IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
   Visto  l'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del Presidente del
Repubblica  7  luglio  2000, n. 442, regolamento recante norme per la
semplificazione  del  procedimento  per il collocamento ordinario dei
lavoratori  ai  sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
   Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative;
   Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   Acquisito  il  parere del Garante per la tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Elenco anagrafico
   I  dati  contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il
modello  (scheda  anagrafica)  di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   L'inserimento,     l'aggiornamento,     la    conservazione,    la
cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il trasferimento dei
dati  dell'elenco  anagrafico relativi a ciascun lavoratore saranno a
cura  del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio del lavoratore.
   Qualora  i  dati  siano  inseriti  o  aggiornati  da  un  servizio
competente  diverso  da  quello  indicato  nel  comma precedente, che
riceve    l'informazione    per   atto   amministrativo   o   tramite
l'acquisizione  diretta  da altra banca dati, la validazione rimane a
cura  del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il
domicilio del lavoratore.
   Al   fine  di  preservare  i  Livelli  di  sicurezza  del  Sistema
Informativo  Lavoro  (SIL),  l'accesso ai dati dell'elenco anagrafico
relativi  a  ciascun  lavoratore e' consentito ai soggetti abilitati,
secondo   i  vari  livelli  d'abilitazione.  cosi'  come  specificati
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
   La  comunicazione  e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico
relativi  a ciascun lavoratore e della scheda professionale, adottata
con   apposito  decreto  ministeriale,  saranno  curate  dai  servizi
competenti,  nel  rispetto  delle  modalita'  fissate  all'art. 3 del
D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.
   Le  regioni  e  le  province sono titolari del trattamento di dati
personali  curato  dai  rispettivi servizi competenti, in qualita' di
responsabili  del  trattamento,  nel  rispetto  della  legge  del  31
dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318.