IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
    Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e
dei tabacchi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
    Visti  i  decreti  ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio
1991  e  26 luglio  1993,  adottati di concerto con il Ministro della
sanita',  con  i  quali  sono  state  dettate specifiche disposizioni
tecniche  per  il  condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del
tabacco  conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Considerato  che  occorre  inserire  nella tabella B, allegata al
decreto  direttoriale  13 gennaio  1999,  un  prezzo  di  vendita  al
pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore
estero;
    Ritenuto,  che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di
tabacchi   lavorati   nazionali  ed  esteri  di  provenienza  UE  (in
conformita'   ai  prezzi  richiesti  dalle  ditte  fornitrici)  nelle
classificazioni  dei  prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati
A,  B  e  C,  fissate  dai  decreti  direttoriali  13 gennaio  1999 e
20 gennaio 2000;
    Ritenuto,  altresi',  che  occorre provvedere, su richiesta della
ditta  fornitrice,  all'inserimento  nella  tariffa di vendita, tra i
sigaretti  altri,  di  due  prodotti  gia'  inseriti  tra i sigaretti
naturali;
    Considerato, inoltre, che occorre rettificare la denominazione di
una  marca di sigaretta, di provenienza UE, inserita erroneamente nel
decreto  direttoriale  del  26 marzo 2001, relativo al cambio tariffa
tabacchi lavorati, con altra denominazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Nella  tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999
e'  inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale di
L. 232.000 con la seguente ripartizione:
           ----> vedere tabella a pag. 16 della G.U. <----