L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"esto   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4,  concernente  le disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  gia' rilasciate all'Assicuratrice Val Piave S.p.a., con
sede   in  Belluno,  via  Medaglie  d'Oro  n.  60,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 26 aprile 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  dell'Assicuratrice Val Piave S.p.a.,
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 4, 5, 9, 10,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'    approvato    il    nuovo    testo   dello   statuto   sociale
dell'Assicuratrice  Val  Piave  S.p.a.,  con  sede in Belluno, con le
modifiche apportate agli articoli:
  "Art. 2 (Denominazione - Sede - Durata).
  Nuova disciplina:
    a) possibilita'    di    istituire,    variare    e    sopprimere
rappresentanze, agenzie e uffici in Italia e all'estero;
    b) individuazione del domicilio dei soci;".
  "Art. 4 (Oggetto).
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
oggetto sociale:
    a) esercizio dei rami: "La Societa' ha per oggetto l'esercizio in
Italia  ed  all'estero dell'assicurazione in tutti i rami in cui e' o
potra' essere autorizzata dalle competenti autorita'" (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "La  societa' ha per oggetto: a)
l'esercizio  dell'assicurazione  in  tutte  le forme in cui essa e' o
potra' essere autorizzata dalle competenti autorita' );
    b) assunzione di interessenze e partecipazioni: "La societa' puo'
assumere  interessenze  e  partecipazioni  in  altre  imprese od enti
aventi  oggetto analogo od affine al proprio. A scopo di investimento
la  societa'  puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in
imprese  aventi diverso oggetto (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "... b) la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri
enti  che compiano operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e
di  riassicurazione, sia in Italia che all'estero; c) l'assunzione di
rappresentanze di altre compagnie ed enti assicurativi in genere);
    c) compimento  di ulteriori operazioni: "La societa' puo' inoltre
assumere e concedere mandati e rappresentanze nel settore specifico e
compiere  qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare,
di  investimento  e  disinvestimento connessa con l'oggetto sociale o
utile  per il suo conseguimento (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "...  d)  il compimento di tutte le operazioni connesse,
affini  e  conseguenziali  a  quelle  sopraindicate  ed  ogni altra -
tecnica,   amministrativa,   commerciale,  mobiliare,  immobiliare  e
finanziaria  -  comunque  opportuna  in  funzione alla gestione delle
attivita'  sociali; e) la stipula di qualsiasi convenzione, accordo e
trattato  di  riassicurazione,  coassicurazione  e  collaborazione in
genere con compagnie ed enti assicurativi secondo le consuetudini del
mercato );".
  "Art. 5 (Capitale).
    a) Nuova  determinazione  del  capitale sociale in euro 5.000.000
(versato  per euro 3.966.830,25 in luogo del precedente importo di L.
10.000.000.000,  versato per L. 7.999.504.440) diviso in n. 5.000.000
di   azioni   ordinarie   del  valore  nominale  di  1  euro  cadauna
[conversione  con  ridenominazione  del  capitale nel rapporto di una
azione  ordinaria  del  valore nominale di euro 1 ogni vecchia azione
del  valore  nominale di L. 2.000; conseguente riduzione del capitale
sociale  di  L.  318.650.000  e accantonamento del predetto importo a
riserva legale quale eccedenza derivante dalla riduzione del capitale
medesimo];
    b) soppressione  del  rinvio alle norme del codice civile in caso
di comproprieta' di azioni;".
  "Art. 9 (Assemblee).
  Riformulazione dell'articolo in materia di:
    a) nomina   del  segretario:  "Il  presidente  dell'assemblea  e'
assistito da un segretario indicato nella persona del direttore della
societa'  ovvero  da  altra  persona  designata dall'assemblea stessa
anche  estranea  alla  societa' (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "Funge  da  segretario il direttore della societa' o, in
difetto,  una  qualsiasi  altra  persona anche estranea alla societa'
all'uopo nominata dall'assemblea );
    b) constatazione    delle    deliberazioni:   "Le   deliberazioni
dell'assemblea   devono   risultare   da   verbale  sottoscritto  dal
presidente  e  dal  segretario  (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "I  processi  verbali  sono  sottoscritti dal presidente
dell'assemblea e dal segretario );".
  "Art. 10 (Assemblee).
  Soppressione  dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione
alla possibilita' di attivare la convocazione dell'assemblea da parte
del medesimo organo a seguito di motivata richiesta;".
  "Art. 13 (Amministrazione).
  Soppressione  dell'espressione  "e  sono  dispensati  dal  prestare
cauzione riferita ai componenti del consiglio di amministrazione.
  Introduzione  del richiamo all'art. 2385 del codice civile nei casi
di  vacanza  di  uno  o  piu'  seggi  del  consiglio  ai  fini  della
sostituzione degli amministratori.
  Nuova   disciplina:   obbligo   di   riservatezza  a  carico  degli
amministratori  nello svolgimento dei propri compiti e di rispetto di
procedure per le comunicazioni esterne;".
  "Art. 14 (Amministrazione).
  Introduzione  dell'espressione  "di assenza con riferimento ai casi
di sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione.
  Nuova  disciplina: attribuzione al consiglio di amministrazione del
potere   di  conferire  incarichi  a  singoli  consiglieri,  nominare
direttori, istitori, procuratori e mandatari;".
