IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  1o marzo  1986,  n.  64,  recante  la "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488. con il quale
viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli
interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  recante
disposizioni  per  il  trasferimento  delle  competenze dei soppressi
organismi  dell'intervento  straordinario e del relativo personale ed
in  particolare  l'art.  19,  comma 5, che istituisce un fondo per il
finanziamento  degli  interventi  ordinari  nelle  aree  depresse del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla
legge   7 aprile  1995,  n.  104  ed  in  particolare  l'art.  3  che
sostituisce il comma 5 sopracitato;
  Visto  il  decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  389,  di approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di  apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 14,
comma  3,  il  quale prevede che gli oneri per il finanziamento delle
iniziative  di competenza dell'istituto per la promozione industriale
(IPI)  gravano sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la  propria  delibera  n.  155  del 21 dicembre 2000, con la
quale, a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e' stata disposta un'assegnazione di lire 30 miliardi
(15,49   Meuro),   per   l'anno   2001,   a   favore   del  Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato, finalizzata alla promozione
di  occupazione  e  di  impresa  ed al finanziamento del programma di
attivita' dell'Istituto per la promozione industriale (IPI);
  Visto il programma di attivita' dell'IPI, approvato con decreto del
Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 22 marzo 2001;
  Visto  il libro bianco sulle politiche per l'innovazione e le nuove
imprese,   predisposto  dal  Ministero  dell'industria,  commercio  e
artigianato  ed  approvato dal Consiglio dei Ministri, nel quale sono
previste,  in  particolare,  azioni  per  favorire  la creazione e lo
sviluppo di nuove imprese;
  Vista  la nota del Ministro dell'industria, commercio e artigianato
n.   900342   del  28 marzo  2001,  nella  quale  viene  fra  l'altro
evidenziato  che,  da un riesame del programma di attivita' dell'IPI,
e'  emerso  che  la  predetta assegnazione di lire 30 miliardi non e'
sufficiente  a  finanziare  anche le azioni connesse alla creazione e
allo  sviluppo  di nuove imprese, il cui costo e' valutato in lire 10
miliardi;
  Considerato  che,nella  stessa  nota, in attuazione degli indirizzi
contenuti  nel  citato  libro bianco si ritiene necessario realizzare
alcuni progetti-pilota nelle aree depresse, che prevedano, attraverso
la  collaborazione  tra  universita',  enti  pubblici territoriali ed
imprese,  la  creazione  di  strutture  con funzioni di trasferimento
tecnologico,   di  incubatore,  di  diffusione  della  cultura  e  di
innovazione nel territorio;
  Ritenuto condivisibile quanto proposto dal Ministro dell'industria,
commercio  e  artigianato, tenuto conto che l'assegnazione di lire 30
miliardi per il finanziamento del programma di attivita' dell'IPI nel
2001,  resta a carico, soltanto per il corrente esercizio, del citato
Fondo  ex  art.  19, in quanto la legge n. 57/2001, che individua una
diversa fonte di copertura finanziaria delle attivita' dell'istituto,
e'  stata emanata in data successiva rispetto alla delibera di questo
Comitato  n. 155 del 21 dicembre 2000, con la quale e' stata disposta
la predetta assegnazione di lire 30 miliardi;
  Considerato  altresi' che, a partire dall'esercizio 2002, gli oneri
finanziari concernenti le iniziative dell'IPI graveranno pertanto sul
Fondo  unico  per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Prende  atto  che  l'assegnazione  di  lire  30 miliardi, di cui alla
propria  delibera n. 155 dei 21 dicembre 2000, citata in premessa, e'
finalizzata  esclusivamente  alle  attivita'  previste  nel programma
dell'IPI per l'anno 2001;
                              Delibera:
  Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e' autorizzato
ad  utilizzare,  nel  limite  dell'importo  di lire 10 miliardi (5,16
Meuro),  le  risorse disponibili alla data della presente delibera, a
seguito   di  revoche  e  rideterminazione  dei  contributi  per  gli
interventi   di   cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
per  la  realizzazione,  tramite l'IPI, di progetti pilota nelle aree
depresse.  Tali  progetti, finalizzati alla creazione e allo sviluppo
di  impresa, sono predisposti in linea con le indicazioni di politica
industriale   contenute   nel   libro   bianco  sulle  politiche  per
l'innovazione  e  le  nuove  imprese  citato  in  premessa e dovranno
altresi'  prevedere, nella loro fase attuativa, la collaborazione tra
universita', enti pubblici territoriali e imprese.
    Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Tesoro, foglio n. 69