IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  G.T.R.  Group,  tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 25 maggio 2001, con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 25 maggio 2001, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  G.T.R.  Group,  con  sede in Monteroduni (Isernia), unita' di
Monteroduni (Isernia), per un massimo di 166 unita' lavorative per il
periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002.
  Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 2001, con decorrenza 29
gennaio 2001.
  L'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi