IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla
"Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  6,  commi  l  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo;
  Vista   la  decisione  della  Commissione  CE  n.  C(2000)4140  del
27 dicembre  2000,  relativa alla non iscrizione del "Permetrin" come
sostanza  attiva  nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE ed alla
revoca  delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono
tale  sostanza  attiva  a  conclusione  delle  procedure attivate dal
regolamento  (CEE)  3600/92  della Commissione dell'11 dicembre 1992,
modificato   da   ultimo  dal  regolamento  CE  n.  2266/2000  ed  in
particolare l'art. 7, paragrafo 3-bis, lettera b);
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  un  termine  per lo smaltimento delle scorte esistenti di
prodotti fitosanitari contenenti "Permetrin", alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
  Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il PERMETRIN non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Le  autorizzazioni  per tutti gli usi dei prodotti fitosanitari
riportati in allegato, contenenti "Permetrin", sono revocate entro il
27 giugno 2001.
  3.  Le  autorizzazioni  per usi di prodotti fitosanitari contenenti
"Permetrin"  in  piantine  da  silvicoltura  sono  revocate  entro il
25 luglio 2003.
  4.  A decorrere dalla data del presente decreto non sono concesse o
rinnovate   autorizzazioni   di   prodotti   fitosanitari  contenenti
"Permetrin", salvo per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 1.