Alle imprese interessate

  I  commi  5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevedono la concessione di contributi, in conto capitale, allo scopo
di   introdurre   innovazioni   nelle  metodologie  operative,  nelle
procedure  gestionali e nelle tecnologie con riferimento alle filiere
produttive    del   settore   del   tessile,   dell'abbigliamento   e
calzaturiero.
  La  gestione  amministrativa  degli  interventi  e'  affidata ad un
soggetto  esterno, indicato con il termine "Gestore", in possesso dei
requisiti  tecnico-scientifici  richiesti, mediante lo svolgimento di
una gara pubblica.
  Il   Gestore   provvede  alla  raccolta  e  all'elaborazione  delle
informazioni,  alla valutazione dei progetti presentati dalle imprese
candidate   e,   piu'  in  generale,  adempie  a  tutti  quegli  atti
finalizzati  a  conseguire efficienza organizzativa e celerita' nella
trattazione delle istanze.
  Per  l'accettazione  delle  domande  di  contributo, nonche' per la
divulgazione   di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la  loro
predisposizione,  il  Gestore operera' attraverso una propria rete di
sportelli  distribuita  su  tutto  il  territorio nazionale. L'elenco
degli  sportelli abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
con la massima tempestivita' appena disponibile.
  Le  domande dovranno essere presentate agli sportelli abilitati del
Gestore  entro  il termine di centoventi giorni, a partire dal giorno
successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
  Il  mancato rispetto dei termini e delle modalita' di presentazione
delle domande comportera' la non inclusione in graduatoria.
  Sono   parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  bando  le
disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del
12 gennaio  2001  in  materia  di  aiuti  de minimis pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  L  n.  10 del
13 gennaio  2001  e  disponibile  sul  sito  Internet  del  Ministero
(www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del gestore.
1. Presentazione delle istanze.
  1.1  Le  istanze  per  l'accesso  al  contributo sono predisposte e
presentate,  per  ciascun  progetto  di  investimento  orientato alla
riorganizzazione  dei  processi  industriali in un'ottica di maggiore
velocita', flessibilita' e collaborazione tra le imprese interessate,
nel   quadro  delle  nuove  tecnologie  informatiche  e  telematiche,
combinate  alla  diffusione di Internet, da un soggetto promotore, in
nome  e  per  conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e
candidate  agli  aiuti,  che devono risultare in un numero minimo non
inferiore  a cinque.  Qualora  al progetto di investimento concorrano
imprese  aventi fra loro situazioni di controllo dirette o indirette,
ai  fini  del  numero minimo, le predette imprese vengono considerate
come  una  sola impresa. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto
che  presenta  l'istanza  ai  sensi del presente comma con la dizione
"soggetto promotore".
  1.2  Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto
promotore  sviluppa  la maggior parte dei rapporti con il Gestore per
conto delle imprese beneficiarie.
  1.3  Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel
registro  delle  imprese  e  che svolgano attivita' corrispondenti ai
codici  previsti  dalla  vigente classificazione ISTAT per il settore
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
  1.4  Sono  escluse  dai  contributi  le  imprese  che, alla data di
sottoscrizione   della   dichiarazione-domanda,   sono  sottoposte  a
procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
  1.5  La  domanda,  da  redigere  in  conformita'  al modello di cui
all'allegato  2,  distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad
un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta', nella parte che
attesta  l'aderenza  a  tutte  le  condizioni di legge e del presente
bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.
  1.6  La domanda e' composta da una parte generale che identifica il
soggetto  promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto
di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti
parte  dell'aggregazione  e  richiedenti l'agevolazione. Per ciascuna
delle   imprese   dell'aggregazione,   e'  poi  allegata  una  scheda
specifica,  avente  ugualmente  forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale
viene  attestata,  per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle
circostanze  determinanti  l'intervento  agevolativo  alle previsioni
della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto
di  pertinenza  dell'impresa.  Alla  domanda deve essere allegata una
dettagliata  relazione  di  progetto  relativa  all'iniziativa comune
delle  imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione
degli  investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le
finalita',  gli  obiettivi  ed  i tempi di realizzazione e di messa a
regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione,
l'istanza  puo'  essere  presentata soltanto se completa di tutti gli
allegati,   con   particolare   riferimento   alla   presenza   delle
schede-dichiarazioni    di    tutte    le   imprese   facenti   parte
dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.
