L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 giugno 2001;
  Premesso che:
    a  decorrere  dal  1o gennaio  2002 l'euro e' moneta di conto e a
decorrere  dal  1o marzo  2002 non e' piu' possibile emettere fatture
che  riportino  simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi
in lire;
    il  Comitato  euro  ha  raccomandato  agli esercenti i servizi di
pubblica   utilita'   di   iniziare   la  fatturazione  in  euro  dei
corrispettivi  dovuti  per  l'erogazione  dei servizi a decorrere dal
1o luglio 2001;
    numerosi  esercenti  hanno manifestato l'intenzione di avviare la
fatturazione in euro nell'erogazione ai clienti finali dei servizi di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  e  del  gas a
decorrere  dal  mese  di  luglio  2001  e hanno avanzato richieste di
chiarimento  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di
seguito:  Autorita)  sui  criteri  di  conversione  e  di  calcolo da
adottare nel passaggio dalla lira all'euro;
  Visti:
    la legge 25 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno
1997;
    il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
    il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
    il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  14 aprile  1999,  n.  42/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 110 del
13 maggio 1999, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di
fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana ai
sensi   dell'art.  2,  comma  12,  lettere  h)  ed  l),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: deliberazione n. 42/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99,
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  306  del 31 dicembre 1999, recante regolazione della
tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per
la  determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  distribuzione e
vendita  ai  clienti del mercato vincolato (di seguito: deliberazione
n. 204/99);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   16 marzo  2000,  n.  55/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 78 del
3 aprile  2000, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di
fatturazione  dei consumi di elettricita' ai sensi dell'art. 2, comma
12,  lettere  h)  ed  l),  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito; deliberazione n. 55/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 237/00,
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  4 del 5 gennaio 2001, recante definizione di criteri
per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione
del  gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito:
deliberazione n. 237/00);
  Considerato che:
    la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno
1997   recante  problematiche  connesse  all'introduzione  dell'euro,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 155 del
5 luglio  1997, richiede che le amministrazioni pubbliche svolgano un
ruolo  propulsivo  e di guida nel processo di introduzione dell'euro,
anche  al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il
passaggio  dalla  moneta  nazionale  all'euro  per  i  cittadini e le
imprese;
    il   decreto   legislativo   24 giugno   1998,  n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a  norma  dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 166/L alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale,  n.  157  dell'8 luglio  1998  come modificato ed
integrato   con  decreto  legislativo  del  15 giugno  1999,  n.  206
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 149 del
28 giugno 1999, prevede all'art. 4che a decorrere dal 1o gennaio 1999
quando  un  importo  in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese
quelle  che  stabiliscono  tariffe,  prezzi  amministrati  o comunque
imposti  non  costituisce  autonomo  importo  monetario  da  pagare o
contabilizzare  ed  occorre convertirlo in euro, l'importo convertito
va  utilizzato  con  almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi
originariamente espressi in unita' di lire; b) quattro cifre decimali
per  gli  importi  originariamente espressi in decine di lire; c) tre
cifre  decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia
di  lire;  d)  due  cifre  decimali  per  gli importi originariamente
espressi in migliaia di lire;
  Considerato inoltre che:
    le deliberazioni n. 42/99 e n. 55/00 fanno riferimento in termini
generali alle modalita' di fatturazione in euro;
    le  deliberazioni  n.  204/99  e  n.  237/00  prevedono  entrambe
all'art.  9.1 che con separato provvedimento l'Autorita' definisca le
modifiche  delle  unita'  monetaria  delle unita' di misura derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Ritenuto che:
    in  occasione  della  conversione  in  euro  di  importi  in lire
contenuti  in  norme  vigenti,  o  in  norme  non  piu'  in vigore da
applicare  in  sede  di  rettifiche  o  conguagli,  che  stabiliscono
tariffe,  prezzi  amministrati o comunque imposti relativi ai servizi
di  distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, sia opportuno
che  l'importo  convertito  vada  utilizzato  con  almeno  sei  cifre
decimali  al  fine  di  ridurre al minimo per il cliente finale e per
l'esercente le approssimazioni derivanti dalla conversione;
    i corrispettivi unitari debbano essere espressi nelle fatture dei
medesimi  servizi  ai  clienti finali in centesimi di euro con almeno
quattro cifre decimali o in euro con almeno sei cifre decimali;
    gli importi da pagare o contabilizzare possano essere espressi in
euro arrotondati alla seconda cifra decimale nelle fatture ai clienti
finali;
    debbano  considerarsi  come  autonomi importi da contabilizzare i
corrispettivi  derivanti  dalla  moltiplicazione  di un corrispettivo
unitario per una determinata quantita';
    nella   conversione  da  euro  in  lire  dell'importo  finale  da
fatturare,  che  puo' essere effettuata secondo le norme vigenti fino
al   31 marzo  2002,  l'importo  in  lire  debba  essere  arrotondato
conformemente  a  quanto  fissato dal regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio;
                              Delibera:
                               Art. 1.
           Conversione in euro di importi espressi in lire
  Sono  convertiti  in  euro  utilizzando almeno sei cifre decimali i
corrispettivi  unitari  in  lire che si riferiscono a tariffe, prezzi
amministrati   o   comunque   imposti  relativamente  ai  servizi  di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  e  del gas ai
clienti finali come previsti dalle norme vigenti, o in norme non piu'
in vigore da applicare in sede di rettifiche o di conguagli.