IL DIRETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.
290  del  15 marzo  1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
  Visti in particolare gli articoli 6 e 9 dello statuto;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e
integrazioni,  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 e la legge 19 ottobre
1999, n. 370;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in materia
di  autonomia  didattica  delle  universita', il decreto ministeriale
recante  la  determinazione delle classi delle lauree universitarie e
il  decreto  ministeriale di determinazione delle classi delle lauree
specialistiche;
  Vista  la  delibera  del consiglio direttivo in data 6 aprile 2001,
con  cui  sono  state  approvate  alcune  modifiche  allo statuto per
l'adeguamento dello stesso alla riforma didattica;
  Vista  la  nota  ministeriale del 9 maggio 2001, numero prot. 3495,
con  cui  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  comunica  di  non  avere  osservazioni  da  formulare in
merito;
                              Decreta:
  Sono  emanate  le  seguenti  modifiche  allo  statuto  della Scuola
normale superiore di Pisa:
  "Art.  1,  quarto  comma,  lettera  a): dopo la parola "laurea sono
inserite le parole: "e laurea specialistica ;
  Art.  1:  dopo  il quarto comma, e' inserito il comma seguente: "La
Scuola puo' attivare master e altri corsi di studio e alta formazione
permanente e, sulla base di specifici accordi convenzionali con altri
atenei,  istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo
di secondo livello ;
  Art.  16:  il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
"I curricula degli allievi del corso ordinario hanno la stessa durata
dei  curricula  dei  corrispondenti  corsi  di  laurea  e  di  laurea
specialistica dell'Universita' di Pisa ;
  Art. 24: il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
"Al  corso  ordinario  si  puo'  accedere  al primo e al quarto anno,
corrispondenti  all'inizio  dei corsi del primo e del secondo livello
dell'ordinamento universitario ;
  Art.  25:  il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
"I  posti  di  allievo  del  corso ordinario si conferiscono mediante
concorso  per  esami.  Il  concorso e' aperto ai cittadini italiani e
stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi ;
  Art.  25: il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente:
"Sono  ammessi  al concorso per l'ammissione al quarto anno del corso
ordinario  di  ogni  classe gli studenti in possesso di un diploma di
laurea o di altro titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea
specialistica ;
  Art. 25, ultimo comma, lettera b): le parole: "agli anni successivi
al primo sono sostituite dalle parole: "al quarto anno ;
  Art.  26,  secondo  comma:  dopo  la parola: "laurea e' inserita la
parola: "specialistica ;
  Art.  29,  terzo  comma:  le  parole:  "delle  rispettive  facolta'
dell'Universita'  di Pisa sono sostituite dalle parole: "dei corsi di
laurea,   o   di  laurea  specialistica,  delle  rispettive  facolta'
universitarie ;
  Art.  32,  primo  comma:  le parole: "nelle corrispondenti facolta'
dell'Universita'  di Pisa sono sostituite dalle parole: "nei corsi di
laurea e di laurea specialistica a cui sono iscritti ;
  Art. 32: il secondo comma e' integralmente sostituito dal seguente:
"Il  piano  degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso
l'Universita',  dovra' essere approvato dal consiglio della classe di
appartenenza ;
  Art.  32: dopo il quarto comma, e' inserito il comma seguente: "Per
essere  ammessi  al quarto anno, gli allievi dovranno aver adempiuto,
nel  tempo prescritto dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi
di  cui  al  presente  articolo,  ed  aver  ottenuto la laurea presso
l'Universita' di Pisa ;
  Art.  32,  ultimo  comma:  dopo  la  parola: "laurea e' inserita la
parola: "specialistica ;
  Art.  34:  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente: "La Scuola
rilascia:
    a) il  diploma  di primo livello agli allievi che abbiano seguito
il  primo  triennio  del  corso  ordinario  e  conseguito  la  laurea
universitaria   secondo   le   modalita'  stabilite  dal  regolamento
didattico;
    b) il  diploma  di licenza agli allievi che abbiano conseguito la
laurea  specialistica  e  superato,  dopo  di  essa,  l'esame  di cui
all'art. 32, ultimo comma;
    c) il   diploma  di  perfezionamento  agli  allievi  che  abbiano
compiuto  i  corsi  di  perfezionamento  e  superato  l'esame  di cui
all'art.  33,  secondo comma; ai sensi della legge l8 giugno 1986, n.
308,  tale  diploma  e' a tutti gli effetti equipollente al titolo di
dottore di ricerca;
    d) gli altri titoli di cui all'art. 1, quinto comma ."
  Il  presente  decreto e' reso pubblico mediante affissione all'albo
ufficiale  della  Scuola. Le modifiche di statuto sopracitate entrano
in vigore il 1o novembre 2001.
    Pisa, 21 maggio 2001
                                                p. Il direttore: Foa'