IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  92  del  25 maggio  2000  pronunciata  dal
tribunale  di  Latina  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Forima;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 17 ottobre 2000 con il quale
e'  stato  concesso  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della legge n.
223/1991 il trattamento straordinario di integrazione salariale per i
primi sei mesi dal 26 maggio 2000 al 25 novembre 2000;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con  la  quale viene richiesta la proroga per gli ulteriori
sei mesi del trattamento sopra citato;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il trattamento di cui trattasi;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forima, sede in
Sezze (Latina), unita' in Sezze (Latina), per un massimo di 15 unita'
lavorative di cui una con C.F.L.
  E'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 26 novembre 2000 al 25 maggio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi