A seguito del parere favorevole espresso, in data 17 maggio 2001,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la
funzione    pubblica,    in    ordine    all'ipotesi    di    accordo
sull'interpretazione  autentica  dell'art.  13  del C.C.N.L. comparto
Ministeri,   stipulato   in   data   16 febbraio   1999  e  vista  la
certificazione  positiva  della  Corte  dei  conti, in data 15 giugno
2001,  sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati  per la medesima
ipotesi  di interpretazione autentica e sulla loro compatibilita' con
gli  strumenti  di  programmazione e di bilancio, il giorno 21 giugno
2001 alle ore 15, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro
tra:
    l'Aran:   nella   persona   dell'avv.  Guido  Fantoni  Presidente
dell'Aran e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali:
    FP/CGIL,  FPS/CISL,  UIL/PA,  CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL-FAS RDB/PI,
UGL-STATALI/ANDCD;
Confederazioni:
    CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, RDB-CUB, UGL.
    Al  termine dei lavori le parti, ad eccezione di FAS/CISAL - FAS,
sottoscrivono   il   contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
sull'interpretazione  autentica  dell'art.  13  del C.C.N.L. comparto
Ministeri del 16 febbraio 1999, nel testo che segue.

CONTRATTO   COLLETTIVO   NAZIONALE   DI  LAVORO  SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA  DELL'Art.  13  DEL  C.C.N.L.  1998/2001 COMPARTO MINISTERI
                  SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.

