IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  comitato  promotore  della
denominazione  di  origine  protetta  "Basilico  genovese"  intesa ad
ottenere  la registrazione della denominazione "Basilico genovese" ai
sensi   dell'art.   5   del   citato   regolamento  n.  2081/92  come
denominazione   di   origine   protetta   che,  tra  l'altro  prevede
espressamente  che  i produttori devono assoggettarsi al controllo di
un  organismo  privato  autorizzato  ai sensi dell'art. 10 del citato
regolamento (CEE 2081/92);
  Vista  la  nota  prot.  61573  del  30 marzo  2001  con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  del  14 maggio  2001, con la quale il Comitato ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato
dall'art.  1,  paragrafo 2,  del  regolamento  (CEE)  n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione "Basilico
genovese", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato, assicuri la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione   "Basilico   genovese",  secondo  il  disciplinare  di
produzione  che  si  allega  in  copia,  in  attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione "Basilico genovese".