L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate alla Nuova Tirrena -
Societa'    per    azioni   di   assicurazioni,   riassicurazioni   e
capitalizzazioni  (in  breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma,
via Massimi n. 58, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 19 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della  Nuova  Tirrena S.p.a., che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli  articoli 5,  17 e 18 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto sociale della Nuova
Tirrena  -  Societa'  per  azioni di assicurazioni, riassicurazioni e
capitalizzazioni  (in  breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma,
con le modifiche apportate agli articoli:
    art. 5 (Capitale sociale e azioni).
  Nuova disciplina in materia di aumento del capitale sociale, giusta
delibera dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 2001:
    a) aumento a pagamento del capitale sociale da euro 118.809.000 a
euro 133.660.125,  mediante emissione di n. 2.878.125 azioni, offerte
in  opzione  ai  soci  nella  proporzione  di  una  azione  ogni otto
possedute,  con  sovrapprezzo  pari  al  100%  del valore nominale di
ciascuna azione;
    b) attribuzione   al   Consiglio  di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art.  2443  del  codice  civile,  della  facolta'  di  aumentare
ulteriormente,  in una o piu' volte, a pagamento il capitale sociale,
entro  il  termine  del  31 dicembre  2003, per un importo massimo di
nominali   18.000.000  di  euro,  da  offrire  in  opzione  ai  soci,
determinando  il  godimento,  la  misura del sovrapprezzo delle nuove
azioni, le modalita' e le condizioni dell'aumento;
    c) assegnazione  dei  predetti  aumenti di capitale alla gestione
delle assicurazioni danni.
    art. 17 (Collegio sindacale).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) requisiti  di  professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1,
comma 1  e comma 2 lett. a) del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n.
162;
    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3, del citato
decreto  ministeriale  n.  162/2000,  delle  materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa.
    art. 18 (Bilancio sociale - utili).
  Eliminazione  dell'inciso  "con  il  conto  profitti  e perdite" in
materia di redazione del bilancio.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti