L'art.  16  della  legge  n.  196  del 24 giugno 1997, nel comma 1,
dispone che "Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con  contratto  di  apprendistato,  i giovani di eta' non inferiore a
sedici  anni  e  non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni
nelle  aree  cui gli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni".
  Come  e'  noto, il regolamento comunitario espressamente richiamato
in   tale   disposizione  non  e'  applicabile  nella  programmazione
2000-2006   di  Fondo  sociale  europeo,  vigendo,  al  riguardo,  il
regolamento  (CE)  n.  1260  del  Consiglio  del 21 giugno 1999. Tale
regolamento comunitario ha modificato le aree dell'obiettivo 2.
  Ad  avviso  di  questo  Ufficio,  nonostante  il  tenore  letterale
apparente  dell'art.  16,  legge  n.  196/1997,  la norma deve essere
interpretata   nel  senso  di  consentire  l'accesso  a  rapporti  di
apprendistato  anche  da  parte di giovani di eta' non superiore a 26
anni  nelle  regioni  di  cui  all'obiettivo  2,  come  definite  dal
Consiglio  U.E.  nell'ultimo  regolamento  sui  fondi  strutturali n.
1260/99.
  A  favore  di  questa  interpretazione milita la circostanza che la
disposizione  in oggetti rinvii - oltreche' al precedente regolamento
comunitario n. 2081/93 - anche a "successive modificazioni".
  Benche'  il regolamento n. 1260/99 non possa considerarsi, in senso
tecnico,  una  modifica  di  quello  precedente - avendo il Consiglio
dell'Unione  europea sostituito, del tutto, il precedente regolamento
generale,  con effetto dalla vigente programmazione - e' indubbio che
l'intento  del  legislatore,  espresso mediante la formulazione della
norma  statale  in  oggetto  fosse quello di stabilire un rinvio c.d.
mobile  alle  aree  di  cui agli obiettivi 1 e 2, come definite dalla
piu' recente normazione emanata dal competente organo comunitario.
  Presumibilmente,  il  rinvio  espresso al regolamento n. 2081/93 e'
dovuto  alla  circostanza  che  sinora  -  di regola - il regolamento
generale  sui  fondi strutturali e' stato parzialmente modificato, da
parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  nel corso del tempo, in
relazione  alle  esigenze progressivamente emerse, anziche' - come e'
avvenuto,  da  ultimo,  con  il  regolamento n. 1260/99 - essere, del
tutto, sostituito.
    Roma, 21 giugno 2001
                                       Il dirigente generale: Vittore