IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l. Confezioni Caf, inoltrata
presso   la   competente  direzione  regionale  del  lavoro  come  da
protocollo  della  stessa, in data 28 marzo 2001, relativa al periodo
dal  6  marzo  2001  al  5 marzo 2002, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 19 luglio 2000;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 3 marzo 2000 e 2
marzo  2001  stabilisce  per  un periodo di 24 mesi, decorrente dal 6
marzo  2000,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  abbigliamento  applicato  --  a 24 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 39 unita' su un
organico complessivo di 39 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2001 al 5 marzo 2002, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Caf,
con  sede  in  S.  Giorgio a Cremano (Napoli), unita' di S. Giorgio a
Cremano  (Napoli),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24.00 ore medie
settimanali  nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari 39
unita', su un organico complessivo di 39 unita'.