IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che occorre inserire nella tabella B, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero; Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformita' ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati A, B e C, fissate dai decreti direttoriali 13 gennaio 1999 e 20 gennaio 2000; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri, di due prodotti gia' inseriti tra i sigaretti naturali; Considerato, inoltre, che occorre rettificare la denominazione di una marca di sigaretta, di provenienza UE, inserita erroneamente nel decreto direttoriale del 26 marzo 2001, relativo al cambio tariffa tabacchi lavorati, con altra denominazione; Decreta: Art. 1. Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e' inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale di L. 232.000 con la seguente ripartizione: ----> vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----