IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione dei regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/93 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settote vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17,18 e 19; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/93; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerato che e' opportuno individuare alcuni requisiti minimi per gli stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui sussistenza deve essere accertata preventivamente; Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo' avvenire a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi; Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformita' alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Ritenuto che e' opportuno consentire in deroga e per un periodo transitorio ai produttori richiedenti la possibilita' di destinare a diversa utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale; Considerato che, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' necessario prevedere un regime derogatorio per gli stabilimenti presso i quali si detengono mosti di uve non denaturati ottenuti da qualita' di uve provenienti da varieta' classificate come raccomandate e autorizzate per la produzione di vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per cantina o cantine: la cantina o le cantine, lo stabilimento o gli stabilimenti enologici nonche' il locale o i locali annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure mosti e vini nonche' mosti non denaturati aventi questi ultimi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol; b) per Ufficio periferico: l'Ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali competente per l'unita' amministrativa in cui e' ubicata la cantina.