Ai  sig.  ri  capi dei Dipartimenti
                                  provinciali del Tesoro
                                  Ai  sig.  ri  direttori provinciali
                                  dei servizi vari
                                  Ai   sig.   ri   presidenti   delle
                                  commissioni mediche di verifica
                                  Al     sig.     presidente    della
                                  commissione  medica  superiore e di
                                  invalidita' civile
                                  Al  sig.  presidente  del  Comitato
                                  sanitario  per l'omogeneizzazione e
                                  l'uniformita'      dei      giudizi
                                  medico-legali
                                  Ai  sig.  ri dirigenti degli uffici
                                  della   direzione   centrale  degli
                                  uffici  locali  e  dei  servizi del
                                  Tesoro
                                  Al  sig.  coordinatore del servizio
                                  ispettivo
                                    e, per conoscenza
                                  Agli   assessorati  alle  politiche
                                  sociali delle regioni
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                  rapporti tra lo Stato, le regioni e
                                  le  province  autonome  di Trento e
                                  Bolzano

  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  22 febbraio 2000, e' stato
pubblicato  il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a
norma  dell'art.  1,  comma  4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in
ragione   delle   accertate  capacita'  residue  dell'individuo,  con
possibilita'  di  immediati controlli della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di
difficolta'    che    pongono    in   pregiudizio   la   prosecuzione
dell'integrazione lavorativa.
  E'  appena  il  caso  di  ricordare  in  proposito che con legge n.
104/1992  assume  rilievo centrale il diritto alla piena integrazione
nel  mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente
alle  effettive  capacita'  del soggetto, posto che l'handicap e' una
condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile.
  Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita'
considera  espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti,
continuati  e  globali, diretti ai disabili, perlopiu', indirizzati a
rieducarli,  ma  sempre  con  il fine di un loro inserimento sociale,
tenuto conto della connotazione di gravita' stessa.
  Ogni  situazione  morbosa singola o plurima deve essere considerata
in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla
disabilita'   e  dallo  svantaggio  sociale,  con  valutazione  delle
capacita'  residue  dell'individuo,  determinando  quella  che  e' la
potenzialita' lavorativa del soggetto che deve essere recuperato.
  Il  presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad
una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata
della   valutazione  percentuale  degli  stati  invalidanti,  debbono
introdursi  integrazioni  valutative,  onde  far  si' che il giudizio
globale   si   adatti  allo  scopo  che  la  normativa  si  prefigge:
l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.
  Tuttavia,  le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano
essenzialmente  i  poteri  delle  Commissioni  di  accertamento delle
condizioni  di  disabilita'  e  gli  adempimenti che le stesse devono
espletare  nonche'  l'attivita'  delle Aziende U.S.L. ed i compiti di
vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome.
  Il Comitato tecnico, gia' previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo
1999,  n.  68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di
inserimento  al  lavoro  della  persona  disabile nei confronti della
quale  risultano  formulate  le  linee progettuali per l'integrazione
lavorativa,  anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art.
8 del decreto in argomento.
  In  particolare,  gli  accertamenti  relativi  alle  condizioni  di
disabilita'  e  le  indicazioni  delle  conseguenze  derivanti  dalle
minorazioni  per  accedere  al  sistema  per l'inserimento lavorativo
nonche'  l'effettuazione  delle  visite  sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva,
alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4
della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, integrate, com'e' noto, da un
operatore  sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei
casi da esaminare.
  Tale   integrazione  rileva,  infatti,  ai  fini  dell'accertamento
dell'esistenza   e  dell'entita'  dell'handicap,  che  comporta,  tra
l'altro,  una  valutazione  del grado di integrazione della persona e
delle difficolta' da essa incontrate.
  Non   puo'   porsi  in  dubbio  che  l'approvazione  della  tabella
indicativa  delle  percentuali di invalidita' per le minorazioni e le
malattie  invalidanti  (decreto  ministeriale  5  febbraio 1992) e la
contestuale   approvazione   della   legge-quadro   n.  104/1992  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate  hanno  posto il problema della valutazione del disabile
in  rapporto  alle  menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo
secondo   la   classificazione   internazionale   dell'Organizzazione
mondiale  della  sanita'  (O.M.S.)  pubblicata nel 1980 con il titolo
"Internationalclassification   of   impairement,   disabilities   and
handicaps. A manual of classification relating to the consequences of
disease".
  La  suindicata  classificazione  considera  gli  esiti  invalidanti
tenendo  presente  i  criteri  per  la  determinazione dei livelli di
limitazione   crescente  delle  potenzialita'  lavorative,  riferite,
ovviamente, all'attivita' normalmente esercitata dalla persona.
  La  commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato
tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla
definizione   collegiale   della   valutazione  delle  condizioni  di
disabilita',  formula  una  "relazione  conclusiva" che, unitamente a
tutta  la  documentazione acquisita e redatta nel corso della visita,
e'  consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda
A.S.L.,  mentre copia degli stessi atti e' trasmessa alle Commissioni
mediche  di  verifica  del  Tesoro  territorialmente  competenti, per
l'approvazione  o  la  sospensione  degli  effetti degli accertamenti
clinico-sanitari,  ai  sensi  del  comma  7,  dell'art.1, della legge
15 ottobre 1990, n. 295.
  Devesi  significare,  altresi',  che  l'attivita'  da  parte  delle
commissioni  mediche  A.S.L.  concerne vuoi l'acquisizione di notizie
utili  per  l'individuazione  della  posizione  del  disabile nel suo
ambiente,  la  sua  situazione  familiare,  di scolarita' e di lavoro
(profilo   socio-lavorativo)  vuoi  la  descrizione  analitica  della
compromissione   dello  stato  psico-fisico  e  sensoriale  (diagnosi
funzionale),  sulla  base  dei dati anamnestico-clinici nonche' della
valutazione documentale sanitaria preesistente.
