L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  27 novembre  1990  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa   in   alcuni   rami  danni,  rilasciata  alla  Zurich
International  (Italia) S.p.a., con sede in Milano, piazza Carlo Erba
n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le delibere assunte in data 7 novembre 2000 e 26 aprile 2001
dalle   assemblee   straordinarie   degli   azionisti   della  Zurich
International  (Italia)  S.p.a.  che  hanno  approvato  le  modifiche
apportate agli articoli 6, 12, 23, 26 e 28 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello statuto sociale della Zurich
International  (Italia)  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche
apportate agli articoli:
    Art.  6  (Capitale  sociale  -  Azioni  -  Obbligazioni). - Nuova
determinazione  del capitale sociale in euro 20.000.000 (in luogo del
precedente  importo  di  L. 40.000.000.000)  diviso  in 20.000.000 di
azioni  da  euro  1  cadauna  (a  seguito di conversione del capitale
sociale   mediante  adozione  del  tasso  fisso  di  L. 1.936,27  con
raggruppamento  delle azioni, sostituzione delle 40.000.000 di azioni
da  nominali  L. 1.000  cadaunacon 20.000.000 di azioni da nominali 1
euro cadauna e attribuzione a riserva legale di L. 1.274.600.000).
    Art.  12  (Assemblea).  -  Modifica  dei  termini di convocazione
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio:
entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
il  bilancio  stesso, con possibilita' di prorogare tale termine sino
al  30 giugno,  qualora  particolari esigenze lo richiedano, nei modi
previsti dalla normativa vigente.
    Art.   23   (Amministrazione).  -  Introduzione  dell'obbligo  di
informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle
operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'.
    Art.  26  (Collegio  sindacale). - Riformulazione dell'articolo e
nuova  disciplina  in  materia di nomina del collegio sindacale e del
presidente:  "L'assemblea ordinaria eleggera' i tre sindaci effettivi
ed  i due supplenti, designando il presidente del collegio sindacale"
(in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "il  collegio
sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti
del codice civile e delle leggi speciali").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) requisiti dei sindaci;
    b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri;
    c) limite al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti;
    d) individuazione  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    Art.  28  (Bilancio  e utili). - Soppressione dell'inciso "con il
conto  dei  profitti  e  delle  perdite" in materia di formazione del
bilancio.
  Riformulazione   dell'articolo   in  materia  di  approvazione  del
bilancio:  "l'assemblea  ordinaria dei soci approvera' il bilancio di
esercizio  entro  il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si
riferisce  il  bilancio  stesso, salvo quanto disposto dal precedente
art.   12"   (in   luogo   della  precedente  previsione  statutaria:
"l'assemblea  per  l'approvazione  dal  bilancio  sara' convocata nei
termini di legge").
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2001
                                             Il presidente: Manghetti