IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1965, n. 73, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 1968, n. 176, concernente "Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti"; Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 1982, n. 221, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri"; Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 1986, n. 76, recante "Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri"; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente la nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Considerato che la materia relativa alla detenzione, alla produzione e alla commercializzazione degli aceti non e' disciplinata a livello comunitario; Considerato che le legislazioni nazionali dei Paesi produttori dell'Unione europea consentono agli operatori del settore di detenere, produrre e imbottigliare aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino in stabilimenti dove si detengono, producono ed imbottigliano aceti di vino; Considerata la necessita' di accordare anche agli operatori italiani tale possibilita', attraverso la previsione e la disciplina del procedimento amministrativo di autorizzazione in deroga al divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e/o imbottigliamento degli aceti da vino, al fine di eliminare la situazione di disparita' in cui si trovano gli operatori italiani del settore nei confronti degli operatori comunitari; Decreta: Art. 1. Autorizzazione in deroga 1. In applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, sono consentite, alle condizioni appresso indicate, la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione e/o di imbottigliamento degli aceti di vino nonche' di condimenti e di altri prodotti alimentari nella cui preparazione vengono utilizzati gli aceti. 2. L'autorizzazione in deroga e' concessa con decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta degli interessati, acquisito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. 3. L'autorizzazione, di cui al comma 1, riguarda ogni singolo stabilimento produttivo. 4. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' emanata entro novanta giorni dal giorno della ricezione della domanda.