II DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino"; Visti i decreti dell'11 settembre 1976 e 1o ottobre 1987 che hanno modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino"; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" formulati dal Comitato stesso nella seduta del 15 febbraio 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.