  E'   sotto   quest'ultimo  aspetto  che  questo  Ministero  annette
particolare  importanza  alle  attivita'  che  il  decreto in oggetto
devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro.
  L'intervento  atto  di  indirizzo  e coordinamento del collocamento
obbligatorio  dei  disabili  comporta,  quindi, una modificazione del
modo   di   operare,  ove,  accanto  alla  prassi  consolidata  della
valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre
aggiustamenti  valutativi  che tengano conto dei contenuti della piu'
volte  menzionata  legge  n.  104/1992,  onde far si' che il giudizio
globale  si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente
circolare  direttoriale si prefigge e cioe' l'inserimento sociale del
disabile.
  Trattasi  sicuramente  di  un  indirizzo  legislativo finalizzato a
meglio  inserire  nel  mondo  del  lavoro  chi  presenta  limitazioni
funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella
capacita'  di  guidarlo  sia nelle personali attivita' quotidiane sia
nelle relazioni con gli altri.
  In proposito, valgano alcuni esempi:
    i   postumi,   fortemente  invalidanti  sul  piano  motorio,  che
cerebropatie  infantili,  spasticita', distrofie muscolari ecc., che,
chirurgicamente  trattati,  consentono  all'invalido,  con  quoziente
intellettivo  spesso  elevato,  di  passare  dalla carrozzella ad una
deambulazione  autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilita' di
recupero in campo lavorativo piu' che notevoli;
    le  patologie  reumatoidi  o  artrosiche,  artropatie  emofiliche
destruenti   ecc.,   sufficientemente   recuperate   con   interventi
artoprotesici  (singoli  o  multipli),  che  possono  portare  ottimi
risultati, pur se non assoluti e definitivi;
    i  postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione)
o  per  patologie  varie  ben  recuperate  con  presidi ortopedici di
elevata tecnologia;
    gli  esiti  di  gravi  scoliosi  e  altre  patologie  vertebrali,
chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto,
recupero alla funzione.
  E'  di  tutta evidenza che, in occasione di patologie cosi' severe,
il  grado  di  invalidita', che non puo' certamente essere abbattuto,
puo',  pero',  diminuire in percentuali comunque significative, anche
se  spesso  non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso
del  fattore  usura delle strutture protesiche, del degrado biologico
delle  strutture  di  sostegno  e degli attivatori muscololegamentosi
ecc.
  Puntualizzata   nei   su   esposti   termini  l'attribuzione  delle
competenze   alle  Commissioni  mediche  del  Tesoro  in  adempimento
dell'art.  7,  del  piu'  volte menzionato decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte
di  questo  Ministero  verificare  l'applicabilita'  della  legge  n.
104/1992,  con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni
giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilita' tabellare
delle  infermita'  invalidanti,  sottesa alla valutazione qualitativa
dell'inserimento   lavorativo   del   disabile.  Si  intende,  cosi',
confrontare  la  valutazione  espressa  in  termini di percentuale di
invalidita' rispetto a quella del grado di handicap.
  Per  evitare  di  disporre  accertamenti  sanitari  che  potrebbero
apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante
risulti  di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di
verifica,  si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle
Aziende  U.S.L.,  si  debba  -  in via preliminare, verificare se nei
riguardi  dei soggetti richiedenti sia stata gia' riconosciuta, anche
se  con  diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale
prevista per l'inserimento lavorativo.
  Nell'ipotesi,  assai  frequente,  in  cui chi chiede la valutazione
dell'handicap  sia gia' in possesso del riconoscimento di invalidita'
o  di  cecita'  o  di  sordomutismo, e' opportuno parimenti procedere
all'esame   dei   precedenti   documentali   archiviati,   stante  la
circostanza che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente
sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali
basati  sulle  tabelle  indicative  delle  percentuali, approvate con
decreto del Ministero della sanita' 5 febbraio 1992.
  La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione conclusiva" e
tutti   gli   atti  trasmessi  all'Azienda  U.S.L.,  dovranno  essere
esaminati  in  seduta  collegiale  per l'espletamento delle attivita'
devolute  alle  Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del piu'
volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre
che  sulla  correlazione  tra  il  punteggio derivante dalla diagnosi
funzionale  ed  il  giudizio medico formulato in considerazione della
capacita'  lavorativa  del  richiedente,  anche  sul  non  avviamento
all'attivita'  lavorativa  di  soggetti per i quali la stessa avrebbe
comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute.
  Da  quanto  sopra  discende  che  l'handicap e il suo grado (lieve,
medio,  grave  e  gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma
non  necessariamente  coincidenti  con  la  condizione e la misura di
invalidita'  civile,  di  sordomutismo  e  di  cecita',  influendo il
fattore   soggettivo  nonche'  quello  ambientale,  tant'e'  che  due
persone,  a  parita'  di  categoria  e  percentuale  di  minorazione,
potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.
  Al  fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni
di  cui  trattasi,  anche alla luce dei principi di buon andamento, i
Direttori   provinciali  dei  servizi  vari  ed  i  presidenti  delle
Commissioni  mediche  di verifica attiveranno ogni utile e necessaria
iniziativa  per  il  disbrigo degli incombenti perche' gli stessi non
subiscano, comunque, ritardi nelle procedure.
  Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.
    Roma, 7 maggio 2001

                        Il direttore generale
                del Dipartimento dell'amministrazione
           generale del personale e dei servizi del Tesoro
                              Bergamini