    Premesso  che  il  tribunale  ordinario  di Treviso - sezione del
lavoro  -  in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 165/2000, nella
seduta  del  27 ottobre  2000  ha  ritenuto che per poter definire la
controversia  di  cui  al  giudizio  e'  necessario  risolvere in via
pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 13
del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro 1998/2001 - comparto
Ministeri,  sottoscritto  il  16 febbraio  1999,  ed  in  particolare
appurare "la validita' dell'art. 13 del C.C.N.L. sopra menzionato la'
dove, non ottemperando a quanto disposto dalla legge n. 190/1985, non
istituisce   la   categoria  dei  quadri  in  relazione  alle  figure
professionali di rilevante responsabilita'";
    Considerato  che il decreto legislativo n. 29/1993 (ora confluito
nel  decreto  legislativo n. 165 del 2001 al quale successivamente si
fa  riferimento)  nel rinnovare la disciplina del pubblico impiego ha
posto  le  basi per un nuovo sistema organizzativo teso ad accrescere
l'efficienza  delle amministrazioni, a definire una migliore gestione
economica  mediante  la razionalizzazione dei costi, a realizzare una
piu'  opportuna  utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura
della  formazione  e  dello  sviluppo  professionale  anche  mediante
l'applicazione  di  condizioni  uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato;
    Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 2 del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  i rapporti di lavoro dei dipendenti
delle  amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
del  capo  I,  titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi
sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa, "fatte salve le
diverse disposizioni di legge contenute nel presente decreto";
    Che,  pertanto,  l'assimilazione  della normativa del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti pubblici a quella omologa del settore privato
deve tenere conto di questa prescrizione;
    Considerato  che,  con riferimento al sistema classificatorio del
personale  l'unica previsione vincolante, anche per quanto attiene le
fonti  deputate  all'emanazione della relativa normativa, si rinviene
nell'art.  11, comma 4, lettera d) della legge delega n. 59 del 1997,
con  riferimento  ai  dipendenti  pubblici  che  svolgano qualificate
attivita'  professionali,  implicanti  l'iscrizione  ad  albi  oppure
tecnico-scientifiche  e di ricerca, la cui disciplina e' demandata ai
decreti  legislativi  delegati ed alla contrattazione collettiva, che
sono,  pertanto,  da  considerare  le  uniche  fonti  individuate per
realizzare il disposto della legge delega;
    Che  la prima fonte si e' espressa con l'art. 40, comma 2, ultimo
periodo  del  rinnovellato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
affermando  che siano i contratti collettivi a prevedere una distinta
disciplina   per   i   dipendenti   che   "in  posizione  di  elevata
responsabilita'  svolgono  compiti  di  direzione  o  che  comportano
l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici o di ricerca";
    Che  la  norma,  pur nella sua sinteticita', presenta elementi di
specialita'  nella  disciplina del personale interessato ai sensi del
citato art. 2, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001;
    Che tali elementi di specialita' sono suffragati dal fatto che, a
differenza  del  settore  privato  nel  quale  la  legge 190 del 1985
prevede  solo  la  costituzione  di  una "categoria" con requisiti da
definirsi  nella  contrattazione  collettiva, nel settore pubblico la
disposizione   del  decreto  conferisce  ampia  liberta'  alla  fonte
negoziale  circa  le  modalita'  con  le quali realizzare la distinta
disciplina,    modalita'    che   potrebbero   portare   tanto   alla
individuazione  della  categoria  alla  stessa  stregua  del  settore
privato,  quanto  all'individuazione  di  altri  benefici  distintivi
ugualmente   idonei   nel   loro   complesso  a  garantire  i  giusti
riconoscimenti  al  personale  interessato  nonche'  l'efficacia e la
flessibilita'   dell'organizzazione   delle   amministrazioni,  senza
preclusioni o vincoli derivanti alle parti dalla predefinizione in un
principio di legge;
    Che,  pertanto,  le  parti negoziali, nel corso dei lavori per la
stipulazione  del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, prendendo atto della
citata  previsione del decreto legislativo hanno ritenuto sussistente
nel   sistema   classificatorio  pubblico  la  specificita'  prevista
dall'art.  2  del decreto legislativo 165 del 2001 e, nell'inequivoca
liberta'   riconosciuta   dal   legislatore  all'autonomia  negoziale
sull'individuazione  della  distinta  disciplina  dei  dipendenti che
svolgono  le  attivita'  prese  in considerazione dalla legge delega,
hanno  stabilito  di  non applicare, in via diretta, la categoria dei
"quadri" previsti dall'art. 2095 del c.c., per il settore privato;
    Che, anche se in un ipotetico contesto di ritenuta applicabilita'
nel  pubblico  impiego  della  legge n. 190 del 1985 istitutiva della
categoria  dei  quadri  nel  settore  privato,  tale  liberta', viene
riconosciuta  anche  dal  Tribunale  di  Trieste  in  analogo ricorso
presentato da pubblico dipendente nella considerazione che tale legge
presenta una formulazione generica di carattere meramente definitorio
della  categoria  dei  quadri  e  non  contiene  norme immediatamente
precettive  tali  da  consentirne  l'applicazione  al  di fuori della
