IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla
legge  19  dicembre  1992,  n.  488, concernente modifiche alla legge
1o marzo  1986,  n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7   aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  dalla  legge  8 agosto  1995,  n.  341;  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641,  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge
23 maggio   1997,  n.  135,  e  la  legge  30 giugno  1998,  n.  208,
provvedimenti   tutti   intesi   a  finanziare  la  realizzazione  di
iniziative  dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella
legge  11 dicembre  2000,  n.  365, recante interventi urgenti per le
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali;
  Visto  l'art.  8  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, recante
"Disposizioni  per la formazione e del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato"   (legge   finanziaria   2001),  articolo  concernente
"L'agevolazione   per  investimenti  nelle  aree  svantaggiate";  che
prevede  l'attribuzione  di  un  credito  d'imposta  alle imprese che
effettuano   investimenti  nelle  aree  destinatarie  degli  aiuti  e
finalita'  regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, comma
3,  lettere a) e c), del trattato che istituisce la Comunita' europea
(versione consolidata);
  Viste   le   ordinanze   del  Ministro  dell'interno,  delegato  al
coordinamento  della Protezione civile - n. 3090 del 18 ottobre 2000,
n.  3092  del  27 ottobre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, n. 3094
del  10 novembre  2000,  n.  3095  del  23 novembre 2000, n. 3098 del
14 dicembre  2000,  nonche' i successivi adempimenti ed integrazioni,
con  le  quali  sono  individuati  i  territori  colpiti dagli eventi
alluvionali e dal dissesto idrogeologico nell'ultimo quadrimestre del
corrente anno 2000;
  Tenuto  conto  di  quanto  indicato  nel  predetto  art. 8 circa il
periodo  d'imposta  agevolabile e considerato in particolare che, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili i
nuovi beni d'investimento acquisiti a decorrere dalla data di entrata
in   vigore   della   legge   finanziaria   2001  o,  se  successiva,
dall'approvazione   di   tale   regime  agevolativo  da  parte  della
Commissione europea;
  Considerato  che  la  Commissione  europea ha autorizzato il citato
regime  agevolativo  del credito d'imposta con decisione del 13 marzo
2001  (comunicata dalla predetta Commissione con nota di pari data n.
SG  2001  D/286841)  e che pertanto la disposizione in questione puo'
essere  applicata  soltanto  dalla  predetta data, con un conseguente
risparmio  di spesa stimato cautelativamente in oltre 600 miliardi di
lire  per  gli  anni  2001  (lire  200  miliardi)  e  2002  (lire 400
miliardi);
  Tenuto  conto  di quanto indicato nell'integrazione della relazione
tecnica  al  disegno  di  legge  finanziaria  (Camera  dei deputati -
Bollettino  delle  giunte  e  commissioni parlamentari del 17 ottobre
2000,  pagine  75-76)  relativamente  alla ripartizione delle risorse
stanziate  nel  triennio  2001-2003  per la copertura finanziaria del
credito  d'imposta,  pari  a lire 700 miliardi per l'anno 2001, 2.300
miliardi  per  l'anno  2002, 2.400 miliardi per l'anno 2003, a carico
delle maggiori  entrate previste dalla manovra finanziaria per l'anno
2001,  ai  quali si aggiungono 11.000 miliardi a carico delle risorse
per  le  aree  depresse  complessivamente  destinate  alle  attivita'
produttive di cui alla legge n. 488/1992 ed al credito d'imposta;
  Vista  la  delibera  CIPE  21 dicembre  2000,  n.  138,  recante il
"Riparto delle risorse aree depresse per il triennio 2001-2003".