  "Art. 15 (Amministrazione).
  In  materia  di  convocazione  del  consiglio  di  amministrazione,
sostituzione  dell'espressione  "o  da  chi  lo sostituisce (in luogo
della  precedente  "o  da  chi  di  competenza  )  con riferimento al
soggetto  preposto  alla  convocazione  in  luogo  del  presidente  e
introduzione  dell'espressione  "in  Italia  in  merito  al  luogo di
convocazione diverso dalla sede sociale.
  Soppressione  dell'espressione "dal collegio sindacale in relazione
sia  alla  possibilita'  di attivare la convocazione del consiglio di
amministrazione  da  parte  del medesimo organo a seguito di motivata
richiesta,  sia  di  effettuare direttamente la convocazione medesima
nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.
  Modifica   delle   modalita'   di  convocazione  del  consiglio  di
amministrazione   e,   in   caso  di  urgenza,  anche  dei  tempi  di
convocazione;".
  "Art. 17 (Amministrazione).
  Riformulazione   dell'articolo   e  nuova  disciplina  in  tema  di
competenze   del  consiglio  di  amministrazione:  "Al  consiglio  di
amministrazione  sono  attribuiti  i piu' ampi poteri per la gestione
ordinaria  e straordinaria della societa', senza eccezione di sorta e
con  facolta'  di  compiere  tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione  ed  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali,  esclusi
soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.
Tra  l'altro il consiglio di amministrazione: a) esamina ed approva i
piani   strategici,  industriali  e  finanziari  della  societa';  b)
attribuisce  e  revoca  le  deleghe all'amministratore delegato ed al
comitato  esecutivo definendone i limiti e le modalita' di esercizio;
c)  vigila  sul  generale  andamento  della  gestione;  d) esamina ed
approva   le   operazioni  aventi  significativo  rilievo  economico,
patrimoniale   e   finanziario,   con  particolare  riferimento  alle
operazioni  con  parti  correlate;  e) riferisce tempestivamente, con
periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale  effettuate  dalla  societa' o dalle sue controllate; in
particolare  riferisce  sulle  operazioni  in potenziale conflitto di
interesse;  tali  informazioni,  se  non  fornite  nelle riunioni del
consiglio  di  amministrazione e del comitato esecutivo, sono oggetto
di  apposita  relazione sottoscritta dal presidente del consiglio; f)
riferisce  agli  azionisti  in  assemblea  (in luogo della precedente
previsione   statutaria:   "Al   consiglio  di  amministrazione  sono
attribuiti i poteri per tutto cio' che riguarda la gestione ordinaria
e    straordinaria.   In   particolare   spetta   al   consiglio   di
amministrazione:   a)   provvedere   a   tutti   gli   atti  inerenti
all'amministrazione  del patrimonio sociale, l'acquisto, la permuta e
l'alienazione  dei  beni  immobili  e dei valori mobiliari; stipulare
locazioni  anche ultranovennali, provvedere all'iscrizione, riduzione
e  cancellazione  di  ipoteche  legali  e convenzionali; b) istituire
direzioni  ed  uffici,  ispettorati,  agenzie e rappresentanze con la
nomina,  revoca  e  sostituzione dei relativi titolari; c) assumere o
licenziare  il  personale  di qualsiasi grado e categoria e stabilire
mansioni  ed  il  trattamento  economico;  d)  compilare  il bilancio
annuale  con  documentazione  accompagnatoria  ed  ogni altro atto da
sottoporre all'assemblea; e) approvare le norme di riassicurazione ed
i   relativi  trattati.  L'elencazione  del  presente  articolo  deve
intendersi puramente esemplificativa spettando al consiglio tutti gli
atti che non siano espressamente di competenza dell'assemblea )".;
  "Art. 18 (Amministrazione).
  Soppressione   del   periodo  relativo  all'assenza  di  formalita'
richieste in tema di convocazione del comitato esecutivo;".
  "Art. 19 (Amministrazione).
  Sostituzione  dell'espressione  "Ai  consiglieri  (in  luogo  della
precedente "Al consiglio di amministrazione ) in materia di compensi;
  "Art. 20 (Collegio sindacale).
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
nomina   del  presidente:  "  ........  Il  presidente  viene  scelto
dall'assemblea  con  delibera dalla quale emergano i criteri adottati
per  la  nomina  (in  luogo  della  precedente previsione statutaria:
"L'assemblea ... nomina altresi' il suo Presidente ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) requisiti di onorabilita' e professionalita' dei sindaci;
    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    c) formalita' richieste ai sindaci ai fini della candidatura;
    d) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
    e) funzionamento,   doveri   e   responsabilita'   del   collegio
sindacale: rinvio alle norme di legge;".
  "Art. 22 (Bilancio).
  In   materia  di  ripartizione  degli  utili  netti  di  esercizio,
sostituzione  della percentuale di attribuzione a riserva legale: "5%
(in  luogo  della  precedente  "10%  ); introduzione dell'espressione
"come dividendi" riferita al residuo da attribuire agli azionisti;".
  "Art. 23 (Bilancio).
  Introduzione  dell'espressione  e sono accantonati in apposita voce
con riferimento ai dividendi non riscossi e pertanto prescritti".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti