IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Vista  la  legge  19 ottobre  1998,  n.  366, recante "norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica" e, in particolare:
    l'art.  2,  che prevede l'affidamento alle regioni del compito di
redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;
    l'art.  3,  che  prevede  la costituzione presso il Ministero dei
trasporti  e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli
interventi a favore della mobilita' ciclistica;
    l'art.  4,  comma  1,  che prevede la ripartizione tra le regioni
della  quota  annuale  del  fondo secondo i criteri determinati dalla
stessa legge;
  Visto l'art. 4, comma 2, della suddetta legge in cui si prevede che
il  fondo,  costituito  presso  il  Ministero  deitrasporti  e  della
navigazione  per  gli interventi a favore della mobilita' ciclistica,
possa  essere  finanziato con eventuali ed ulteriori risorse da parte
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e del Dipartimento per le aree
urbane;
  Vista  la  legge  finanziaria  n.  488 del 23 dicembre 1999, che ha
previsto  un  rifinanziamento  della  legge n. 366/1998, ammontante a
lire  38  miliardi per il triennio 2000 - 2002, cosi' ripartiti: lire
13  miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire
10 miliardi per il 2002;
  Vista  la  nota  prot. n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente
della  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome,  con  la  quale  sono  stati  proposti i seguenti criteri e
procedure applicative per il riparto del predetto fondo:
    a)  con  riferimento all'art. 4, il cofinanziamento delle regioni
e/o  altri  enti  e  operatori locali non potra' essere in ogni caso,
inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;
    b)  con  riferimento  all'art.  11,  che  stanzia risorse pari ad
undici  miliardi  di  lire  annui  per  la durata di quindici anni, i
contributi sono stati cosi ripartiti:
      1)  il 60% secondo i parametri gia' utilizzati per l'attuazione
della legge n. 208/1991, inerente le piste ciclabili;
      2)  il  30%  ai  sensi  del  punto  b),  art. 4, della legge n.
366/1998,  in  proporzione  ai fondi stanziati per l'attuazione della
stessa legge da parte della regioni e delle province autonome;
  A  tal  fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui,
gli   importi  da  prendere  a  riferimento  vengo  attualizzati  dal
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione al tasso corrente di
ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;
      3)  il  10%  ai  sensi  del  punto  c),  art.  4 della legge n.
366/1998,  sulla  base  di quanto impegnato contabilmente da ciascuna
regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le
finalita' analoghe a quelle della legge di cui trattasi;
  Vista  la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione  ha  condiviso  i  criteri e le
procedure  proposte  dalla  conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome,  salvo l'esito degli ulteriori concerti ed
intese previsti dalla richiamata normativa;
  Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n.
366/1998;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rideterminare l'importo del piano per
quelle   regioni   e   province   autonome   che  hanno  previsto  il
cofinanziamento in misura inferiore al 50%;
  Tenuto  conto  che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo
di cui all'art. 3 della predetta legge risulta cosi' ripartito:

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              Regioni              |             Importo
=====================================================================
Basilicata....                     |                 L. 1.444.936.000
Bolzano....                        |                 L. 3.206.620.000
Emilia-Romagna....                 |                 L. 1.464.187.000
Liguria....                        |                   L. 325.182.000
Lombardia....                      |                 L. 1.834.163.000
Marche....                         |                   L. 323.821.000
Piemonte....                       |                   L. 565.936.000
Toscana....                        |                   L. 453.180.000
Trento....                         |                 L. 1.792.000.000
Umbria....                         |                   L. 219.983.000
Veneto....                         |                 L. 1.369.992.000

  Sentita  la  Conferenza  Stato-regioni, la quale ha espresso parere
favorevole  alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della
seduta in data 6 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  303  del  30 luglio 1999 ed in
particolare  l'art.  10, comma 1, lettera d), che ha trasferito dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  al  Ministero  dei  lavori
pubblici   i  compiti,  le  corrispondenti  strutture  e  le  risorse
finanziarie,  materiali  ed umane, relative all'area funzionale delle
aree  urbane,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 5 dello stesso
art. 10;
  Visto  il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/43/2 del
24  settembre  1999,  con  il  quale  e' stata istituita la Direzione
generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;
  Visto  il parere favorevole espresso sul presente schema di decreto
di riparto dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane
e  dell'edilizia  residenziale,  con  la  nota  prot. n. 33 Segr. del
23 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della gia' menzionata
legge n. 366/1998;
                              Decreta:
  E' approvata la ripartizione tra le regioni della quota annuale del
fondo,  relativa all'anno 2000, per il finanziamento degli interventi
a  favore  della  mobilita'  ciclistica di cui all'art. 3, in base ai
criteri  e modalita' di riparto illustrati nelle premesse, secondo il
prospetto allegato che e' parte integrante del presente decreto.
  Le  regioni  per  le  quali e' stato ridefinito l'importo del piano
presentato,  ai  fini  della  copertura  del 50% del finanziamento da
parte  dello  Stato,  dovranno  comunicare  con delibera, da emanarsi
entro il 31 maggio 2001, l'elenco degli interventi da realizzarsi con
priorita'.
  I  fondi  saranno  trasferiti alle regioni e alle province autonome
mediante  ordini  di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2001


                             p. Il Ministro dei trasporti
                                  e della navigazione
                                         Angelini

Il Ministro dei lavori pubblici
              Nesi

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2001
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
  territorio, registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 27