LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

   VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
   VISTO  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   VISTO  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, ed in
particolare  l'art.  4, il quale dispone che il Governo, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa,
possono   concludere   in  questa  Conferenza  accordi,  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune;
   VISTO  l'art.  92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  il quale dispone che gli uffici periferici dei Dipartimento
dei  servizi  tecnici  nazionali  siano  trasferiti  alle  regioni ed
incorporati   nelle   strutture  operative  regionali  competenti  in
materia;
   VISTO  l'ari.  92,  comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il quale dispone il riordino del magistrato delle
acque  di  Venezia  e la definizione delle sue funzioni in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
   VISTO  l'art.  54,  comma 1, lettera d, del decreto legislativo 31
marzo  1998, n. 112, in base al quale sono mantenute allo Stato anche
le funzioni relative alla salvaguardia della laguna di Venezia, della
zona  lagunare  e  al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei
limiti  e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche'
alla legge 3 marzo 1963, n. 366;
   VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dell'articolo  7, cometa 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  dalla  Conferenza  Unificata  in  data  22  aprile  1999,  come
successivamente modificato ed integrato;
   VISTO  il DPCM 14 dicembre 2000, n.446 (pubblicato nella G.U, n.43
del  21  febbraio  2001)  recante  l'individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'ari.
7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   CONSIDERATO  che  la  presente  deliberazione  individua, ai sensi
dell'art.  2, comma 1, del DPCM sopra citato, le sedi di destinazione
del  personale da trasferire alle regioni in attuazione dell'art. 92,
comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   RITENUTO  opportuno concordare modalita' organizzative e procedure
per  l'attuazione  del  sopracitato  articolo 92, comma 4 del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n.112, per il perseguimento di obiettivi
di    funzionalita',    economicita'    ed    efficacia   dell'azione
amministrativa,  al  fine  di  assicurare  continuita' operativa alle
strutture;
   CONSIDERATO  che  la  norma  dell'art.  92,  comma  4  sopracitata
costituisce  una  disposizione  ad  applicazione  immediata in quanto
dispone  che  gli  uffici  periferici  del  Dipartimento  dei Servizi
Tecnici  Nazionali  sono trasferiti alle regioni ed incorporate nelle
strutture   operative   regionali   competenti  in  materia;  cio'  a
differenza  delle  altre  norme di trasferimento di funzioni previste
dal  112/1998.  Considerato  pertanto che la predetta norma necessita
soltanto  di decreti attuativi di quanto in essa disposto, secondo un
accordo  tra  lo  Stato  e  le  regioni da recepire in un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'accordo stesso;
   TENUTO  CONTO  che  nella seduta di questa Conferenza del 22 marzo
2001  l'esame della proposta di accordo, su richiesta del Governo, e'
stato differito:
   CONSIDERATO  che  nella  seduta di questa Conferenza del 24 aprile
2001,  non  si  era  addivenuti  al perfezionamento della proposta in
ragione  di  una  diversa  posizione del Ministro dei lavori pubblici
limitatamente all'Ufficio compartimentale del Comune di Venezia;
   VISTA  la nota del 23 maggio 2001 con la quale il Presidente della
Conferenza  dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha
chiesto  l'iscrizione  dell'  argomento  all'ordine  del giorno dell'
odierna seduta di questa Conferenza;
   TENUTO  CONTO  che in corso di seduta i Presidenti delle Regioni e
delle  Province  autonome  hanno  chiesto  al  Presidente  di  questa
Conferenza  di  pervenire  al perfezionamento dell'accordo in oggetto
nel  testo  congiuntamente  elaborato  dall'Ufficio  del  Commissario
straordinario  del  Governo  per  il  completamento  del  federalismo
amministrativo,   e  i  rappresentanti  delle  Regioni  e  da  ultimo
perfezionato nell' incontro del 22 maggio 2001, nel testo prodotto in
corso di seduta dal predetto ufficio;
   CONSIDERATO  che il Presidente di questa Conferenza ha espresso, a
nome del Governo, l'intendimento di sancire accordo sulla proposta in
esame,  come  richiesto dai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, atteso che le perplessita' di merito espresse in seduta dal
Sottosegretario  di  Stato  ai  Lavori  pubblici  riguardano  la sola
posizione di una parte dell' Ufficio periferico del Comune di Venezia
e comunque non investono le Finalita' e i contenuti della proposta di
   accordo   nel   suo  complesso,  condivisa  da  tutti  i  soggetti
   interessati; ACQUISITO l'assenso del Governo e delle Regioni;

                          SANCISCE ACCORDO

   ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, tra Governo e Regioni, nei seguenti termini:
   1) Gli Uffici compartimentali, le sezioni staccate e l'Officina di
Stra'  del  Servizio  idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del
Dipartimento  per  i  Servizi  Tecnici Nazionali individuati ai sensi
dell'art.  23 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato
dal   DPR  5  aprile  1993  n.  106,  con  esclusione  della  sezione
dell'Ufficio  compartimentale  di  Venezia  deputata  al monitoraggio
della  laguna,  sono  trasferiti,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente  accordo,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  92  del D.L.
