IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990, recante le modalita' per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989 e successive modifiche, con il quale sono state dettate le modalita' e le condizioni per ottenere il riconoscimento di distillatore e di assimilato al distillatore; Considerato che i riconoscimenti di "distillatore", di "assimilato al distillatore" e di "assimilato al produttore", sono attualmente rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali al fine dell'iscrizione nell'apposito elenco nazionale; Considerato che l'iscrizione nell'apposito elenco nazionale costituisce il presupposto per poter accedere agli aiuti comunitari in materia di distillazioni comunitarie; Considerata l'opportunita' di prevedere che il rilascio dei riconoscimenti sia effettuato da parte delle amministrazioni regionali nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento dove avviene l'attivita' di distillazione anche al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati; Considerata la necessita' che l'elenco nazionale in cui vengono iscritti gli operatori riconosciuti dall'autorita' regionale sia tenuto dall'amministrazione centrale al fine di garantire la funzione di coordinamento nel settore delle distillazioni comunitarie ed un uniforme sistema di comunicazione all'Unione europea dei provvedimenti emanati; Considerata l'opportunita' che i "riconoscimenti" siano concessi in conformita' delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale; Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate "Regioni", a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, conferiscono ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di "distillatore", di "assimilato al distillatore" e di "assimilato al produttore" di seguito denominati riconoscimenti.