IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione  delle  norme  sull'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 26, che ha sostituito il
secondo  comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha
previsto  che  il contributo e' versato direttamente all'Istituto per
la  vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni
anno,  nella  misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro  delle finanze, che e' autorizzato ad adeguare il contributo
in  relazione  agli  oneri  atti  a  coprire  le  effettive  spese di
funzionamento dell'ISVAP;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, ed, in
particolare,   l'art.   2,  comma  2,  concernente  le  modalita'  di
versamento   all'ISVAP   del  contributo  di  vigilanza  a  decorrere
dall'anno 2000;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del  contributo  di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2001 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto   il   provvedimento   del   presidente   dell'ISVAP,  datato
22 dicembre  1999,  con  il quale e' stata determinata l'aliquota per
gli  oneri  di  gestione, nella misura dell'otto per cento dei premi,
escluse  le  tasse  e  le  imposte, incassati nell'esercizio del 2000
dalle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione, ai fini della
determinazione  dei  contributi  e  degli oneri di qualsiasi natura e
specie, posti a carico delle stesse imprese;
  Visto  il  verbale  del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del
28 settembre  2000,  con  il  quale e' stato approvato il bilancio di
previsione della spesa per il 2001, pari a lire 86,4 miliardi;
  Vista  la  comunicazione dell'ISVAP del 7 maggio 2001, con la quale
viene  indicato  il  fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2001 in lire
74,4  miliardi,  al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso
noto  l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2000, rispettivamente
dalle  imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e del
ramo riassicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese
di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede
in  un  Paese  terzo  rispetto  all'Unione  europea,  che operano nel
territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,63 per
mille  dei  premi incassati nell'esercizio 2000, per le assicurazioni
sulla  vita,  le  operazioni  di  capitalizzazione e le assicurazioni
contro i danni.
  2.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2001 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti  nel  territorio  della  Repubblica,  che esercitano la sola
riassicurazione,  e'  stabilito nella misura dello 0,18 per mille dei
premi incassati nell'esercizio 2000.
  3.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2000 dalle
imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione, sono depurati degli
oneri di gestione, quantificati in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP  del 22 dicembre 1999, in misura pari al 8%
dei predetti premi.