  Visto  in  particolare il punto 1 della predetta deliberazione CIPE
che  destina  al  credito  d'imposta  di  cui  all'art. 8 della legge
finanziaria 2001 la somma di lire 7.500 miliardi;
  Vista  l'articolazione  pluriennale  delle risorse complessivamente
destinate  al  credito  d'imposta,  per  gli  anni  2001-2003, di cui
all'allegato 1 della delibera CIPE n. 138;
  Ritenuto   opportuno   consentire  una  diversa  utilizzazione  del
predetto  risparmio  di  spesa  relativo  alle  risorse  per  le aree
depresse destinate alle agevolazioni fiscali, per importi pari a lire
200 e 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 2001 e 2002;
  Tenuto  conto  che la gia' citata deliberazione n. 138/2000 prevede
che,  per  quanto  concerne  i patti territoriali, sia posto a carico
delle  risorse  finalizzate  ad interventi nelle aree depresse di cui
alla predetta legge finanziaria per anno 2001:
    il  finanziamento  delle  iniziative  imprenditoriali, nei limiti
delle   predette   intensita'   di   aiuto,  dei  patti  territoriali
"generalisti" con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, il cui
territorio  sia  stato  interessato  dagli  eventi sismici del 1997 o
successivamente  dichiarato  rientrante  tra le aree alluvionate o di
dissesto  idrogeologico,  ai  sensi  delle  ordinanze  richiamate  in
precedenza;
    nel  limite  delle residue risorse di cui alla presente delibera,
disponibili  per i patti territoriali "generalisti": il finanziamento
degli   interventi   infrastrutturali   compresi  nei  patti  il  cui
territorio sia stato interessato dagli eventi sismici e/o alluvionali
sopra  ricordati, con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000; il
concorso  nel  finanziamento  degli  interventi  infrastrutturali che
rientrano  nei  restanti  patti  territoriali  la cui istruttoria sia
stata avviata entro il 31 maggio 2000, attribuendo una quota premiale
ai  patti  per i quali le regioni interessate agevolino le iniziative
imprenditoriali  con  risorse  diverse da quelle destinate al credito
d'imposta o alle incentivazioni previste dalla legge n. 488/1992;
  Ritenuto   opportuno   modificare  il  riparto  delle  risorse  per
interventi  nella  aree  depresse  di  cui  alla  citata  delibera n.
138/2000  (punti  1),  2),  3)  e  allegato  1) che tenga conto della
tardiva  attivazione  del  credito di imposta e che piu' puntualmente
definisca  i  territori interessati dagli eventi dal sisma del 1997 o
successivamente  dichiarati  rientranti  tra le aree alluvionate o di
dissesto idrogeologico;
  Tenuto    conto   altresi'   della   esigenza   rappresentata   dal
Sottosegretario  di  Stato  al  lavoro  e alla previdenza sociale nel
corso  della  riunione  preliminare  del  2 aprile  2001, concernente
l'anticipazione al 2001 della quota di lire 10 miliardi assegnata per
l'anno  2002  a  favore dell'iniziativa I.G. Students con la predetta
delibera  n.  138/2000,  esigenza  formalizzata con nota del predetto
Ministero del 3 aprile 2001;
  Considerato  che  in  sede  di  definitiva approvazione della legge
finanziaria  per  l'anno  2001  (tabella  F-4.  Interventi nelle aree
depresse  -  legge  n.  208/1998)  sono  stati diversamente modulati,
rispetto  all'allegato 1 della delibera di questo comitato n. 138 del
21 dicembre  2000,  gli  stanziamenti relativi alle annualita' 2002 e
2003,  che  risultano rispettivamente pari a lire 5.810 miliardi (-40
miliardi)  e  lire  12.770 miliardi (+40 miliardi), fermo restando lo
stanziamento  complessivo  nel  triennio 2001-2003 pari a lire 19.430
miliardi;
  Ritenuto   in   proposito,  come  peraltro  gia'  comunicato  nella
precedente  riunione  di  questo comitato dell'8 marzo 2001, di dover
imputare  tale  rimodulazione  alla  voce  "intese  istituzionali  di
programma" di cui al allegato 1 della citata delibera n. 138/2000;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Tra  i territori colpiti dagli eventi alluvionali o di dissesto
idrogeologico  di  cui  al  punto  3.3, lettere b) e c), sono inclusi
anche i comuni indicati nelle tabelle A e B allegate al decreto-legge
12 ottobre  2000, n. 279, convertito nella legge 11 dicembre 2000, n.
365,  nonche'  quelli  campani  per  i quali l'ordinanza del Ministro
dell'interno n. 3095 del 23 novembre 2000, gia' citata nelle premesse
della  delibera  n.  138/2000, ha ravvisato la necessita' di disporre
ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni
di emergenza idrogeologica.
