IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei  lavori  pubblici,  sentite le regioni e i comuni interessati, la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
30 novembre 2000, n. 57;
  Vista  la  nota  della  prefettura  di  Palermo n. 79190/TC in data
21 febbraio 2001;
  Vista  la  nota  n.  7340  in data 21 novembre 2000 con la quale si
chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 20 luglio al 31 agosto 2001 e' vietato l'afflusso sull'isola di
Ustica  di  veicoli  a  motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti  nel  comune  di  Ustica fatte salve le deroghe di cui agli
articoli successivi.