IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 38; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali", che all'art. 3-bis istituisce un comitato composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome; Considerato di dover provvedere alla organizzazione del predetto comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. Denominazione Il comitato istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, assume la denominazione di a"Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome" (di seguito semplicemente definito Comitato).