LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  del decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro della
sanita' il 20 aprile 2001;
  Considerato   che   il   17 maggio   2001,   in   sede  tecnica,  i
rappresentanti  delle  regioni  hanno  formulato  alcune  proposte di
modifica  al  testo  dell'accordo  stesso, che sono state accolte dai
rappresentanti delle amministrazioni centrali;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Sancisce
          il seguente accordo tra il Ministro della sanita'
                  le regioni e le province autonome

nei termini sottoindicati:
    Considerato  che  il  Ministro  della  sanita'  ha  istituito una
Commissione  di  studio,  con  decreto  del  20 settembre  2000,  per
approfondire   la  conoscenza,  anche  sulla  base  delle  esperienze
maturate  presso  alcune  strutture  italiane e di altri Paesi, degli
interventi  che  possono  essere introdotti nell'ambito dei servizi e
della  pratica  assistenziale  al  fine di contrastare il dolore e le
sofferenze  evitabili,  causati dalle malattie e in particolare dalle
malattie oncologiche, e di realizzare un progetto specifico che possa
trovare ampia applicazione sul territorio nazionale;
    Considerato   che   la   Commissione  ha  elaborato  un  progetto
specifico, denominato progetto "Ospedale senza dolore", che fornisce,
oltre  alle  indicazioni  relative  ai  contenuti,  ai  tempi  e alle
modalita'  di realizzazione, anche alcune raccomandazioni che possono
favorirne lo svolgimento;
    Considerato  altresi', che le linee guida si integrano con quanto
contenuto   nell'accordo   sancito  nella  Conferenza  unificata  del
19 aprile  2001  (rep.  atti n. 457/C.U.) sul documento di iniziative
per  l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative, e
che  ciascuna  regione nell'ambito della propria autonomia, adottera'
gli atti necessari all'applicazione delle linee guida in coerenza con
la  propria  programmazione,  prevedendo  il  sistematico inserimento
della  loro  attuazione  nelle procedure di valutazione dei risultati
delle aziende sanitarie;
  Il  Ministro  della  sanita',  i  presidenti  delle regioni e delle
province  autonome di Trento e di Bolzano convengono sul documento di
linee-guida  inerente  il  progetto  "Ospedale  senza  dolore",  che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.
    Roma, 24 maggio 2001
                                                Il presidente: Loiero