IL RETTORE
  Visto  l'art.  11,  comma  3,  dello statuto dell'Universita' degli
studi  di  Bergamo  che  prevede  che le modifiche allo statuto siano
deliberate   a maggioranza   assoluta   dei   componenti  dal  senato
accademico,  integrato  ai  sensi  della legge 9 maggio 1989, n. 168,
art.  16,  commi  2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6,
commi 9, 10, e 11, sentito il consiglio di amministrazione;
  Viste  la  delibera  del senato accademico integrato del 30 gennaio
2001, di modifica dello statuto e il parere espresso dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2000;
  Vista  la  nota  del  27 marzo  2001,  prot.  529  con  la quale il
M.U.R.S.T.  ha  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in
merito alla proposta di modifica;
  Considerato  che con la predetta nota il M.U.R.S.T. ha suggerito di
aggiungere dopo il secondo comma dell'art. 2 una norma che preveda il
rilascio dei titoli di studio secondo il previgente ordinamento;
  Ritenuto  che  il  suggerimento  del  Ministero non fa che indicare
esplicitamente  una  disposizione la cui applicazione era considerata
implicita;
                              Decreta:
  Ai  sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, dello statuto dell'Universita'
degli  studi  di  Bergamo,  sono  emanate  le  modifiche  ai seguenti
articoli  dello  statuto  stesso,  che vengono riformulati come sotto
indicato:
(Omissis).
                               Art. 2.
                  Attivita' didattiche e di ricerca
  1. (Omissis).
  2.  In  attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti
didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli
di  studio,  l'Universita'  di  Bergamo rilascia i seguenti titoli di
studio aventi valore legale:
    di primo livello: laurea (L);
    di secondo livello: laurea specialistica (LS);
    diploma di specializzazione (DS);
    dottorato di ricerca (DR);
  ed  istituisce  e  organizza  i  servizi  didattici integrativi, il
tutorato  e  le attivita' culturali, di formazione e di aggiornamento
destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita'.
  Puo'  inoltre  attivare,  disciplinandoli con specifici regolamenti
didattici,  corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente  e  ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o
della  laurea  specialistica,  alla  conclusione dei quali rilascia i
master universitari di primo e secondo livello.
  L'Universita'  di  Bergamo  assicura,  altresi', agli studenti gia'
iscritti  nell'anno  accademico  2000/2001, il rilascio dei titoli di
studio aventi valore legale secondo il previgente ordinamento.
  3. (Omissis).
  4. (Omissis).
  5. (Omissis).
  6. (Omissis).
(Omissis).
                               Art. 5.
                         Attivita' sportive
  1. (Omissis).
  2. (Omissis).
  3. (Omissis).
  4.  La  gestione  degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre
attivita'  possono  essere  affidati  in  tutto  o  in parte mediante
convenzioni  al  C.U.S.I.,  che provvede anche per il tramite del suo
organo periferico C.U.S. Bergamo.
(Omissis).
                              Art. 22.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del rettore,
costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo
di  cinque  ad  un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati
tra  studiosi  ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito
non accademico e che dura in carica tre anni.
  2.  Al  nucleo  di  valutazione  di  ateneo  compete la valutazione
interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e
di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio,
verificando  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e dei
rendimenti,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  la
produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
  3. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato le
opinioni  degli  studenti  frequentanti  sulle attivita' didattiche e
trasmettono  relazioni  richieste  dal  Ministero  dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal  comitato  per la
valutazione del sistema universitario.
  4.  Il  nucleo  opera  in  posizione  di autonomia e periodicamente
comunica  le  risultanze della sua attivita' direttamente al rettore.
Accede  alle  fonti  informative  in  possesso  di tutte le strutture
dell'universita',  puo'  richiedere informazioni supplementari e puo'
convocare i responsabili delle diverse strutture.
  5. (Abrogato).
(Omissis).
                              Art. 24.
         Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'
  1. (Omissis).
  2. (Omissis).
  3. (Omissis).
  4. (Omissis).
  5. (Omissis).
  6. (Omissis).
  7. Nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti le
modalita'   per  la  richiesta  di  istituzione  di  nuove  strutture
didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
  8. (Omissis).
  9. (Omissis).
  10. (Omissis).
                              Art. 25.
                             La facolta'
  1. (Omissis).
  2. (Omissis).
  3. (Omissis).
  4. (Omissis).
  5. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta',
il  consiglio di presidenza, i comitati di coordinamento delle classi
di appartenenza dei corsi di studio, i collegi didattici degli stessi
corsi  e i consigli comunque denominati di eventuali altre strutture,
se  costituiti  e  previsti  dalla  vigente  disciplina in materia di
ordinamenti didattici universitari.
(Omissis).
                              Art. 27.
Il  consiglio  di  facolta'  ed  i  consigli  didattici delle proprie
                        strutture didattiche
  1. (Omissis).
  2. (Omissis).
  3. (Omissis).
  4. (Omissis).
  5. (Omissis).
  6.  Ove  la  facolta'  si  articoli in piu' strutture didattiche, i
consigli   comunque   denominati  delle  stesse  strutture  svolgono,
nell'ambito  di  loro pertinenza, le funzioni di propria competenza e
quelle delegate e possono avanzare proposte ed esprimono pareri.
                              Art. 28.
                       Commissioni didattiche
  1.  Presso  ogni  facolta'  e' istituita una commissione didattica,
presieduta  dal  preside o da un suo delegato e composta per meta' da
docenti  e  ricercatori  di ruolo e per meta' da rappresentanti degli
studenti  nel  consiglio  di  facolta',  con  il  compito di valutare
l'efficacia  dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai
problemi  di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti
e  studenti,  tra  docenti,  tra  facolta'  e  servizi di segreteria,
nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
  Effettua  valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari
aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la predisposizione
di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.
  2. (Omissis).
  3. (Omissis).
  4.  Analoghe commissioni possono essere istituite presso i corsi di
studio.
                             (Omissis).
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Bergamo, 27 aprile 2001
                                                 Il rettore: Castoldi