112/1998,  alle  regioni  presso  le  quali  hanno  sede  per  essere
incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia
per  l'esercizio  delle funzioni gia' svolte nell'ambito del predetto
Servizio ai sensi dell'art. 22 del citato DPR 24 gennaio 1991 n.85.
   2)  Le  sedi  degli  uffici compartimentali, le sedi delle sezioni
staccate   e   la   sede  dell'Officina  di  Stra',  unitamente  alla
consistenza del personale, ripartito per sede e qualifica, oggetto di
trasferimento  alle  regioni  ai  sensi  del  punto  1, sono indicati
nell'allegata tabella A). Al fine di assicurare continuita' operativa
agli  Uffici  compartimentali  di Parma, Genova, Bologna, Pisa, Roma,
Pescara,  Napoli,  Bari,  Catanzaro, alle sezioni staccate di Milano,
Torino,  Udine,  Firenze, Cosenza e Potenza, e all'Officina di Stra',
da  trasferire  alle  regioni  ai  sensi  del  precedente punto 1, il
personale  e'  trasferito alle medesime conservando l'attuale sede di
servizio.   Il  trasferimento  e'  disposto  sulla  base  dell'elenco
contenente  i  nominativi e le qualifiche del personale da trasferire
suddiviso  per  rispettiva  sede di servizio (uffici compartimentali,
sezioni  staccate  e  Officina di Stra), predisposto dal Dipartimento
per  i  servizi tecnici nazionali entro 10 giorni dalla pubblicazione
del  presente  accordo,  e  trasmesso  al Dipartimento della Funzione
Pubblica.  Al personale trasferito si applicano le disposizioni degli
art.  4,  5  e 6 del DPCM 14 dicembre 2000, n. 446 (G.U. n. 43 dei 21
febbraio  2001)  recante  l'individuazione  delle  modalita'  e delle
procedure  per  il  trasferimento  del personale ai sensi dell'art.7,
comma  4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il personale
dell'Ufficio  compartimentale  di  Venezia e' trasferito alla Regione
del  Veneto  nel  continente e per le professionalita' indicate nella
suddetta  tabella  A,  secondo  le  procedure, i tempi e le modalita'
previste  dal  citato  DPCM  14  dicembre 2000. Il Dipartimento della
funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede, tenendo conto di
quanto  disposto  dal  successivo  punto 6 relativamente alla stipula
degli  accordi  interregionali,  all'assegnazione  del personale alle
regioni con decorrenza 1 gennaio 2002.
   3)  a)  Per  il  funzionamento degli Uffici compartimentali, delle
sezioni staccate e dell'Officina di Stra', trasferiti alle regioni ai
sensi  del  punto  1,  sono  attribuite alle regioni medesime risorse
finanziarie  per complessive L. 3.860.000.000 annue (tabella B-1); b)
per   far   fronte   alle   esigenze  di  investimento  degli  Uffici
compartimentali delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', sono
attribuite  alle  regioni  risorse  finanziarie  per  complessive  L.
740.000.000  annue  (tabella  B-1);  c) per il periodo 2001-2003, per
l'attuazione  degli  interventi  di competenza dei predetti uffici e'
attribuita  alle  Regioni  una quota pari a L. 1.975.000.000 annue, a
valere sulle risorse riservate al potenziamento funzionale, tecnico e
scientifico  dei  Servizi  Tecnici  Nazionali,  ai sensi dell'art. 25
della  legge  18  marzo  1989,  n.  183,  dell'emanando  decreto  del
Presidente  della Repubblica di ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento  degli interventi in materia di difesa del suolo per il
quadriennio  2000-2003;  d)  per  i  periodi  successivi  la quota da
assegnare  alle  Regioni  e'  definita  in sede di ripartizione degli
stanziamenti  per  il  finanziamento  degli  interventi in materia di
difesa  del  suolo,  previsti  in  attuazione della predetta legge n.
183/1989;  e)  la  ripartizione  delle  spese di funzionamento tra le
singole Regioni e' effettuata sulla base della consistenza delle reti
trasferite  come  indicato  nell'allegata  tab. B-2); la ripartizione
della quota a valere sulla legge n. 183/1989, nonche' delle spese per
investimenti,  e'  effettuata  per  il  50%  sulla  base del suddetto
criterio  di consistenza delle reti e per il 50% in base ai parametri
superficie  e  popolazione,  equipesati,  come indicato nell'allegata
tab.  B-2);  f)  non  sono  comprese  nel  trasferimento  di  cui  ai
precedenti capoversi le risorse finanziarie per le spese di personale
che  sono definite e assegnate contestualmente all'assegnazione dello
stesso alle Regioni ai sensi del precedente punto 2.
   4)  Le risorse finanziarie di cui al punto 3), lettere a) e b) del
presente  accordo,  sono  assicurate a valere sui fondi stanziati sui
capitoli  6070,  6077,  6080  (U.PB.  22.1.1.0)  e  sul capitolo 9390
(U.P.B. 22.2.1.1) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro,
bilancio  e  p.e.  e  assegnate  alle singole regioni con decreto dei
Ministro  del  tesoro  del bilancio e della p.e., come indicato nella
tabella B-2), allegata al presente accordo. Le risorse finanziarie di
cui al punto 3 lettere c) e d) del presente accordo sono assicurate a
valere  sui  fondi  stanziati  per  l'attuazione della legge 18 marzo
1989, n. 183.
