IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1623/2000  della Commissione, del
25 luglio  2000,  che  stabilisce  le  regole  generali relative alla
distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del
12 gennaio  1991,  recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  29  del
5 febbraio  1990, recante le modalita' per ottenere il riconoscimento
di assimilato al produttore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 ottobre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1989 e successive modifiche,
con  il  quale  sono  state  dettate le modalita' e le condizioni per
ottenere  il  riconoscimento  di  distillatore  e  di  assimilato  al
distillatore;
  Considerato  che i riconoscimenti di "distillatore", di "assimilato
al  distillatore"  e  di "assimilato al produttore", sono attualmente
rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali al fine
dell'iscrizione nell'apposito elenco nazionale;
  Considerato   che   l'iscrizione   nell'apposito  elenco  nazionale
costituisce  il  presupposto per poter accedere agli aiuti comunitari
in materia di distillazioni comunitarie;
  Considerata   l'opportunita'  di  prevedere  che  il  rilascio  dei
riconoscimenti   sia   effettuato   da  parte  delle  amministrazioni
regionali  nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento dove avviene
l'attivita'  di  distillazione  anche  al  fine  di  semplificare gli
adempimenti da parte dei soggetti interessati;
  Considerata  la  necessita'  che  l'elenco nazionale in cui vengono
iscritti  gli  operatori  riconosciuti  dall'autorita'  regionale sia
tenuto dall'amministrazione centrale al fine di garantire la funzione
di  coordinamento  nel  settore delle distillazioni comunitarie ed un
uniforme    sistema   di   comunicazione   all'Unione   europea   dei
provvedimenti emanati;
  Considerata l'opportunita' che i "riconoscimenti" siano concessi in
conformita' delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia
di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale;
  Visto  il  parere  favorevole formulato dalla Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 22 marzo 2001;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano, di
seguito  denominate "Regioni", a decorrere dall'entrata in vigore del
presente   decreto,  conferiscono  ai  soggetti  richiedenti,  i  cui
stabilimenti  sono  ubicati  nel loro territorio, i riconoscimenti di
"distillatore",  di  "assimilato al distillatore" e di "assimilato al
produttore" di seguito denominati riconoscimenti.