IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      I MINISTRI DELLE FINANZE,
                           DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           E DELLA SANITA'
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del 23 marzo 1965, n. 73, recante "Norme
per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini e aceti";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n.
773,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  13 luglio  1968,  n.  176,  concernente "Norme di attuazione del
decreto  del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in
materia di preparazione e di commercio degli aceti";
  Visto  l'art.  2,  terzo  comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
agosto   1982,  n.  221,  recante  "Norme  per  la  produzione  e  la
commercializzazione degli agri";
  Visto  il  decreto ministeriale del 27 marzo 1986, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 2 aprile 1986, n.
76, recante "Norme per la preparazione e la commercializzazione degli
agri";
  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulle  produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999,   concernente   la  nuova  organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo;
  Considerato   che   la   materia  relativa  alla  detenzione,  alla
produzione e alla commercializzazione degli aceti non e' disciplinata
a livello comunitario;
  Considerato  che  le  legislazioni  nazionali  dei Paesi produttori
dell'Unione   europea   consentono  agli  operatori  del  settore  di
detenere,  produrre  e  imbottigliare aceti ottenuti da materie prime
diverse  dal  vino  in  stabilimenti  dove si detengono, producono ed
imbottigliano aceti di vino;
  Considerata   la  necessita'  di  accordare  anche  agli  operatori
italiani  tale possibilita', attraverso la previsione e la disciplina
del  procedimento  amministrativo  di  autorizzazione  in  deroga  al
divieto  di  detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da
materie   prime   diverse  dal  vino  negli  stessi  stabilimenti  di
produzione  e/o  imbottigliamento  degli  aceti  da  vino, al fine di
eliminare la situazione di disparita' in cui si trovano gli operatori
italiani del settore nei confronti degli operatori comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Autorizzazione in deroga
  1.  In  applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto
1982,  n. 527, sono consentite, alle condizioni appresso indicate, la
detenzione,  la  produzione e l'imbottigliamento di aceti provenienti
da  materie  prime  diverse dal vino negli stabilimenti di produzione
e/o  di  imbottigliamento degli aceti di vino nonche' di condimenti e
di   altri   prodotti   alimentari  nella  cui  preparazione  vengono
utilizzati gli aceti.
  2.   L'autorizzazione   in   deroga   e'   concessa   con   decreto
dell'Ispettore  generale  capo  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  su
richiesta  degli  interessati,  acquisito  il  parere  del  Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
  3.  L'autorizzazione,  di  cui  al  comma  1, riguarda ogni singolo
stabilimento produttivo.
  4.  L'autorizzazione,  di  cui al comma 1, e' emanata entro novanta
giorni dal giorno della ricezione della domanda.