AVVERTENZA:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  In  via  transitoria,  fino  alla  emanazione  di una specifica
disciplina   sulla   difesa   di  ufficio  nei  procedimenti  per  la
dichiarazione  dello  stato  di adottabilita' disciplinati dal titolo
II,  capo  II  della  legge  4 maggio  1983,  n.  184,  e  successive
modifiche,  e  comunque  non  oltre  il  30 giugno  2002, ai predetti
procedimenti  e  ai  relativi  giudizi  di  opposizione continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  processuali  vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni
che  regolano  i  procedimenti  di  cui  all'articolo  336 del codice
civile,   e  comunque  non  oltre  il  30 giugno  2002,  ai  medesimi
procedimenti  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni processuali
vigenti  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
          Riferimenti normativi:
              - Il  capo  II del titolo II della legge 4 maggio 1983,
          n.  184  (Disciplina  dell'adozione  e dell'affidamento dei
          minori) reca: "Della dichiarazione di adottobilita'".
              - Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile:
              "Art.  336  (Procedimento).  - I provvedimenti indicati
          negli   articoli   precedenti   sono  adottati  su  ricorso
          dell'altro  genitore, dei parenti o del pubblico ministero,
          e  quando  si  tratta  di revocare deliberazioni anteriori,
          anche del genitore interessato.
              Il  tribunale  provvede in camera di consiglio, assunte
          informazioni  e  sentito il pubblico ministero. Nei casi in
          cui  il  provvedimento  e'  richiesto  contro  il genitore,
          questi deve essere sentito.
              In   caso  di  urgente  necessita'  il  tribunale  puo'
          adottare,   anche   d'ufficio,   provvedimenti   temporanei
          nell'interesse del figlio.
              Per  i  provvedimenti  di  cui  ai  commi precedenti, i
          genitori  e il minore sono assistiti da un difensore, anche
          a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge".