IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio  2000,  n. 38, recante
"Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144";
  Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,   pubblicato   sul  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma dell'art. 3,
comma  1,  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.  38/2000,  ha
approvato  le "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali delle gestioni:
industria,  artigianato,  terziario,  altre  attivita', e le relative
modalita'   di   applicazione",   su   delibera   del   consiglio  di
amministrazione dell'INAIL;
  Visto  l'art.  14,  comma  1,  dello  stesso decreto legislativo n.
38/2000,   che   stabilisce   che  il  Consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL  puo' adottare delibere intese a semplificare e a snellire
aspetti  procedurali  della  disciplina dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere
sono  soggette  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto  l'art.  29,  comma  4, delle modalita' di applicazione della
tariffa  dei  premi,  approvate  con  il  citato decreto ministeriale
12 dicembre  2000,  che  stabilisce  che,  per  gli anni 2000 e 2001,
l'istanza   di  oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  prevista
dall'art.  24  delle  stesse  modalita',  deve  essere presentata dai
datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di
ricevimento  della  comunicazione  di cui al primo comma del medesimo
art. 29;
  Vista  la  delibera  n. 199 emessa dal consiglio di amministrazione
dell'INAIL  in  data  5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il
suddetto  termine  di 60 giorni per la presentazione della domanda di
oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  relativa  alle posizioni
assicurative  in corso al 22 gennaio 2001 - data di pubblicazione del
decreto  di approvazione delle nuove tariffe - inizia a decorrere dal
novantesimo  giorno  successivo  alla  predetta  data,  e,  quindi. a
partire dal 22 aprile 2001;
  Rilevato che la proposta modifica di carattere procedurale comporta
minori adempimenti formali da parte dell'INAIL;
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di approvare la delibera citata;
                              Decreta:
  E'   approvata   la   delibera  n.  199  emessa  dal  consiglio  di
amministrazione  dell'INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie  professionali  e relative modalita' di applicazione.
Termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  oscillazione per
prevenzione  relative  agli  anni  2000 e 2001", nel testo annesso al
presente decreto di cui forma parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 giugno 2001

                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                     Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
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