IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 6, commi l e 7, lettera b), del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione CE n. C(2000)4140 del 27 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del "Permetrin" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'art. 7, paragrafo 3-bis, lettera b); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin", alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: Art. 1. 1. Il PERMETRIN non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni per tutti gli usi dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, contenenti "Permetrin", sono revocate entro il 27 giugno 2001. 3. Le autorizzazioni per usi di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin" in piantine da silvicoltura sono revocate entro il 25 luglio 2003. 4. A decorrere dalla data del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin", salvo per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 1.