IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative; Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Decreta: Art. 1. Elenco anagrafico I dati contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il modello (scheda anagrafica) di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'inserimento, l'aggiornamento, la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore saranno a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore. Qualora i dati siano inseriti o aggiornati da un servizio competente diverso da quello indicato nel comma precedente, che riceve l'informazione per atto amministrativo o tramite l'acquisizione diretta da altra banca dati, la validazione rimane a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore. Al fine di preservare i Livelli di sicurezza del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'accesso ai dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e' consentito ai soggetti abilitati, secondo i vari livelli d'abilitazione. cosi' come specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. La comunicazione e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della scheda professionale, adottata con apposito decreto ministeriale, saranno curate dai servizi competenti, nel rispetto delle modalita' fissate all'art. 3 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442. Le regioni e le province sono titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi servizi competenti, in qualita' di responsabili del trattamento, nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318.