IL DIRIGENTE GENERALE
              del Dipartimento del tesoro - Direzione V
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1o settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto   il  proprio  decreto  del  20 settembre  2000,  recante  la
"Classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 23 marzo 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano   dei  cambi  il  compito  di  procedere  per  il  trimestre
1o gennaio  2001-31 marzo  2001  alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  "Istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  196  del  21 agosto  1999)  e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base  al  quale  "a  decorrere  dal  1o gennaio  1999  [...] la Banca
d'Italia  determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che
vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  periodo 1o gennaio 2001-31 marzo 2001 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Vista  la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n.  108/1996 rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1o gennaio  2001-31 marzo  2001,  sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.