contrattazione collettiva. (Sentenza del 13 luglio 2000);
    Ritenuto   necessario   sottolineare   ulteriori   caratteri   di
specialita'  della  disciplina  pubblica  in  tema di inquadramenti e
classificazione  del personale in generale rispetto a quanto previsto
per  il  settore  privato  che,  per  la  definizione  della distinta
disciplina  in esame, giustificano il rinvio da parte del legislatore
pubblico alla contrattazione collettiva (utilizzata come strumento di
collegamento  tra  la  previsione  legale  e  la sua realizzazione in
funzione dell'organizzazione del pubblico impiego):
      l'inquadramento del personale in una categoria (o area come nel
caso  del  C.C.N.L.  del 16 febbraio 1999 del comparto Ministeri) non
avviene  a  seguito  del  riconoscimento  delle  mansioni svolte, per
espresso  divieto  dell'art.  52 del decreto legislativo n. 165: tale
articolo,  infatti,  stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni
non  corrispondenti  alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini   dell'inquadramento   del  lavoratore  e  dell'assegnazione  di
incarichi di direzione";
      l'accesso  ad  una  categoria  (o  area) per le figure di nuova
istituzione  e'  effettuato  con  la  procedura  concorsuale, che non
costituisce  materia  disponibile per le parti, in quanto deve essere
stabilita  dalle  amministrazioni in relazione ai propri ordinamenti,
nel  quadro  dei  principi  contenuti  nelle  norme  vigenti (art. 45
decreto  legislativo  n.  80  del  1998). La procedura concorsuale e'
attivabile in presenza dei posti vacanti nella dotazione organica;
      la   previsione   di   qualsiasi   nuova   figura  nel  sistema
classificatorio  comporta  la variazione della dotazione organica che
non   puo'   essere   effettuata   neanche   indirettamente  per  via
contrattuale.  La  materia  e',  infatti,  rimasta  nella  sfera  dei
pubblici  poteri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165
del   2001  e,  quindi  rientra  nell'autonoma  determinazione  delle
amministrazioni.   La   variazione,  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficienza  ed  efficacia,  avviene  con  le procedure
previste  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001,
esclusivamente  tramite  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, ove non comporti incremento di spesa;
    Considerato  che  la  coerenza  del comportamento delle parti, in
virtu'  della  specialita'  della disciplina di cui trattasi ai sensi
dell'art.  2,  comma  2  del  decreto legislativo n. 165 del 2001, va
dunque  valutata  alla  luce  delle  considerazioni che precedono per
verificare  come  sia  stata  utilizzata  la  facolta'  concessa  dal
legislatore  delegato  e,  piu'  precisamente, se alla non inclusione
nell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999 della categoria dei quadri
sia   corrisposta   l'individuazione  di  altre  soluzioni  idonee  a
sottolineare la distinta disciplina voluta dal legislatore;
    Tenuto conto che le parti, nel rispetto degli equilibri raggiunti
nell'ambito  del  C.C.N.L.  del  16 febbraio  1999  tra  gli  aspetti
normativi  e  gli  aspetti  economico finanziari, hanno preferito non
utilizzare  la  scelta organizzatoria del settore privato di cui alla
legge n. 190/1985, assolvendo il compito affidato dall'art. 40, comma
2  del decreto legislativo n. 165 del 2001 mediante l'individuazione,
con  riferimento  al  personale  compreso nell'ambito dell'area C, di
riconoscimenti  distintivi  caratterizzanti  le attivita' individuate
nel  citato decreto legislativo, quali, ad esempio, la "separata area
dei  professionisti  dipendenti" (art. 13, comma 1, lettera b) ovvero
l'attribuzione   di   incarichi   di   posizione  organizzativa,  con
riconoscimento  della  relativa  indennita',  per  i  dipendenti  che
ricoprono    funzioni    di   direzione   di   unita'   organizzative
caratterizzate  da  un  elevato  grado  di  autonomia  gestionale  ed
organizzativa (cfr. art-18);
    Tutto    quanto    sopra    valutato,    le   parti,   concordano
l'interpretazione  autentica  dell'art.  13  del contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 nel testo
che segue:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  13  del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro -
comparto  Ministeri,  del  16 febbraio  1999  e' confermato nella sua
attuale formulazione che non prevede la categoria di quadro, a motivo
del  fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego
per  i  dipendenti  che  in  posizione  di  elevata  responsabilita',
svolgono  compiti  di  direzione  o che comportano iscrizione ad albi
oppure  tecnico-scientifici  e di ricerca, consente alle parti di non
procedere  all'automatica  trasposizione  della legge n. 190 del 1985
nel sistema classificatorio pubblico.
    2.   E'  altresi'  confermata  la  disciplina  speciale  prevista
nell'ambito  dell'area  C  per  il  personale di cui al comma 1 dagli
articoli 13 e 18 e seguenti del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

                           Nota a verbale

                              UGL ANDCD

    Nel  sottoscrivere  tale  accordo,  questa sigla sindacale, preso
atto  della  mancanza  di  copertura  di  spesa,  conferma  sul piano
generale   la   necessita'   di  provvedere  nella  prossima  tornata
contrattuale  ad  una  specifica  previsione  dell'area quadri, quale
strumento  di valorizzazione della elevata professionalita' rivestita
dal personale da includere in tale area.