IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' "Consorzio Liguria" inoltrata presso
il  competente  ufficio  della  direzione generale della previdenza e
assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 3 maggio
2001,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  26  marzo  2001
stabilisce  per  un  periodo  di ventiquattro mesi, decorrente dal 29
marzo  2001,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  -  come  previsto  da contratto collettivo nazionale del
settore  industria tessile applicato - a 25 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 43 unita' su un
organico complessivo di 43 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 2001 al 28 marzo 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla "Consorzio Liguria"
con  sede  in  Brugnato  (La  Spezia),  unita'  di  Poggio San Vicino
(Macerata),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
43 unita', su un organico complessivo di 43 unita'.