  2.   L'assegnazione   di   lire  7.500  miliardi,  complessivamente
destinata  al  credito  di imposta nel triennio 2001-2003, e' ridotta
nella  misura  di  lire  600  miliardi,  di cui lire 200 miliardi per
l'anno  2001  e lire 400 miliardi per l'anno 2002. Con le risorse che
si rendono cosi' disponibili e' integrata, da lire 1.451 a lire 2.051
miliardi,   l'assegnazione   disposta   al   punto   3  della  citata
deliberazione   n.   138/2000,   a   favore  dei  patti  territoriali
"generalisti",  da  utilizzare per le finalita' previste al punto 3.3
della   delibera  stessa,  cosi'  come  integrato  e  modificato  dal
precedente punto 1 della presente delibera.
  3.   Eventuali   economie   di  spesa  che  dovessero  determinarsi
nell'utilizzazione   del   predetto  importo  di  lire 600  miliardi,
rispetto  alle  finalita'  richiamate  ai  punti  precedenti, saranno
utilizzate  per  concorrere in via prioritaria al sostegno dell'onere
per  le  infrastrutture  dei  91  patti  agricoli  individuati  nella
medesima  delibera  CIPE del 21 dicembre 2000 e, subordinatamente, al
sostegno degli altri patti territoriali.
  4.  L'importo  accantonato  pari  a lire 10,2 miliardi, indicato in
nota al punto 1 della delibera 21 dicembre 2000, n. 138, e' destinato
al  finanziamento,  per  l'anno  2001,  dei patti "generalisti" e dei
patti in agricoltura e pesca di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, con
conseguente integrazione dell'assegnazione complessivamente riservata
ai   vari   strumenti   di   programmazione   negoziata,   che  viene
rideterminata in lire 4.317,2 miliardi.
  5.  Sono  conseguentemente  cosi'  modificate le tabelle di riparto
delle  risorse  riportate  ai  punti  1 e 3 della delibera n. 138 del
21 dicembre 200:

=====================================================================
            Ripartizione delle risorse             |Miliardi di lire
=====================================================================
Credito d'imposta (art. 8 d.d. legge finanziaria   |
2001)....                                          |          6.900,0
---------------------------------------------------------------------
Agevolazioni legge n. 488/1992....                 |          3.500,0
---------------------------------------------------------------------
                                                   |         --------
---------------------------------------------------------------------
Totale parziale ....                               |         10.400,0
---------------------------------------------------------------------
Programmazione negoziata....                       |          4.317,2
---------------------------------------------------------------------
Ricerca, formazione, lavoro....                    |            857,6
---------------------------------------------------------------------
Interventi infrastrutturali ....                   |          3.855,2
---------------------------------------------------------------------
                                                   |         --------
---------------------------------------------------------------------
Totale parziale ....                               |          9.030,0
---------------------------------------------------------------------
Totale generale....                                |         19.430,0
---------------------------------------------------------------------
                                                   |(10.034,76 Meuro)

=====================================================================
              Programmazione negoziata              |Miliardi di lire
=====================================================================
Patti territoriali in agricoltura e pesca |
....                                                |           1.616
---------------------------------------------------------------------
Patti territoriali "generalisti"....                |           2.051
---------------------------------------------------------------------
Contratti di programma ....                         |             600
---------------------------------------------------------------------
Protocolli di sicurezza: Ministero interno ....     |              20
---------------------------------------------------------------------
Reintegro anticipazione sportello unico   (prima    |
quota) ....                                         |              20
---------------------------------------------------------------------
                                                    |          ------
---------------------------------------------------------------------
Totale....                                          |       (*) 4.307
---------------------------------------------------------------------
                                                    |(2.224,38 Meuro)

              (*)    A   tale   importo   complessivo   va   aggiunta
          l'assegnazione  di  lire 10,2 miliardi di cui al precedente
          punto 4,   che   ridetermina   in   lire  4.317.2  miliardi
          l'assegnazione  complessiva  a favore dei vari strumenti di
          programmazione negoziata.

  6.  E'  anticipata  all'anno  2001  la  quota  di  lire 10 miliardi
assegnata,  per  l'anno  2002,  con  la  propria  delibera n. 138 del
21 dicembre 2000 a favore del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il finanziamento dell'iniziativa I.G. Students.
  7.  L'allegato  1  della  delibera  21 dicembre  2000,  n.  138, e'
sostituito  dalla  tabella  allegata alla presente deliberazione, che
comprende  le  modifiche ed integrazioni, di cui ai punti precedenti,
nonche'  lo  slittamento  di  lire  40  miliardi,  dal  2002 al 2003,
relativo  alla  voce  "Intese istituzionali di programma" indicato in
premessa.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3   Tesoro, foglio n. 300