IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante disposizioni in tema di utilizzo dei proventi derivanti
dalle licenze UMTS;
  Vista  la  determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio
2001  che  dispone  il  riparto  dei proventi derivanti dalla vendita
delle licenze UMTS e, in particolare, l'art. 1, lettera e);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2001  che  prevede  i  criteri  di  utilizzo dei proventi di cui alla
predetta  determinazione  del  Consiglio  dei Ministri del 25 gennaio
2001;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) di detto decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede
l'attuazione  di  interventi  per la promozione ed assistenza tecnica
per l'avvio di imprese;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  2 maggio  2001  con  il  quale sono stati destinati
all'attuazione dei predetti interventi lire 40 miliardi;
  Considerato  che  l'art.  3 del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 prevede che per l'attuazione dei
citati  interventi  si  deve far riferimento, per quanto applicabili,
alle  procedure  concorsuali  definite  per  le  sovvenzioni  globali
nell'ambito   dei   programmi   a   cofinanziamento  comunitario  per
l'individuazione  del  soggetto attuatore, la selezione dei progetti,
la  convenzione  o  il  contratto  di finanziamento, le erogazioni, i
controlli ed il monitoraggio delle iniziative;
  Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di
gara,  di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e
dei relativi soggetti attuatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione
e   assistenza   tecnica   per  l'avvio  di  imprese  innovative,  in
particolare   nel   campo   delle  tecnologie  informatiche  e  delle
telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, e' indetto
un  bando  per  la  selezione  di  specifici  progetti e dei relativi
soggetti attuatori.
  2. Ai  fini  della  selezione  ed  individuazione  dei progetti gli
interessati   devono  presentare  apposita  domanda,  illustrando  in
particolare  quali  azioni  intendono  attuare  tra  quelle  previste
all'art.  2  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 2001 di seguito elencate:
    a) predisposizione  di studi di fattibilita' tecnica, economica e
finanziaria;
    b) realizzazione  di  infrastrutture,  con esclusione delle opere
murarie;
    c) assistenza,  anche  finanziaria,  alla fase organizzativa e di
avvio dell'impresa;
    d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti;
    e) attivita'  di  formazione  per  le  nuove tecnologie anche con
riferimento a quelle dedicate ai formatori.
  3. I  progetti possono riguardare una o piu' delle azioni di cui al
comma  2.  I  progetti  devono  indicare  per  ciascuna  delle azioni
previste i seguenti elementi:
    a) descrizione dell'azione;
    b) destinatari    dell'azione,    con   indicazione   dell'ambito
territoriale di applicazione;
    c) motivazioni   alla   base  dell'azione,  evidenziando  la  non
sovrapposizione  con altri interventi in corso; nel caso di esistenza
di  interventi  analoghi  devono  essere  debitamente  illustrate  le
motivazioni che rendono valida l'azione proposta;
    d) modalita'  di  attuazione  e di realizzazione delle azioni che
devono essere effettuate in via prevalente, in rapporto al valore dei
servizi,   direttamente   da   universita'   ed  enti  di  ricerca  o
indirettamente, attraverso specifici incarichi, nel caso di organismi
promossi  o partecipati da tali soggetti; qualora le azioni prevedano
la  concessione  di  aiuti  alle  imprese  devono  essere indicate le
modalita'  attraverso  le  quali  si  garantisce  il  rispetto  della
normativa comunitaria di cui al comma 6;
    e) tempi  di  attuazione;  la  durata dell'azione non puo' essere
inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;
    f)criteri per la selezione dei destinatari dell'azione;
    g) costo  di  ciascuna  azione  e costo complessivo del progetto,
ripartiti  per  anno  e  con  l'indicazione delle risorse proprie dei
destinatari,  di  quelle pubbliche e di quelle eventuali del soggetto
proponente il progetto. Il costo di eventuali azioni che prevedano la
concessione  di  aiuti  diretti alle imprese non puo' superare il 30%
del costo totale del progetto;
    h) eventuali   collegamenti   tra   le   varie   azioni  previste
nell'ambito del progetto;
    i) ricadute economiche, dirette e indirette;
    j) impatto sui destinatari;
    k)ulteriori   aspetti   che   possano   qualificare  il  soggetto
proponente in relazione agli elementi che determinano il punteggio di
cui all'art. 3.
  4. Nell'ambito  di  ciascun  progetto,  il costo delle attivita' di
progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non puo'
superare il 5% del costo totale.
  5. Il  costo  complessivo  di  ciascun  progetto  non  puo'  essere
superiore a 5 miliardi di lire.
  6. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie
alla  realizzazione  dei  singoli  interventi, in particolare qualora
trattasi  di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e
motivati.  A  tale  riguardo,  qualora  le  azioni  di cui al comma 2
prevedano  la  concessione  di  aiuti  alle  imprese le stesse devono
essere   rivolte   esclusivamente   alle  piccole  imprese  e  devono
rispettare  integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art.
4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2001.