  1.7  Gli  investimenti  ammissibili  sono  quelli sviluppati per la
parte  comune  del  progetto,  la  cui responsabilita' e supervisione
nelle  fasi  realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio,
spetta al soggetto promotore.
2. Progetti e spese ammissibili.
  2.1  Il  progetto  di investimento deve riguardare tutte le imprese
partecipanti,  come  esposto  in  sede  di domanda di agevolazione, e
mirare  allo  sviluppo  di  un  prodotto finito volto a velocizzare i
flussi  logistici  all'interno della filiera, a favorire lo scambio e
l'acquisizione  automatica  di informazioni, a creare una piattaforma
per  lo  sviluppo  di  sistemi standardizzati, e consentire infine il
monitoraggio  delle varie fasi di produzione all'interno della stessa
filiera. Ai fini della valutazione di ammissibilita' il progetto deve
presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto
tecnologicamente   innovativo,   alla  qualificazione  delle  risorse
impiegate  e  alla  estensione della catena coinvolta. Non saranno in
ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla
mera  aggregazione  di imprese, in sostanziale carenza di un criterio
tra quelli sopra evidenziati.
  2.2  Le  spese  ammissibili  sono quelle effettuate successivamente
alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione delle
imprese  beneficiarie  per  la  realizzazione  da  parte del soggetto
promotore  del  progetto  comune.  Le  spese sono ammissibili purche'
siano  fatturate  al  soggetto  promotore  e  riferite  alle seguenti
tipologie di costo:
    a) hardware  e  software  per  le  finalita' specifiche di cui al
progetto;
    b) consulenze  specialistiche  e  sviluppo  di applicativi per la
gestione delle nuove tecnologie, riferite all'infrastruttura comune e
con un limite del 20% dell'investimento complessivo;
    c) creazione    di    directories    elettroniche,   sistemi   di
classificazione e ricerca dei dati;
    d) costi  iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza
delle  transazioni,  per  firma  digitale  e per sistemi di pagamento
elettronico;
    e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento
complessivo;
    f) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti.
  Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili
soltanto  i  costi  che  si  riferiscono  a  spese  che  il  soggetto
proponente  deve  ancora  sostenere  alla data di presentazione della
domanda.
  2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le
dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
  2.4 I contributi concessi ai sensi del presente bando sono revocati
qualora  l'impresa  benefici,  per  i  medesimi beni e servizi, della
agevolazione sotto forma di credito di imposta prevista dall'art. 103
della  legge  n.  388/2000,  nonche'  di qualsiasi altra agevolazione
pubblica, anche in forma di de minimis. Per un efficace controllo del
divieto  di  cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare
alla  domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento
presentate  in  applicazione delle disposizioni di cui al citato art.
103;  e'  in ogni caso esclusa la possibilita' per lo stesso soggetto
promotore  di  presentare  due  o  piu'  domande  di  agevolazione in
relazione  a  programmi  che  presentano  obiettivi e caratteristiche
tecniche sostanzialmente analoghe.
3. Graduatoria.
  3.1  Il  Gestore  effettua  le  verifiche  di compatibilita' con la
normativa  applicabile,  valutando  il  progetto  presentato sotto il
profilo  della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la
realizzazione   degli   investimenti   che  il  raggiungimento  degli
obiettivi   che   consistono   in  particolare  nell'introduzione  di
modalita'  di  gestione  innovative  che permettono di agevolare, nel
quadro   dei   processi   produttivi,   le   operazioni  decisionali,
amministrative  e  di  comunicazione  tra le diverse componenti delle
filiere  in  modo  da  contribuire  alla  competitivita'  del settore
industriale nel suo insieme. Il Gestore valuta anche l'ammissibilita'
delle  singole  domande  presentate  dalle  imprese che aderiscono al
progetto, provvedendo alle rettifiche del caso.
