IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende esercenti l'attivita' di segatura del granito e attivita' collegate; Decreta: Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' aggiunta la seguente voce n. 46: | |Operazioni per le quali è Numero|Natura dell'attività |concessa la deroga --------------------------------------------------------------------- | |Per il personale addetto alle | |varie fasi di segagione del | |granito e alle attività | |collegate (movimentazione | |blocchi da piazzale a impianto, | |movimentazione del prodotto | |segato da impianti a laboratori |Segerie di granito e attività |e stoccaggio di prodotti finiti 46 |collegate |sul piazzale). Roma, 22 maggio 2001 Il Ministro: Salvi