IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla ripartizione tra le regioni e province autonome della quota annua del Fondo per l'occupazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione di quanto previsto, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000, si dispone, per le annualita' 2000 e 2001, la destinazione della somma di lire 60 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati. 2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9, della legge n. 236 del 1993. 3. I progetti di formazione di cui sopra si riferiscono ai lavoratori occupati presso datori di lavoro privati. Tali progetti devono essere: a) elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro; b) presentati direttamente dai singoli lavoratori.