L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 5 giugno 2001;
  Premesso che:
    ai   sensi   dell'art.   15,   comma   1,   della   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
Autorita)   11 maggio   1999,  n.  61/99  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito:
deliberazione   n.  61/99),  recante  direttiva  per  le  separazioni
contabile  e  amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel
settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e
comunicazione, il soggetto giuridico e' tenuto all'applicazione delle
norme  in  essa  contenute a partire dalla redazione del bilancio del
primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;
    ai  sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in
seguito   a   motivata   richiesta,  l'Autorita'  puo'  differire  la
decorrenza delle norme contenute nella direttiva;
    l'Autorita'  con  deliberazione  3 agosto  2000,  n.  145/00  (di
seguito  deliberazione  n.  145/00  dell'Autorita),  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12 settembre 2000, e
con   deliberazione   28 dicembre   2000,  n.  246/2000  (di  seguito
deliberazione  n.  246/2000)  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 20 del 25 gennaio 2001, ha disposto per alcuni
soggetti  che  ne  avevano  fatto  richiesta  il  differimento  della
decorrenza  delle  norme contenute nella direttiva per le separazioni
contabile  e  amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel
settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e
comunicazione,  ai  sensi  dell'art. 15, comma 2, della deliberazione
dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99;
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, della deliberazione n. 246/00 e'
stato posto un termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione
della   medesima   deliberazione   alla  presentazione  di  ulteriori
richieste di differimento degli obblighi ai sensi dell'art. 15, comma
2, della delibera n. 61/99;
   l'Azienda  generale servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda
energetica  municipale  Torino  S.p.a.,  l'AEM  S.p.a. di Milano, ASM
Brescia  S.p.a.,  la  Meta  S.p.a.  di Modena, l'Azienda multiservizi
imolese  S.p.a.  di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di
Torino,  l'EnBW  Italia  S.p.a.,  ai  sensi del sopra citato art. 15,
comma  2, successivamente alle deliberazioni dell'Autorita' n. 145/00
e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla stessa Autorita', entro i
termini  stabiliti dalla deliberazione n. 246/00, per il differimento
all'esercizio  2001  della  decorrenza  delle  norme  contenute nella
direttiva sulla separazione contabile e amministrativa per i soggetti
giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;
    la  Sogetel  S.p.a. di Torino, Sondel S.p.a. per conto di: Sondel
S.p.a.,  Termica  Buffalora  S.r.l.,  Termica  Celano  S.r.l. Termica
Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica
Sesto  San  Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica
Lucchese  S.r.l.,  Sondel  trasmissione S.r.I., Sondel Energy Trading
S.r.l.,  Caffaro energia S.r.l. per conto di: Caffaro energia S.r.l.,
Caffaro  energia trasmissione S.r.l., la S.I.P.P.I.C. S.p.a. Societa'
per imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli, ai sensi
del sopra citato art. 15, comma 2, successivamente alle deliberazioni
dell'Autorita'  n. 145/00 e n. 246/00 hanno presentato richiesta alla
stessa  Autorita',  entro  i termini stabiliti dalla deliberazione n.
246/00, per il differimento all'esercizio 2002 della decorrenza delle
norme   contenute  nella  direttiva  sulla  separazione  contabile  e
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia elettrica;
  Premesso inoltre che:
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del
Ministro  dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale-  serie generale, n. 75 del 1o aprile 1997
(di  seguito:  decreto  del  Ministro  dell'industria  17 marzo 1997)
determinano  lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e
gli  enti  che  hanno per oggetto la produzione o la distribuzione di
energia elettrica;
    l'art.  15,  comma  4,  della  deliberazione  n. 61/99 prevede la
revoca  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2000  dei  decreti  di cui al
precedente alinea;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la deliberazione n. 61/99, e in particolare l'art. 15, comma 2;
    la  legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma
11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli
enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia
elettrica  devono  redigere i propri bilanci conformemente al modello
tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n.
191/1958,  sottoposti a societa' di revisione per trasmetterli, entro
trenta  giorni  dall'approvazione,  alle  regioni  nel cui territorio
insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i
successivi  novanta  giorni,  li  inviano,  corredati  da una propria
relazione,    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ai  fini  dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5
della legge 4 marzo 1958, n. 191;
    i  decreti  del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo
1997,  che determinano lo schema tipo di bilancio per le societa', le
aziende  e  gli  enti  che  hanno  per  oggetto  la  produzione  o la
distribuzione di energia elettrica;
  Considerato che:
    le  richieste  presentate  dai  soggetti giuridici individuati in
premessa   sono  state  motivate  essenzialmente  da  difficolta'  di
adeguamento dei sistemi informativi;
    lo  schema  tipo  di  bilancio  previsto dai decreti del Ministro
dell'industria  11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto
minimo  di  informazioni di dettaglio relative alle singole attivita'
del settore elettrico;
    la   revoca  dei  suddetti  decreti,  nel  caso  di  differimento
dell'applicazione  di  quanto  previsto dalla deliberazione n. 61/99,
crea  una  situazione  di  carenza  informativa relativamente ai dati
disaggregati  di  contabilita' dei soggetti giuridici che operano nel
settore dell'energia elettrica.
  Considerato  altresi'  che  la  S.I.P.P.I.C.  S.p.a.  Societa'  per
imprese pubbliche e private in Ischia e Capri di Napoli ha presentato
richiesta  all'Autorita' per il differimento all'esercizio 2001 della
decorrenza  delle  norme  contenute nella direttiva sulla separazione
contabile  e  amministrativa  per  i soggetti che operano nel settore
dell'energia  elettrica  e che tale richiesta e' stata accolta con la
deliberazione n. 246/00;
  Ritenuto  opportuno,  sulla  base  delle  motivazioni  fornite  dai
soggetti  giuridici  a  supporto  delle  istanze  di cui in premessa,
l'accoglimento  delle  istanze  stesse, ancorche' siano state inviate
con un certo ritardo;
  Ritenuto  opportuno  mantenere  un contenuto minimo di informazioni
disaggregate  per  attivita'  del  settore  elettrico  e  ritenuto di
individuare  questo  contenuto minimo nelle disposizioni previste nei
decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Differimento della decorrenza delle norme
            contenute nella deliberazione dell'Autorita'
     per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99.
  L'Azienda  generale  servizi municipali di Verona S.p.a., l'Azienda
energetica  municipale  Torino  S.p.a.,  l'AEM  S.p.a. di Milano, ASM
Brescia  S.p.a.,  la  Meta  S.p.a.  di Modena, l'Azienda multiservizi
imolese  S.p.a.  di Imola, l'ACEA S.p.a. di Roma, la Serene S.p.a. di
Torino,  l'EnBW  Italia  S.p.a.,  la Sogetel S.p.a. di Torino, Sondel
S.p.a.,  Termica  Buffalora  S.r.l.,  Termica  Celano  S.r.l. Termica
Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Termica Narni S.r.l., Termica
Sesto  San  Giovanni S.r.l., Termica Settimo Torinese S.r.l., Termica
Lucchese  S.r.l.,  Sondel  trasmissione S.r.l., Sondel Energy Trading
S.r.l.,  Caffaro energia S.r.l., Caffaro energia trasmissione S.r.l.,
sono    tenuti   all'applicazione   delle   norme   contenute   nella
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
11 maggio  1999,  n.  61/99  a  partire  dalla redazione del bilancio
relativo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2000.