II DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
                               servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 maggio
1968,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Bardolino";
  Visti  i decreti dell'11 settembre 1976 e 1o ottobre 1987 che hanno
modificato  il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Bardolino";
  Vista   la   domanda   presentata   dal  Consorzio  tutela  vini  a
denominazione  di  origine  controllata "Bardolino" in data 15 luglio
2000,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine  controllata  "Bardolino" formulati dal
Comitato  stesso  nella  seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
merito al disciplinare di che trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata    "Bardolino",    ed   all'approvazione   del   relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Bardolino",  riconosciuto  con  decreto  del Presidente
della Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche e' sostituito
per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.