi i
tirocini in azienda;
c) le misure rivolte direttamente ai lavoratori o ad alcune categorie
di  lavoratori  che  danno  loro la possibilita' di seguire attivita'
formative  non  connesse  all'impresa  di provenienza o al settore di
attivita' in cui sono occupati.
I contributi eventualmente configurabili come aiuti di stato, diversi
dagli aiuti destinati alla formazione di cui al predetto Regolamento,
saranno  concessi  unicamente  nell'ambito della regola de minimis ai
sensi  del  Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12/1/01
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d'importanza minore ("de minimis").

10. ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Ogni  altra  informazione  relativa all'attuazione dell'Iniziativa e'
contenuta nel DOCUP (Documento Unico di Programmazione), consultabile
sul sito www.iniziativecomunitarie.it.
Sono altresi' disponibili allo stesso indirizzo i seguenti documenti:
il  Formulario di candidatura nella versione automatizzata (procedura
in Microsoft Visual Basic);
la Guida alla compilazione del Formulario;
la Guida all'Iniziativa Comunitaria EQUAL;
le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali  richiamate  nel presente
Avviso.
Le   versioni   cartacee   dei   documenti   ed  eventuali  ulteriori
informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi:

a) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei
Lavoratori (UCOFPL)
Divisione IV
Vicolo D'Aste, 12 - 00159 ROMA
Numero  verde  sportello  informativo EQUAL e assistenza informatica:
800-017933
Fax sportello informativo EQUAL: 06/6786910
Numero verde per assistenza informatica:
Posta       elettronica       sportello       informativo      EQUAL:
equal@iniziativecomunitarie.it

b) ISFOL
Via G. B. Morgagni, 33
00161 ROMA
Numero   telefonico   sportello   informativo  EQUAL:  06/44590469  -
06/44590452
Fax sportello informativo EQUAL: 06/44590875
Posta elettronica sportello informativo EQUAL: equal@isfol.it
N.B.: Eventuali quesiti da parte delle potenziali PS settoriali, o di
carattere generale, vanno indirizzati esclusivamente al Ministero del
Lavoro, a mezzo posta elettronica.

c)  Le  Regioni e Province Autonome elencate al paragrafo 7.2, di cui
si   forniscono   di   seguito  i  recapiti  telefonici  e  di  posta
elettronica:

REGIONE ABRUZZO
Tel. 085-7672205/7672129
Fax 085-7672207
Posta elettronica:
ritarossi.regioneabruzzo@tin.it

REGIONE BASILICATA
Tel. 0971-668064/0971-668088/ 0971-668007
Fax 0971-668032/85
Posta elettronica: urp-fcl@regione.basilicata.it

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Tel. 0471-413130/31
Fax 0471-413148
Posta elettronica : fsebz@provinz.bz.it

REGIONE CALABRIA
Tel. 0961-858464
Fax 0961-858465
Posta elettronica : dipart.lavoro@abramo.it

REGIONE CAMPANIA
Tel. 081-7966337
Fax 081-7966302/7966340
Posta elettronica: formazione.prof@agora.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Tel. 051-283743/283743/284041
Fax 051-284062
Posta elettronica:
msalsini@regione.emilia-romagna.it
sitolomelli@regione.emilia-romagna.it
emorandi@regione.emilia-romagna.it

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Tel. 040-3775295/3775031
Fax 040-3775013
Posta elettronica: formazione.prof@regione.fvg.it

REGIONE LAZIO
Tel. 06.51684308
Fax 06-51686800
Posta elettronica:
c.brunello@sirio.regione.lazio.it magi@sirio.regione.lazio.it
fontana@sirio.regione.lazio.it clpr@sirio.regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA
Tel. 010-5485790/ 5485376
Fax 010-5485932
Posta elettronica: pal@regione.liguria.it

REGIONE LOMBARDIA
Tel. 02-67653541/67653651
Fax 02-67653557
Posta      elettronica:      Maria Civita Romano@regione.lombardia.it
Rita Ferrandi@regione.lombardia.it

REGIONE MARCHE
Tel. 071-8063739/8063674
Fax 071-8063018
Posta elettronica : formazione.lavoro@regione.marche.it

REGIONE MOLISE
Tel. 0874-319079/438394
Fax 0874-319093
Posta elettronica : direzionefp@moldat.molisedati.it

REGIONE PIEMONTE
Tel. 011- 4321458 Segreteria settore politiche per l'occupazione
Fax 011- 4324878
Posta          elettronica:          Direzione15/D15/REGPIE/IT@REGPIE
maugeri@regione.piemonte.it paolo.bonesso@regione.piemonte.it

REGIONE PUGLIA
Tel. 080-5404182
Fax 080-5404919
Posta elettronica: settoreformazione@regione.puglia.it

REGIONE SARDEGNA
Tel. 070-6065559
Fax 070-6065723
Posta elettronica: lavoro.servizio.aagg@regione.sardegna.it

REGIONE SICILIANA
Tel. 091-6960417
Fax 091-6960580

REGIONE TOSCANA
Tel. 055-4382064/4382089
Posta       elettronica      :      c.bianchi@mail.regione.toscana.it
l.delbubba@mail.regione.toscana.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Tel. 0461-494348
Fax 0461-494331
Posta elettronica: coord.fse@provincia.tn.it

REGIONE UMBRIA
Tel. 075-5045741/5045718
Fax: 075-5045568

REGIONE VALLE D'AOSTA
Tel. 0165-27561/275549
Fax 0165-235886/275686
Posta elettronica: m.rey@regione.vda.it

REGIONE VENETO
Tel. 041-2795924/2795904/2795252
Posta elettronica: dir.lavoro@regione.veneto.it


                                               IL DIRIGENTE GENERALE
                                                  Annalisa Vittore