IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 38;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000,  n. 279, convertito con
modificazioni   dalla   legge   11 dicembre  2000,  n.  365,  recante
"Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed  in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da  calamita'  naturali",  che  all'art. 3-bis istituisce un comitato
composto  dai  responsabili  del Servizio geologico nazionale e delle
corrispondenti  strutture tecniche delle regioni e province autonome,
al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  e  l'armonizzazione  dei
programmi  di  competenza  del  Servizio  geologico nazionale e delle
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;
  Considerato  di  dover  provvedere alla organizzazione del predetto
comitato,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisito  in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Denominazione
  Il  comitato istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000,  n.  279,  convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre
2000,   n.   365,   al   fine   di   assicurare  il  coordinamento  e
l'armonizzazione  dei programmi di rispettiva competenza del Servizio
geologico  nazionale  e delle corrispondenti strutture tecniche delle
regioni e province autonome, assume la denominazione di a"Comitato di
coordinamento  geologico  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province
autonome" (di seguito semplicemente definito Comitato).