  3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando,
il  gestore  conclude  le  valutazioni  di  cui al comma precedente e
fornisce  gli  esiti  al  Ministero,  unitamente agli elementi per la
formazione  della graduatoria, per i progetti positivamente valutati;
sulla  base  di  tali  elementi,  il Ministero redige la graduatoria,
secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio
complessivo decrescente.
  3.3  Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come
somma  dei  punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici,
calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:
a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:
  e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a:
    0 punti nel caso di 5 imprese partecipanti;
    20 punti nel caso di 20 o piu' imprese partecipanti;
    un  punteggio  tra  0  e  20  punti,  in proporzione al numero di
imprese, nei casi intermedi.
b) rapporto  tra  il  numero  di imprese e l'investimento complessivo
ammissibile del progetto:
  e' assegnato un punteggio pari a:
    0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
    20  punti  per  il  massimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
    un  punteggio  tra  0  e  20  punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
c) rapporto   tra   il   numero  di  PMI  sul  totale  delle  imprese
appartenenti all'aggregazione:
  e' assegnato un punteggio pari a:
    0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
    20  punti  per  il  massimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
    un  punteggio  tra  0  e  20  punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
  La  definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla
base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i
cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.
d) rapporto  tra  il  numero  di imprese con un numero di dipendenti,
alla  data  della  domanda,  inferiore  a 50 sul totale delle imprese
appartenenti all'aggregazione:
  e' assegnato un punteggio pari a:
    0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
    20  punti  per  il  massimo  valore  del  rapporto tra i progetti
ammessi;
    un  punteggio  tra  0  e  20  punti, in proporzione al valore del
rapporto, nei casi intermedi.
e) numero  complessivo  di  occupati, al momento della domanda, nelle
imprese partecipanti al progetto:
  e' assegnato un punteggio pari a:
    0  punti  per  il  minimo  valore  del  parametro  tra i progetti
ammessi;
    20  punti  per  il  massimo  valore  del parametro tra i progetti
ammessi  e,  comunque,  per  i  progetti per i quali lo stesso superi
2.000 occupati;
    un  punteggio  tra  0  e  20  punti, in proporzione al valore del
parametro, nei casi intermedi.
  3.4  Ai  progetti  per  i  quali  trova applicazione ciascuna delle
fattispecie   di   cui   alla  tabella  seguente,  sono  riconosciute
le maggiorazioni  percentuali del punteggio ottenuto secondo il comma
precedente,  nella  misura  rispettivamente  indicata  nella  tabella
medesima:

=====================================================================
                                  |  Maggiorazione percentuale del
                                  |            punteggio
=====================================================================
Eventuale organizzazione delle    |
imprese richiedenti in una forma  |
giuridicamente definita           |
(consorzio, associazione          |
temporanea o permanente) alla     |
quale partecipano tutte quelle    |
interessate dal progetto....      |               10%
---------------------------------------------------------------------
Presenza di una componente di     |
investimento per la formazione di |
personale....                     |               10%
---------------------------------------------------------------------
Valorizzazione dei processi di    |
aggregazione a carattere verticale|
nell'ambito dei settori di filiera|
indicati dalla legge....          |               10%
---------------------------------------------------------------------
Assenza, all'interno delle        |
imprese, di sistemi informatici di|
base....                          |               10%
---------------------------------------------------------------------
Difficoltà all'implementazione e  |
gestione dei processi per         |
insufficienti competenze....      |               10%
---------------------------------------------------------------------
Presenza di sistemi di pagamento  |
via Internet per le transazioni di|
e-commerce....                    |               10%
---------------------------------------------------------------------
Organizzazione degli aspetti      |
relativi alla logistica per le    |
transazioni di e-commerce....     |               10%

   3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto
applicando  le  maggiorazioni di cui al punto 3.4 al punteggio di cui
al punto 3.3.
4. Entita' delle agevolazioni.
  4.1  L'ammontare  dei contributi, contenuto nei limiti della regola
del  de  minimis,  e'  calcolato con riferimento ai costi ammessi per
ciascuna  impresa,  nella  misura  del  60%  dei  costi  sostenuti  e
documentati.
5. Concessione.
  5.1  Nei limiti delle risorse disponibili, al netto degli oneri per
la  gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo
l'ordine di piazzamento in graduatoria.
