Premesso     che     le     attivita'    collegate    all'accordo
interprofessionale  patate  da industria, campagna 2000/2001, si sono
concluse  nello  scorso  mese  di aprile  e  considerata l'urgenza di
confermare  le  modalita'  operative  ai  soggetti  (Associazioni dei
produttori, Unioni nazionali e regioni) impegnati alla contrattazione
ed  al  controllo  dell'intervento,  si sottolinea che tali modalita'
potrebbero  essere  oggetto  di  revisione per la campagna 2001/2002.
Eventuali  cambiamenti,  la  cui elaborazione sara' concordata con le
parti  coinvolte,  saranno  oggetto di successive comunicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 1.
      Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
    L'accordo  interprofessionale  per la campagna 2000 per le patate
destinate  alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in
data  23 marzo  2000  che  costituisce  parte integrante del presente
provvedimento,  produce  i  propri  effetti  dalla  citata  data  del
23 marzo  2000  pertanto,  per  quanti  lo hanno sottoscritto, assume
valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
      1)   il  presente  accordo  interprofessionale  rappresenta  la
seconda  annualita'  del  programma  triennale avviato nella campagna
1999/2001;
      2)  l'obiettivo  di  trasformazione per la presente campagna e'
quantificato in 120.000 tonnellate;
      3)    l'istituzione    di   un   fondo   nazionale   alimentato
volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione
di programmi strategici per il settore;
      4)  la  determinazione  ad ogni campagna dei prezzi minimi e di
riferimento per le varie "fasce";
      5)  le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la
trasformazione  industriale  e  non  semplicemente  compravendute, in
quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un
processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la
commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
      6)  il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti
dovra'   avvenire  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  o
bonifico  bancario  e  dovra' essere effettuato in un'unica soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.