   5)  Sono, inoltre, trasferiti alla Regione su cui territorialmente
insistono,  i  beni  immobili  degli  Uffici  compartimentali,  delle
sezioni  staccate  e dell'Officina di Stra', oggetto di trasferimento
alle  regioni ai sensi del punto 1, individuati nell'allegata tab C-1
che  costituisce parte integrante del presente accordo, gli automezzi
a  disposizione  degli  stessi uffici, individuati nell'allegata tab.
C-2  che costituisce parte integrante dei presente accordo, nonche' i
relativi  beni  strumentali, ivi comprese 1e stazioni di misura delle
portate  e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura
dei  parametri  idro-meteo-pluviometrici,  comprensive dei sistemi di
collegamento  in  ponte  radio con le relative frequenze, individuate
nell'allegata  tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente
accordo.  Entro  sessanta giorni dalla data del presente accordo, con
specifico  verbale  redatto tra il Dipartimento per i Servizi Tecnici
Nazionali  e  la  Regione  del  Veneto,  verranno  individuati i beni
immobili  -  oltre all'Officina di Stra' -, gli automezzi nonche' gli
ulteriori  beni  strumentali  e  le  frequenze,  non  indicati  nelle
allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla Regione in quanto
non  necessari  allo  svolgimento  delle  funzioni  residuali in capo
all'Ufficio  compartimentale  di Venezia. Con relativo verbale tra le
parti  interessate  potranno  essere, altresi', trasferiti altri beni
strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi. I contratti di
potenziamento  delle  reti di telerilevamento, nonche' i contratti di
manutenzione  delle  stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che
risultano  attivati  al  momento  del trasferimento delle competenze,
restano  in  carico  al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza.
   6)  Per garantire l'unitarieta' a scala di bacino idrografico e la
gestione  coordinata  delle  funzioni  di  carattere compartimentale,
individuate  dal DPR 24 gennaio 1991, n. 85, sono stipulati, entro il
31   dicembre   2001,   accordi   tra   le  regioni  territorialmente
interessate:   tali   accordi,   in   particolare,   garantiscono  il
funzionamento  delle  reti di rilevamento stilla base degli standards
fissati  dal  Dipartimento  per i Servizi Tecnici Nazionali, d'intesa
con  le  regioni,  con  le  modalita'  di  cui al successivo punto 9,
lettera  a),  nonche'  la  continuita' del rilevamento delle stazioni
storiche  dei  SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati
idrologici a scala di bacino idrografico.
   7)  Sino  alla  stipula  degli  accordi  interregionali  di cui al
precedente punto, per garantire la continuita' di funzionamento delle
reti   in   telemisura,   le   regioni   si   avvalgono  degli  Uffci
compartimentali  di  cui  al  punto  1 del presente accordo, ai sensi
dell'art. 52, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.
   8) Su richiesta delle regioni e sulla base di apposite convenzioni
il  Dipartimento  per i Servizi Tecnici Nazionali presta attivita' di
supporto e di consulenza alle Regioni medesime.
   9)  Per  l'esercizio  dei compiti di rilievo nazionale di cui agli
artt.  2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art.
88  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono
assicurare  la  trasmissione  al  Dipartimento  per i servizi tecnici
nazionali  dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale
che  in  telernisura; inoltre sono stipulati accordi tra le regioni e
il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto:
   a)   la  standardizzazione  dei  criteri,  metodi  e  standard  di
raccolta,    elaborazione   e   consultazione   dei   dati   relativi
all'attivita'  conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di
monitoraggio;
   b)  la  costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di
rilevamento  e  sorveglianza  dei  parametri idro-meteo-pluviometrici
costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti
di rilevamento trasferite;
   10) II presente accordo non si applica alle regioni, Trentino Alto
Adige, Sicilia e Sardegna, in quanto i compiti in materia di servizio
idrografico  sono gia' esercitate autonomamente dalle stesse regioni;
le  risorse  destinate  alle  altre  regioni  a statuto speciale sono
trasferite  alle  stesse  ai  sensi dell'art. 10 del D.L.gs. 31 marzo
1998,  n.  112  nei limiti e con la modalita' prevista dai rispettivi
statuti.
   11)   Per   l'anno  2001,  considerati  i  termini  stabiliti  per
l'assegnazione  del  personale  alle  regioni  e per la stipola degli
accordi  di  cui ai precedente punto 6) le risorse finanziarie di cui
ai  punto  3,  lettera  a,  b  e  c, sono trasferite alle Regioni per
dodicesimi   calcolate  sulla  base  dell'effettivo  esercizio  delle
funzioni da parte delle regioni stesse.

   Il  presente  accordo  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
                                                Il presidente: LOIERO
   Il segretario: CARPANI