  5.2  Alle  imprese  appartenenti all'aggregazione proponente, viene
concesso il contributo in conto capitale determinato sulla base degli
investimenti  ammissibili.  Una  volta  accolte  le  posizioni meglio
collocate  in  graduatoria, nel caso in cui le risorse residue per la
concessione  alle  imprese  di  una o piu' aggregazioni, con identica
collocazione   in   graduatoria,  non  siano  sufficienti  a  coprire
interamente  il  fabbisogno,  si procede alla riduzione proporzionale
dell'aiuto  spettante a ciascuna impresa in proporzione all'ammontare
degli investimenti previsti.
6.  Realizzazione  degli investimenti e concessione del contributo in
conto capitale.
  6.1   Entro   ventiquattro   mesi,   decorrenti   dalla   data  del
provvedimento  di  concessione,  i progetti devono essere completati,
intendendosi   per  completamento  l'integrale  fornitura,  messa  in
esercizio  e  pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni.
Entro  il  medesimo  termine,  le  imprese  beneficiarie devono avere
provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
  6.2 Allorquando e' stato completato almeno il 50% dell'investimento
ammesso  e,  comunque,  subordinatamente alla raggiunta rispondenza a
criteri  minimi  di  funzionalita'  indicati  in  sede preventiva, il
soggetto   promotore   puo'   presentare,  per  conto  delle  imprese
beneficiarie, richiesta di anticipazione sul contributo spettante, in
misura  proporzionale  alle  spese  sostenute e gia' pagate alla data
dell'istanza medesima da ciascuna impresa beneficiaria.
  6.3  Previa  istruttoria  intesa  ad accertare la sussistenza della
documentazione  comprovante  l'effettuazione degli investimenti e dei
relativi  pagamenti,  il Gestore propone al Ministero la liquidazione
dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.
  6.4  A  conclusione  del  progetto  e, comunque, non oltre sessanta
giorni  successivi al termine per il completamento degli investimenti
di  cui  al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe
modalita',  presenta  la richiesta di erogazione a saldo dei benefici
spettanti  a ciascuna impresa, corredata da una relazione complessiva
delle   attivita'   svolte,   valevole  anche  per  gli  accertamenti
ispettivi.  Il  Gestore,  previa  istruttoria  conclusiva, propone al
Ministero   la   liquidazione  della  residua  parte  del  contributo
spettante  alle  singole  imprese.  Decorso  il  predetto  temine, in
assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede alla
verifica  della  sussistenza delle condizioni per la permanenza delle
agevolazioni  nelle  quote gia' eventualmente corrisposte a titolo di
anticipazione.
  6.5   Fatto   salvo   il  caso  del  subentro  ad  imprese  uscenti
dall'aggregazione,  in  condizioni  analoghe  di  investimento,  sono
ammesse  variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle
imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva
finale,  nel  limite  non  eccedente  il  30%,  a  pena di revoca per
decadenza  delle  condizioni  di ammissione del progetto. Nell'ambito
della medesima aggregazione, nei limiti totali degli importi concessi
e della regola del de minimis, sono consentite rideterminazioni degli
importi  spettanti a ciascuna delle imprese a fronte di variazioni in
corso d'opera della ripartizione dei costi sostenuti nel progetto.
  6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti,
in  effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali
sono  stati  concessi  i  benefici, per almeno un triennio decorrente
dalla  data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4
ovvero,  in  mancanza  della  stessa,  dal termine di sessanta giorni
successivi previsto dal medesimo punto 6.4.
7. Ispezioni e revoche.
  7.1  Il  Gestore  provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni   ad  effettuare  ispezioni  a  campione  sulle  imprese
beneficiarie  per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e   sulla   base  dei  quali  sono  state  messe  a  disposizione  le
agevolazioni.  A  tal  fine,  le  imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere  e  mettere  a  disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione  di  supporto  delle  spese  effettuate e dei relativi
pagamenti,  per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
  7.2  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo'  disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli
effettuati  dal  Gestore,  nel  termine di cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
  7.3  Per  la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  7.4  Il  presente  bando  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara' disponibile anche attraverso il
sito Internet www.minindustria.it
    Roma, 31 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Letta