IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995,  con  la  quale il Presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge
24 febbraio  1992  n.  225,  commissario  governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  commissariale  n.  198 del 9 giugno 2000 con la
quale  l'assessore  regionale dei lavori pubblici onorevole Silvestro
Ladu,  e'  stato  nominato sub-commissario governativo con compiti di
istruttoria  e  di proposta degli interventi di governo delle risorse
idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari
a fronteggiare la situazione di emergenza;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  206 del 20 luglio 2000 - Sistema
Flumendosa-Campidano-Cixerri con la quale sono stati disposti vincoli
delle  risorse  invasate e sono state regolamentate le erogazioni per
uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre
2000;
  Vista  la  propria  ordinanza  n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui
l'ordinanza  citata,  emessa in data 20 luglio 2000, e' stata, fra le
altre, prorogata sino al 31 gennaio 2001;
  Vista altresi' la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con
cui  le  disposizioni  contenute  nell'ordinanza 228 sopra citata, e'
stata, fra le altre, prorogata sino al 31 marzo 2001;
  Vista  altresi'  la propria ordinanza n. 230 del 27 marzo 2001, con
cui   le   disposizioni   contenute  nell'ordinanza  229  sono  state
aggiornate  e  nella  quale  e'  contenuta  un'analisi  delle risorse
idriche disponibili al 1o marzo 2001 nonche' il riparto delle stesse,
per vari usi, sino al 30 settembre 2001;
  Vista  la nota del Presidente dell'ESAF n. 3618 del 29 maggio 2001,
con  la quale si rappresentano alcune esigenze di modulazione diversa
del  limite  orario  giornaliero  di  erogazione della risorsa idrica
assegnata,  con  riferimento  alle utenze servite dall'acquedotto del
Sulcis  e  con  riferimento ad altre utenze di territori a prevalente
utilizzazione turistica;
  Atteso  che,  come indicato nelle premesse della predetta ordinanza
n.  230  del  27  marzo  2001,  per  l'acquedotto del Sulcis, gestito
dall'ESAF,  ferma  restando l'assegnazione dei volumi, i limiti orari
di  erogazione  e'  opportuno  che possano essere stabiliti dall'ente
gestore in funzione delle particolari situazioni locali;
  Atteso che, come gia' disposto per l'anno 2000 con ordinanza n. 206
del 20 luglio 2000, relativa al sistema di che trattasi, e' opportuno
che, anche nel corrente anno, la riduzione dell'orario giornaliero di
erogazione  dell'acqua,  per uso civile, possa essere derogato per le
sole  aree  a  prevalente  utilizzazione turistica, fermo restando il
vincolo complessivo del volume di risorsa idrica assegnato al settore
civile;
  Sentito  in  merito  il  predetto  sub-commissario  governativo per
l'emergenza  idrica  in Sardegna, nonche' i componenti di espressione
regionale  della  commissione scientifica nominata, con provvedimento
dello Stato, a supporto del commissario governativo;
                               Ordina:
  Il  disposto dell'ordinanza commissariale n. 230 del 27 marzo 2001,
per i motivi di cui in premessa e' integrato nel seguente modo:
    dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 5;
                              "Art. 5.
  1.  Con  decorrenza  1o giugno  2001,  per l'acquedotto del Sulcis,
gestito  dall'ESAF,  ferma  restando  l'assegnazione  dei  volumi,  i
predetti  limiti  di  erogazione,  possono essere stabiliti dall'ente
gestore in funzione delle particolari situazioni locali;
  2.   Con   decorrenza  1o giugno  2001,  la  riduzione  dell'orario
giornaliero  di  erogazione  dell'acqua,  per uso civile, puo' essere
derogato  per  le  sole aree servite dal Sistema di cui alla presente
ordinanza che siano a prevalente utilizzazione turistica. Resta fermo
il  vincolo  del  volume  complessivo di risorsa idrica assegnata per
l'uso civile stesso".
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge  24 febbraio 1992 n. 225, e sul bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 29 maggio 2001
                                   Il commissario governativo: Floris