IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  2  ottobre  1997,  n.  334,  che  ha  istituito
l'indennita'  di  posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e ai
generali  di  divisione  e  di  corpo d'armata e gradi corrispondenti
delle Forze armate;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 gennaio  2001  che,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 4, della legge
28 luglio  1999,  n.  266,  e  dell'art.  19, comma 2, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  ha  fissato  i  criteri,  l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed
ai  brigadieri  generali  delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche   corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
militare e civile;
  Visto l'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha stanziato la somma di lire 36 miliardi per i dirigenti delle Forze
armate  e  delle  Forze  di  polizia,  anche al fine di consentire il
definitivo  completamento  del  processo  di perequazione retributiva
previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992;
  Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di
36  miliardi  di  lire, il completamento del processo di perequazione
retributiva  attraverso  l'adeguamento  delle misure delle indennita'
previste  rispettivamente  dalla  legge  n.  334/1997 dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001;
  Considerato  che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei
dirigenti  delle  Forze  armate  e delle Forze di polizia deve essere
realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334;
  Sentite le amministrazioni interessate;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000,  con  il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof.
Franco  Bassanini,  e' stato delegato, tra l'altro, "ad esercitare le
funzioni  di coordinamento, di indirizzo di promozione di iniziative,
anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione
attributiva  dalle  vigenti  disposizioni al Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  relative  ...  al  lavoro  pubblico"  e "... tutte le
competenze  attribuite  dalla  legge  direttamente  al  Ministro e al
Dipartimento della funzione pubblica";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 maggio 2001;
  Sulla  proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
  1.  Le  misure  della indennita' di posizione prevista dall'art. 1,
comma  2,  della  legge  2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a
decorrere  dal  1o gennaio 2001 rispettivamente in L. 41.010.000 e in
L.  32.260.000,  comprensive  dell'adeguamento  annuale stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001.
  2. Le misure della indennita' perequativa, prevista a decorrere dal
1o gennaio 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
3 gennaio  2001,  per  i colonnelli e per i brigadieri generali delle
Forze  armate  nonche'  per  i  gradi e qualifiche corrispondenti dei
Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate
a  decorrere  dal  1o gennaio  2001  nei seguenti importi comprensivi
dell'adeguamento  annuale  stabilito  dal  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:
    a) L.  23.234.000  per  il  personale  con il grado di brigadiere
generale o grado o qualifica corrispondente;
    b) L.  13.812.000  per  il personale con il grado di colonnello o
grado o qualifica corrispondente.
  3. Le indennita' perequativa e di posizione, da erogare, per quanto
concerne  la  rideterminazione  delle  misure  di cui ai commi 1 e 2,
utilizzando  l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 50, comma 4,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, sono pensionabili ai sensi
dell'art.   13,   comma   1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n.  503,  e  non  producono effetti ai fini della
determinazione  dell'indennita'  di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi   altro   beneficio   economico  per  promozione  e  scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 29 maggio 2001


                                              p. Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                 Bassanini

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della programmazione economica
              Solaroli

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 220