IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale
prevede  che  con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  si  provvede  alla  ripartizione  tra  le
regioni   e  province  autonome  della  quota  annua  del  Fondo  per
l'occupazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  di quanto previsto, dall'art. 6, comma 4, della
legge  n. 53, dell'8 marzo 2000, si dispone, per le annualita' 2000 e
2001,  la  destinazione  della somma di lire 60 miliardi a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio   1993,  n.  236,  per  il  finanziamento  di  progetti  di
formazione di lavoratori occupati.
  2.  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo  sociale  europeo,  di  cui  all'art. 9, della legge n. 236 del
1993.
  3.  I  progetti  di  formazione  di  cui  sopra  si  riferiscono ai
lavoratori  occupati  presso  datori di lavoro privati. Tali progetti
devono essere:
    a)  elaborati  sulla  base  di accordi contrattuali che prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro;
    b) presentati direttamente dai singoli lavoratori.