IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  5  della  legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo
domenicale  e  settimanale,  il quale prevede che il riposo di 24 ore
consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante
turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';
  Visto   il   decreto   ministeriale  22 giugno  1935  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  relativo  alla  determinazione delle
attivita'  alle  quali  e'  applicabile  l'art.  5 della citata legge
22 febbraio 1934, n. 370;
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  aggiungere  alla tabella I annessa al
decreto  ministeriale  22 giugno  1935  una  nuova voce relativa alle
aziende  esercenti  l'attivita'  di  segatura del granito e attivita'
collegate;
                              Decreta:
  Alla  tabella  I  annessa  al  decreto ministeriale 22 giugno 1935,
concernente   la   determinazione   delle  attivita'  alle  quali  e'
applicabile  l'art.  5  della  legge  22 febbraio  1934,  n.  370, e'
aggiunta la seguente voce n. 46:

      |                              |Operazioni per le quali è
Numero|Natura dell'attività          |concessa la deroga
---------------------------------------------------------------------
      |                              |Per il personale addetto alle
      |                              |varie fasi di segagione del
      |                              |granito e alle attività
      |                              |collegate (movimentazione
      |                              |blocchi da piazzale a impianto,
      |                              |movimentazione del prodotto
      |                              |segato da impianti a laboratori
      |Segerie di granito e attività |e stoccaggio di prodotti finiti
46    |collegate                     |sul piazzale).

    Roma, 22 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Salvi